Più nel dettaglio la novella legislativa dispone che in considerazione del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, i versamenti dei contributi volontari INPS dovuti dal 31 gennaio al 31 dicembre 2020 ed effettuati in ritardo sono considerati validi e possono essere effettuati entro i due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021. Ciò in deroga a quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia che, come noto, impone il versamento entro il trimestre successivo a quello solare a cui è riferita la contribuzione. Il termine è perentorio: le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione a richiesta dell'interessato al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento.
In sostanza tutti i contribuenti che abbiano versato in ritardo di due mesi rispetto alla scadenza originaria non subiranno alcuna conseguenza e potranno validamente disporre dell'accredito a fini assicurativi del periodo temporale cui si riferisce il versamento. Ad esempio un contribuente che abbia versato il 15 novembre 2020 il contributo in scadenza il 30 settembre 2020 - riferito al periodo aprile, maggio e giugno 2020 - potrà disporne pienamente ai fini previdenziali. In assenza della deroga questo versamento non sarebbe risultato valido con la conseguenza di perdere la copertura assicurativa relativa al trimestre aprile - giugno 2020.