Pensioni, OK allo sgravio contributivo per i nuovi agricoltori nel 2020

Bernardo Diaz Mercoledì, 10 Giugno 2020
L'istanza di fruizione dell'esonero deve essere presentata all'Inps esclusivamente tramite il canale telematico entro 120 giorni dalla data di inizio dell'attività. I chiarimenti in un documento dell'Inps.
Ok dell'Inps al rinnovo dello sgravio contributivo per promuovere forme di imprenditoria nel settore agricolo. L'Istituto con la Circolare numero 72/2020 pubblicata ieri ha fornito le indicazioni per la fruizione del nuovo esonero contributivo stabilito dall'articolo 1, co. 503 della legge 160/2019 (legge di bilancio per il 2020) in misura pari al 100 per cento per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020 da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali con meno di quaranta anni.

La misura, come si ricorderà, era stata introdotta dall'articolo 1, co. 344 e 345 della legge 232/2016 con riferimento ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, di età inferiore a 40 anni, che avessero effettuato una nuova iscrizione nella previdenza agricola nel 2017 o nel 2016 (in quest’ultimo caso solo se iscritti con aziende ubicate nei territori montani o nelle aree agricole svantaggiate) e poi fu prorogato anche nel 2018 con la legge 205/2017 ma non nel 2019.

La misura dell'esonero

L'esonero contributivo è riconosciuto ai coltivatori diretti (CD) e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) che abbiano iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 e che non abbiano compiuto quaranta anni d’età alla data d’inizio della nuova attività imprenditoriale agricola. Restano pertanto escluse dall’esonero (in quanto non “nuove”) le iscrizioni alla previdenza agricola relative a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali che negli anni precedenti siano risultati già iscritti nella previdenza agricola o che abbiano un'età superiore a 40 anni. L'esonero sarà riconosciuto in un importo pari al 100% della contribuzione IVS (è escluso dall'esonero il contributo di maternità di 7,49€ ed il contributo Inail dovuto, quest'ultimo, solo dai coltivatori diretti) solo per i primi due anni di iscrizione alla gestione previdenziale dei coltivatori diretti (anzichè cinque anni, come previsto per le iscrizioni avvenute entro il 31 dicembre 2018 che hanno beneficiato del vecchio regime). La misura resta vantaggiosa per l'assicurato perchè non comporta la riduzione dell'aliquota di computo della prestazione pensionistica, dunque, in sostanza non danneggia la misura della pensione.

Condizioni

L'esonero resta incumulabile con altri benefici contributivi previsti dalla normativa vigente. In particolare l'Inps precisa che nei casi di concorrenza di più esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (es. ultra 65 anni con riferimento ai soli coadiuvanti e esonero contributivo in oggetto, o premio INAIL) sarà applicata, in sede di tariffazione, l’agevolazione più favorevole per il contribuente. Inoltre il beneficio è cumulabile nei limiti del rispetto della regola de minimis comunitaria.

Modalità di fruizione

L'Inps comunica che ai fini dell’ammissione al beneficio i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali devono aver presentato tempestivamente la comunicazione di inizio attività autonoma in agricoltura utilizzando il relativo servizio on-line “ComUnica”.  L’istanza di ammissione all’incentivo deve essere presentata entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività, altrimenti saranno respinte. Per le attività iniziate in data 1° gennaio 2020, il termine scade il 29 luglio 2020.

L’istanza di ammissione al beneficio deve essere inoltrata, esclusivamente, in via telematica accedendo al Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”, utilizzando il modello telematico “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2020 (CD/IAP2020)”. Non saranno prese in considerazione le domande presentate in formato cartaceo.

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Documenti: Circolare Inps 72/2020

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