La Corte Costituzionale ha riconosciuto la pensione anticipata per la cecità civile e l'indennità in favore dei ciechi parziali anche agli stranieri legalmente soggiornanti in Italia.
Kamsin Anche gli stranieri extracomunitari potranno ottenere la pensione per la cecità civile e l'indennità in favore dei ciechi parziali a condizione che siano legalmente soggiornanti nel territorio italiano. E' quanto ha previsto la Consulta con la sentenza n. 22 del 2015. La Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione (di cui all'articolo 8 della legge n. 66 del 1962) e dell'indennità (di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 508 del 1988) riconosciute ai cd ciechi civili parziali (ovvero con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi).
Al riguardo, com’è noto l'articolo 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 stabilisce che l'assegno sociale e le altre provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse allo straniero titolare della carta di soggiorno e, quindi, che sia legalmente presente sul territorio dello Stato da almeno cinque anni.
La sentenza in questione conferma, quindi, il consolidato orientamento della Corte costituzionale che è già intervenuta sul tema estendendo il diritto a determinate tipologie di prestazioni assistenziali (indennità di accompagnamento, pensione di inabilità, assegno mensile di invalidità e indennità di frequenza).
La Consulta ribadisce che nell'ipotesi in cui vengano in rilievo provvidenze destinate al sostentamento della persona nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito, «qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'articolo 14 della CEDU», per come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.
Ove così non fosse, secondo i Giudici, specifiche provvidenze di carattere assistenziale verrebbero fatte dipendere, nel caso degli stranieri extracomunitari, da requisiti di carattere meramente «temporale», del tutto incompatibili con l'indifferibilità e la pregnanza dei relativi bisogni.
Ma quanto costerà alle casse dello stato questa novella? Secondo la tabella diffusa dall'Inps lo Stato i maggiori oneri derivanti dall'estensione agli extracomunitari titolari di permesso di soggiorno breve del diritto alle prestazioni previste per i ciechi totali e parziali per il periodo 2015-2024 ammonta a circa 9 milioni di euro ed interessa una platea complessiva di circa 1.700 aventi diritto.
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Zedde