Questa volta però il caso è particolare perchè riguarda la concessione di una pensione indiretta in favore della moglie di un lavoratore che era deceduto prima del conseguimento della pensione. La ricorrente lamentava che l'Inps, nella determinazione della misura del trattamento pensionistico indiretto, aveva calcolato tutti i contributi versati durante l'attività lavorativa del suo dante causa, ivi compresi quelli afferenti gli anni 2004 e 2005 nei quali quest'ultimo aveva percepito retribuzioni inferiori rispetto al passato. Conseguentemente la ricorrente chiedeva la condanna dell'Inps al ricalcolo della pensione indiretta, attraverso la neutralizzazione del periodo contributivo 2004-2005, ed al pagamento delle relative differenze. La Corte d'Appello di Torino aveva ribaltato la sentenza di primo grado che aveva dato ragione alla ricorrente. Pertanto la signora aveva proposto ricorso per Cassazione.
L'Inps nelle sue motivazioni indicava che il criterio della neutralizzazione presuppone la maturazione del diritto alla liquidazione di una pensione diretta e, pertanto, non potesse trovare applicazione al caso di specie in quanto la pensione non aveva trovato origine in un trattamento pensionistico precedentemente liquidato al suo dante causa, bensì solo nella posizione assicurativa e contributiva del medesimo, il quale non aveva raggiunto l'età pensionabile al momento del decesso, avvenuto pochi giorni prima che venisse sottoposto a visita in relazione alla richiesta dell'assegno di invalidità.
I legali della signora, invece, sostenevano la tesi opposta secondo la quale la neutralizzazione per gli anni 2004- 2005 poteva essere utilizzato poiché la stessa non incideva sul fatto che il dante causa aveva, comunque, maturato 31 anni di contribuzione e pertanto fossero stati superati i requisiti "minimi" per la pensione indiretta cioè 5 anni di contribuzione, di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio antecedente alla morte, oppure 15 anni di contributi, a prescindere dalla collocazione temporale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha condiviso la tesi dell'Inps confermando il giudizio della Corte d'Appello. Il Supremo Collegio precisa, prima di tutto, che la pensione indiretta è una prestazione simile ma non identica alla pensione di reversibilità, dalla quale si distingue per il solo fatto che il soggetto deceduto non era ancora titolare di pensione, ma risultava un semplice lavoratore. Pertanto, spiegano i giudici, non esiste una pensione sulla quale poter operare l'invocato principio della neutralizzazione, atteso che il dante causa della ricorrente non aveva raggiunto l'età pensionabile all'atto del decesso, avvenuto pochi giorni prima che il medesimo venisse sottoposto a visita in relazione alla richiesta dell'assegno di invalidità. La Corte spiega, infatti, che il marito della signora all'epoca "del decesso aveva 48 anni ed aveva maturato 31 anni di contributi, sicchè, non avendo raggiunto l'età pensionabile, non era applicabile nei suoi confronti il principio della neutralizzazione, così come lo stesso principio non poteva applicarsi nei riguardi dell'avente causa, la quale maturava solo il diritto al conseguimento della pensione indiretta, da calcolare secondo i criteri di legge, e che non trovava origine in un trattamento pensionistico precedentemente liquidato al suo dante causa, per la semplice ragione che quest'ultimo, al momento del decesso, non aveva ancora raggiunto l'età pensionabile".