E' quanto, in sintesi, ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 26039 del 15 Ottobre 2019 nella quale i giudici erano stati chiamati a valutare il diniego dell'Inps ad acconsentire il trasferimento della posizione contributiva maturata presso la gestione separata di un professionista iscritto alla Cassa Dottori commercialisti ed esperti contabili ai sensi dell'articolo 1, co. 2 della legge 45/90. La questione è di interesse in quanto apre ad un'operatività più ampia per l'istituto della ricongiunzione ex legge 45/90, che può comprendere anche i periodi assicurativi accreditati presso la gestione separata dell'Inps.
La questione
Come già riconosciuto dal Tribunale di Pesaro e dalla Corte d'Appello di Ancona la formulazione letterale dell'articolo 1, co. 2 della legge 45/90 espressamente riconosce la facoltà di ricongiungere tutti i contributi versati a forme di previdenza obbligatorie per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, nella gestione in cui l'interessato risulta iscritto in qualità di libero professionista e ciò senza limitazioni ed indipendentemente dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni, quella di provenienza e quella di destinazione. Per cui possono essere ricongiunti anche periodi versati in gestioni in cui vige esclusivamente il calcolo contributivo, come la gestione separata dell'Inps, a prescindere dalla possibilità di utilizzare altri criteri di unificazione dei contributi come il cumulo o la totalizzazione nazionale. L'ente previdenziale, invece, sosteneva la tesi opposta secondo la quale la ricongiunzione non possa darsi nei casi in cui il trattamento pensionistico sia determinato esclusivamente con il metodo contributivo potendo l'interessato ricorrere esclusivamente al cumulo o alla totalizzazione.
La decisione
Secondo la Cassazione tale orientamento non merita accoglienza. Secondo i giudici, infatti, la decisione della Consulta numero 61 del 5 marzo 1999 nella quale fu stabilito il diritto per i liberi professionisti ad avvalersi della totalizzazione gratuita dei periodi assicurativi (in un'epoca storica in cui non era ancora stato introdotto il cumulo dei periodi assicurativi e la totalizzazione nazionale) in luogo della ricongiunzione di cui alla legge 45/90 (il diritto fu sancito proprio per consentire l'utilizzo di tale contribuzione nei casi in cui la ricongiunzione fosse troppo onerosa e quindi comportasse la perdita della tutela previdenziale dell'assicurato) non può essere ribaltato dall'ente di previdenza nel senso di escludere la ricongiunzione ove essa possa porsi come mera opzione rispetto ad altri istituti che consentano il conseguimento del medesimo obiettivo dell'utilizzo della contribuzione. Come appunto il cumulo e la totalizzazione. E ciò a prescindere dalla disomogeneità del metodo di calcolo della pensione che, pertanto, può coinvolgere anche gestioni che ricadono interamente nel sistema contributivo.