KAmsin Ricongiungere i contributi maturati presso l'ex-Inpdap nel Fondo Volo a seguito di una riassunzione del servizio nel settore privato alle dipendenze di una compagnia aerea privata, può risultare particolarmente onerosa. Se la cessazione dal servizio statale è avvenuta prima del 31 luglio 2010 senza che sia stato maturato il diritto a pensione non si possono, infatti, portare a scomputo dell'onere di ricongiunzione gli interessi maturati sino alla data della domanda. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 14381 dell'8 luglio 2020 con la quale i giudici hanno accolto il ricorso dell'Inps ribaltando la sentenza del Tribunale e della Corte d'Appello.
La questione riguardava un pilota che aveva prestato servizio nell'aeronautica militare dal 23 settembre 1979 al 31 agosto 1996 per poi passare alle dipendenze di una compagnia aerea del settore privato, con iscrizione presso il Fondo Volo dell'Inps. In occasione del nuovo impiego l'assicurato aveva richiesto nell'ottobre del 1996 la ricongiunzione ex art. 2 della legge 29/79 del periodo precedentemente prestato nel Fondo Volo al fine del conseguimento di una unica pensione alla cessazione definitiva dal servizio. L'Inps al momento della definizione della ricongiunzione non aveva scomputato dall'onere lordo totale, calcolato con il metodo della riserva matematica, l'interesse annuo composto del 4,5% sulla contribuzione versata sino alla data della domanda (ai sensi dell'articolo 2, co. 2 della legge 29/79 questa cifra viene portata in detrazione dell'onere di ricongiunzione costituendo, pertanto, un vantaggio per l'assicurato). Ne è scaturito un ampio contenzioso legale nel quale la Corte di Cassazione, alla fine ha dato ragione all'ente previdenziale.
La decisione
I giudici hanno accolto la tesi secondo la quale il trasferimento della contribuzione dalla Cassa Stato al Fondo Volo è avvenuto in realtà in due passaggi: dapprima mediante la costituzione della posizione assicurativa (gratuita) presso il Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti ai sensi della legge 322/1958 e dell'articolo 124 del DPR 1092/1973 (che non prevede il trasferimento degli interessi computati in ragione del 4,5% annuo); successivamente da quest'ultimo al Fondo Volo con la ricongiunzione di cui alla legge 29/79 (onerosa). I giudici spiegano, infatti, che il caso di specie ricadeva nella normativa antecedente la legge 122/2010 (con la quale il legislatore ha provveduto ad abrogare la CPA) in quanto il lavoratore era cessato dal servizio (statale) prima del 31 lugio 2010 senza aver maturato il diritto a pensione; pertanto, l'ente previdenziale era tenuto d'ufficio ed ope legis al trasferimento della posizione assicurativa nel FPLD ai sensi della 322/1958 e dell'articolo 124 del predetto DPR 1092/1973 in modo gratuito per l'assicurato (a differenza della ricongiunzione), ma senza che la gestione cedente procedesse anche al versamento degli interessi annui composti del 4,5% al fondo ricevente. Tal ché era di tutta evidenza che nella successiva procedura di ricongiunzione dal Fpld al Fondo Volo la contribuzione trasferita da portare in detrazione dell'onere sarebbe risultata priva dei suddetti interessi.
Non era possibile, in altri termini, accogliere la tesi seguita dai legali dell'assicurato secondo cui la domanda dovesse essere trattata come una ricongiunzione ex art. 2, co. 2 della legge 29/79 dalla Cassa Stato al Fondo Volo in quanto sotto il regime previgente alla legge 122/2010 quest'ultima presupponeva, data la vigenza dell'obbligatoria CPA, necessariamente che il richiedente avesse già maturato il diritto a pensione. La conseguenza dell'impostazione stabilita dalla Corte (peraltro già seguita nella sentenza numero 20522 del 30 luglio 2019) è, quindi, nel senso di rendere svantaggioso il calcolo delle ricongiunzioni dei periodi assicurativi dall'ex gestione pubblica al Fondo Volo dei piloti dell'Am che hanno cessato il servizio prima del 31 luglio 2010 senza aver maturato il diritto a pensione e che, ricadono, pertanto ratione temporis nel regime giuridico antecedente l'abrogazione dell'istituto della costituzione della posizione assicurativa.