Niente altre imposte sull'assegno straordinario di solidarietà erogato dai fondi bilaterali per il settore del credito, del credito cooperativo e di Poste italiane. Lo rende noto l'amministrazione finanziaria nella Circolare n. 10/E del 5 Agosto 2021 in attuazione della norma di interpretazione autentica contenuta nell'articolo 47-bis del dl n. 73/2021 convertito con legge n. 106/2021 (cd. "decreto sostegni bis").
Con l'intervento in parola il legislatore ha inteso escludere il ricalcolo fiscale conseguente al regime di tassazione separata previsto per gli assegni straordinari di solidarietà erogati dai fondi di settore del credito, del credito cooperativo e di Poste italiane. Tali assegni, infatti, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota del TFR con conseguente successiva riliquidazione dell'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni a quello in cui è maturato il diritto alla percezione (cioè nei cinque anni anteriori all'ingresso nel fondo di solidarietà).
In virtu' di tale normativa l'Agenzia ha provveduto a ricalcolare l'imposta dovute sulle prestazioni erogate nel corso dell'anno 2016 recapitando ad alcuni lavoratori una richiesta di versamento ove il ricalcolo fosse risultato superiore all'aliquota TFR provvisoriamente applicata.
Stop alle riliquidazioni
Con l'articolo 47-bis del dl n. 73/2021 il legislatore sana la questione precisando che le prestazioni erogate dai predetti fondi di solidarietà (la norma non riguarda altri fondi, come ad esempio quello delle ferrovie dello stato) non formano oggetto di riliquidazione da parte degli uffici finanziari. Di conseguenza con la Circolare n. 10/E l'Agenzia spiega che provvederà, nell’esercizio del potere di autotutela, ad annullare tutte le comunicazioni con cui è stato chiesto il pagamento di somme relative alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà, anche in assenza di istanza da parte dei contribuenti interessati. Le prestazioni in parola per ora sono quelle erogate nel corso del 2016.
L'Agenzia provvederà altresì a rimborsare gli importi eventualmente già pagati. Solamente nei casi in cui risultino dovute eventuali ulteriori somme relative ad altre prestazioni erogate nel corso del 2016, diverse da quelle oggetto di annullamento, gli uffici invieranno ai contribuenti interessati una nuova comunicazione degli esiti della riliquidazione, con l’importo residuo da versare.