Dimissioni in formato cartaceo
Il Ministero fa seguito al DM 919 del 23 novembre 2017 nel quale l'amministrazione si era riservata chiarimenti in merito alle cessazione dal servizio dei docenti che avessero prodotto domanda per l'anticipo a garanzia pensionistico (Ape volontario). Quest'ultima misura è infatti decollata solo a metà aprile (ed i primi pagamenti sono arrivati a luglio) lasciando nell'incertezza i docenti ed il personale Afam risultato beneficiario del prestito pensionistico circa la necessità o meno di tornare in cattedra per il prossimo anno scolastico. Ebbene il dicastero del Lavoro precisa con la nota numero 32478 del 17 luglio 2018 che coloro che abbiano ottenuto dall’INPS la certificazione del possesso dei requisiti previsti per l' ape volontaria , di cui all’art. 1 , commi da 166 a 178, della Legge n. 232/16 (legge di bilancio 2017) , come modificata dall’art. 1, comma 162, lettera a), della legge n. 205/17 (legge di bilancio 2018) , e per i quali risultino perfezionati i requisiti previsti prima dell’inizio del nuovo anno scolastico 2018/19, potranno presentare domanda cartacea di cessazione dal servizio con decorrenza 1 settembre 2018.
La domanda cartacea potrà essere presentata all’istituzione scolastica o all’USR di riferimento, rispettivamente, dal personale docente o ATA e Dirigente scolastico. Nella domanda cartacea di cessazione l’interessato dichiarerà di essere in possesso dei requisiti previsti e che gli stessi si sono perfezionati e potrà allegare copia della documentazione attestante quanto dichiarato. La nota comunica che sarà possibile inserire e convalidare le dimissioni nel sistema informativo SIDI senza inserire la data della domanda di cessazione utilizzando i l codice CS10.
Quadro completo
Dopo le precisazioni del Miur sull'ape sociale pervenute in primavera si completa così il quadro delle cessazioni dei docenti destinatari degli anticipi pensionistici introdotti con la legge 232/2016 dal 1° maggio 2017. In sostanza i lavoratori dovranno essere in possesso della certificazione Inps entro il 1 settembre 2018 che attesti la sussistenza dei requisiti per l'ape volontario vale a dire 63 anni di età, 20 anni di contributi, distanza non più di 3 anni e 7 mesi dalla data di vecchiaia (cioè data di nascita compresa entro il 31 luglio 1956) e una pensione non inferiore a 1,4 volte il minimo inps al netto della rata di ammortamento (si noti che non è richiesta, invero, che sia stata prodotta anche la domanda di ape entro il 1° settembre 2018).
Per quanto riguarda l'ape volontario occorre peraltro ribadire che non è chiesta - a differenza di quanto prevede l'ape sociale - la cessazione dal rapporto lavorativo, per cui alcuni docenti hanno già ottenuto l'erogazione dell'ape volontario nonostante siano ancora sul posto di lavoro. La precisazione del Miur consentirà quindi a questi docenti di lasciare il servizio ed attendere la maturazione del requisito pensionistico di vecchiaia periodo durante il quale saranno "assistiti" dal prestito pensionistico.