Il ripristino della pensione di anzianita' crea però diverse questioni per chi ha ottenuto l'ape volontario o l'ape sociale. La domanda che molti si pongono è questa: se il prossimo anno ho i requisiti per andare in pensione con la quota 100 ma percepisco l'ape sociale o l'ape volontario potrò andare in pensione oppure mi sarà preclusa tale facoltà?
Attualmente l'articolo 3, co. 5 del DM 150/2017 prevede espressamente la possibilità per il titolare dell'ape volontario di andare in pensione se si raggiungono i requisiti prima dell'età di vecchiaia (cioè prima della data prevista per l'estinzione del prestito al momento della stipula del contratto di finanziamento) e chiudere, quindi, anticipatamente il prestito. Per chi ha aderito all'ape volontario l'operazione sarebbe conveniente perchè oltre ad anticipare la data di pensionamento si abbatterebbe l'entità del prestito, e quindi l'onere finale sulla pensione. Stessa cosa vale per i titolari dell'ape sociale. L'articolo 8, co. 1 e 2 del DM 88/2017 e il punto 4 della Circolare Inps 100/2017 aprono alla possibilità di andare in pensione lasciando l'ape sociale in anticipo rispetto alla sua naturale scadenza. Il governo però per ridurre i costi della quota 100 potrebbe inserire una norma che escluda dalla quota 100 i titolari dell'Ape sia nella sua forma volontaria che sociale. La conseguenza per questi soggetti sarebbe quella di non poter optare per l'uscita anticipata, similmente a quanto si sta pensando per i titolari dell'isopensione, lo scivolo Fornero di cui alla legge 92/2012.
Per chi ha aderito all'ape volontario ci sono anche altre problematiche. Il datore di lavoro potrebbe aver versato una contribuzione aggiuntiva (ape aziendale) per sostenere l'uscita del dipendente incrementandogli il valore della pensione. Questo contributo, come noto, viene commisurato sulla base della durata del prestito calcolata rispetto alla pensione di vecchiaia al momento dell'adesione all'Ape. Se a seguito della quota 100 la durata del prestito si riducesse il beneficiario incamererebbe, comunque, l'intera cifra della contribuzione aggiuntiva versata dall'azienda. Si tratta di aspetti che dovranno essere necessariemente presi in considerazione in occasione del varo della Riforma.