Destinatari della norma ai sensi del coordinamento offerto dall'art. 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120 sono tutti i lavoratori privi della vista cioè coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. Il beneficio è pertanto corrisposto ai lavoratori dipendenti che facciano parte delle seguenti categorie: ciechi civili; ciechi invalidi per servizio; ciechi invalidi del lavoro; ciechi di guerra.
L'Inps comunica, pertanto, che con riferimento ai trattamenti pensionistici erogati nei confronti delle citate categorie con decorrenza dal 1° gennaio 2017, il coefficiente di trasformazione del montante contributivo (art. 1 comma 6, legge 335/95) deve essere calcolato aggiungendo all’ età posseduta al momento della decorrenza della pensione, 4 mesi per ogni anno di servizio effettivamente svolto nella condizione di privo di vista. Tale maggiorazione deve essere attribuita per i soli periodi che concorrono alla determinazione della quota contributiva. Dunque si applica con riferimento alla quota C della pensione per i destinatari di un sistema misto nonchè delle pensioni erogate interamente con il sistema contributivo. In caso di periodo di lavoro inferiore all’anno, l’incremento viene corrispondentemente ridotto: la frazione di anno deve essere determinata in mesi senza arrotondamento dei giorni.
Il beneficio è cumulabile
L'istituto informa che l’incremento del coefficiente di trasformazione si aggiunge al beneficio (sempre 4 mesi per ogni anno di lavoro svolto) già riconosciuto ai fini del diritto e della misura della pensione per le quote calcolate con il sistema retributivo di cui all'articolo 9 all'articolo 9 della legge 113/1985. Da ciò deriva, ad esempio, che un lavoratore non vedente che va in pensione a 60 anni dopo aver svolto 12 anni di lavoro effettivo in concomitanza con la cecità potrà godere non solo di di quattro anni di anzianità contributiva aggiuntiva utile ai fini del diritto (e a fini della misura della parte retributiva della pensione) ma anche di un coefficiente di trasformazione del montante contributivo maggiorato di 4 anni, cioè calcolato su un'età di 64 anni invece che 60 (4 mesi x 12 anni=48 mesi).
L'istituto ricorda, infine, che ai fini del diritto, la maggiorazione viene attribuita con riferimento a tutti i periodi di lavoro effettuati alle condizioni citate (4 mesi per ciascun anno di servizio, ridotto in misura corrispondente in caso di servizio inferiore all’anno).
Documenti: Circolare Inps 73/2017; Messaggio inps 2114/2018