L'articolo 4 della legge n. 45/1990 prevede, infatti, che la gestione previdenziale debitrice (in tal caso l'INPS) debba versare alla gestione accentrante i contributi obbligatori e volontari maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50% a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello di riferimento e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello di effettivo trasferimento. Nonostante la legge imponga precisi termini ordinatori entro i quali la gestione previdenziale accentrante deve completare l'iter e chiedere, quindi, il trasferimento alla gestione debitrice dei contributi di propria pertinenza capita spesso che questi non siano rispettati esponendo, pertanto, la gestione debitrice ad effetti finanziari negativi. Pertanto per neutralizzare i ritardi negli adempimenti istruttori imputabili alla Cassa professionale l'Inps comunica che nelle domande di ricongiunzione in uscita non saranno più riconosciuti interessi sui contributi da trasferire alle Casse professionali per il periodo successivo alla domanda di ricongiunzione e quello di effettivo trasferimento.
Dal punto di vista previdenziale per gli assicurati non cambia nulla in quanto gli interessi per il periodo successivo alla data della domanda di ricongiunzione non vanno a scomputo dell’onere di ricongiunzione, ma sono introitati dalla Cassa professionale (che quindi potrebbe avere interesse a ritardare l'operazione).
Documenti: Messaggio Inps n. 2552/2021