La giurisprudenza di legittimità ha avuto diverse occasioni per precisare i contorni di tali criteri. L'orientamento prevalente si può riassumere nel senso che l'obbligo di iscrizione per il familiare coadiutore alla gestione commercianti sussiste allorché la sua prestazione lavorativa sia abituale, in quanto svolta con continuità e stabilmente e non in via straordinaria od eccezionale e prevalente, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore (cfr: ex multis Cass. n. 9873 del 2014). Il requisito dell'abitualità, in altri termini, va declinato nel senso di escluderne l'occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà dell'apporto lavorativo fornito dal coadiutore ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana e ininterrotta sul luogo di lavoro. Il requisito della prevalenza, invece, va verificato escludendo ogni valutazione concernente la prevalenza dell'apporto fornito dal coadiutore rispetto agli altri occupati nell'azienda, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti. Ciò significa che l'iscrizione alla gestione commercianti può sussistere - a differenza di quanto si è spesso portati a ritenere - anche in ipotesi di limitato apporto quantitativo della collaborazione resa dal coadiutore.
Così, ad esempio, è soggetto all'obbligo di assicurazione alla gestione commercianti anche il figlio o il genitore, privo di altra occupazione oppure pensionato, che aiuta abitualmente il titolare, padre o figlio a seconda dei casi, nell'attività commerciale di ristorazione (es. lavaggio dei piatti, ausilio al personale di sala, svolgimento dei servizi di pulizia del locale) anche non necessariamente ogni giorno, a prescindere dalla circostanza che i ruoli svolti siano meno impegnativi rispetto a quelli affidati agli altri lavoratori dipendenti impiegati nella medesima attività.