Anche il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico beneficerà nei prossimi anni del congelamento della speranza di vita. La pubblicazione la scorsa settimana della Circolare INPS n. 28/2022 conferma la cristallizzazione degli attuali requisiti per il pensionamento anche nel biennio 2023-2024.
Com'è noto i lavoratori nelle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare e civile nonchè il personale appartenente ai Vigili del Fuoco mantengono requisiti previdenziali diversi da quelle generali vigenti nell'AGO e nelle gestioni sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria in virtu' delle specificità del settore riconosciute ai sensi del Dlgs 165/1997 che non sono state interessate dal regolamento di armonizzazione adottato nel 2013 (Dpr 157/2013). Il comparto, peraltro, non è stato neanche coinvolto nella quota 100/102 nel quadriennio 2019-2022 in quanto il DL 4/2019 ha espressamente escluso tali soggetti dalla misura (ad eccezione del personale non operativo dei VVFF).
I requisiti anagrafici e contributivi, però, vanno adeguati all'aspettativa di vita Istat e così è accaduto già tre volte negli ultimi anni: nel 2013, nel 2016 e nel 2019 con un aumento rispettivamente pari a tre, quattro e cinque mesi. Nel biennio 2021-2022 l'adeguamento è risultato nullo, così sarà anche nel 2023-2024 perchè l'Istat ha comunicato che negli ultimi anni la speranza di vita media si è ridotta.
Trattamento di vecchiaia
Di conseguenza il trattamento di vecchiaia sino al 31 dicembre 2024 potrà essere conseguito al raggiungimento dell'età anagrafica massima per la permanenza in servizio prescritta dai singoli ordinamenti variabile in funzione della qualifica e del grado (oscilla tra i 60 e i 65 anni) aumentata di un anno congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori, 20 anni di contributi. Il requisito anagrafico non viene adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione (di anzianità), in sostanza i 35 anni di contributi. Circostanza abbastanza frequente.
Trattamento di anzianità
In alternativa alla vecchiaia la pensione si potrà conseguire trattamento anticipato sino al 31 dicembre 2024 al perfezionamento o di una anzianità contributiva di 41 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica; oppure al raggiungimento di una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età di almeno 58 anni; o ancora al raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l’introduzione del contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012), ed in presenza di un‘età anagrafica di almeno 54 anni. Quest'ultima casistica è in realtà ormai inverosimile attesa la naturale fuoriuscita dal servizio del personale di elevata anzianità, di servizio ed anagrafica. Ai fini del raggiungimento degli anni contributivi si rammenta che il personale può godere di specifiche supervalutazioni dei servizi prestati entro il limite massimo di cinque anni.
Finestre mobili
Nei confronti del personale in parola, inoltre, continuerà a trovare applicazione il differimento di 12 mesi tra perfezionamento dei requisiti anagrafici e/o contributivi e riscossione del primo assegno pensionistico a causa della finestra mobile. Si ricorda però che per coloro che accedono alla pensione di anzianita' indipendentemente dall'età anagrafica, cioè con 41 anni di contributi, il differimento è pari a 15 mesi.