La Costituzione della Posizione Assicurativa
La Costituzione della Posizione Assicurativa è un istituto che consente ai lavoratori dipendenti iscritti presso forme di assicurazione esclusive o sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria che non abbiano maturato il diritto alla prestazione pensionistica al momento della cessazione del rapporto lavorativo di ottenere il trasferimento della contribuzione accreditata nel fondo lavoratori dipendenti dell'Inps.
La costituzione della posizione assicurativa ha, pertanto, natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione prevista dalla legge 29/1979 in quanto è volta ad assicurare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro nell'ordinamento speciale il trasferimento nell'ordinamento comune della contribuzione versata a condizione che l'assicurato non abbia maturato il diritto a pensione a carico della gestione speciale al momento della cessazione dell'attività lavorativa.
A differenza della normale ricongiunzione - che può essere richiesta in qualsiasi momento, anche in costanza di contribuzione obbligatoria al Fondo e in relazione a tutta la contribuzione maturata dal richiedente fino alla data della relativa domanda - il trasferimento della posizione assicurativa opera pertanto a condizione che il richiedente: 1) abbia cessato definitivamente il servizio comportante l'iscrizione all'ordinamento speciale; 2) non abbia raggiunto al momento della cessazione dal servizio né i requisiti anagrafici né quelli contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di anzianità nel fondo speciale.
Inoltre a differenza della ricongiunzione, la costituzione della posizione assicurativa può avvenire solo presso il fondo pensione lavoratori dipendenti dell'Inps (e non presso altri fondi pensionistici obbligatori alternativi) e il trasferimento può avvenire anche in assenza di iscrizione presso qualsiasi altro fondo previdenziale obbligatorio (la ricongiunzione richiede, invero, che l'interessato risulti iscritto ad almeno due fondi pensionistici).
L'indicata facoltà, completamente gratuita per l'interessato, era regolata dall'articolo 1 della legge 322/1958 è stata abrogata a far data dal 31 luglio 2010 dall'articolo 12 della legge 122/2010.
Fondi esclusivi dell'AGO
A seguito del predetto intervento normativo per quanto riguarda gli iscritti presso i fondi esclusivi dell'AGO (ovvero i dipendenti pubblici) la regola della costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps trova ancora applicazione, pertanto, con esclusivo riguardo alle seguenti situazioni: 1) per i dipendenti statali, iscritti alla Cassa Stato, CTPS (per i quali la costituzione della posizione assicurativa opera d'ufficio), per le cessazioni avvenute entro la data del 30 luglio 2010; 2) per gli altri dipendenti pubblici, iscritti alle Casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG (per i quali la costituzione della posizione assicurativa opera soltanto su domanda), per le cessazioni dal servizio avvenute entro il 30 luglio 2010 ancorchè presentino domanda di costituzione successivamente al 30 luglio 2010 (art. 1, co. 238 della legge 228/2012; Circ. Inps 120/2013); 3) per i lavoratori iscritti al Fondo Ferrovie dello Stato (per i quali la costituzione della posizione assicurativa operava d'ufficio), per le cessazioni avvenute entro la data del 30 luglio 2010.
L'indicato intervento normativo ha comportato, con riguardo ai cessati dal servizio dopo il 30 luglio 2010, l'impossibilità di trasferire la contribuzione nel FPLD al di fuori delle ipotesi previste dalla ricongiunzione (art. 1 della legge 29/79) il cui trasferimento, per effetto della legge 122/2010 è divenuto, di regola, anch'esso sempre oneroso. In alternativa alla ricongiunzione questi lavoratori possono ora avvalersi della totalizzazione (gratuita) o del cumulo dei periodi assicurativi introdotto dall'articolo 1, co. 240 e ss. della legge 228/2012 e modificato recentemente dalla legge 232/2016 (questi ultimi due istituti, tuttavia, non trasferiscono fisicamente la contribuzione da una gestione all'altra). In conseguenza dell'abrograzione della legge n. 322/1958, dal 31 luglio 2010 agli iscritti alle gestioni esclusive cessati dal servizio senza diritto a pensione è riconosciuta la facoltà di riscatto/computo dei servizi anche oltre i termini di cui all'articolo 147 DPR 1092/1973. Si veda la tavola sottostante per un riepilogo.
Negli altri fondi sostitutivi dell'AGO
L'intervento normativo del 2010 ha disposto l'abolizione, oltre della norma generale prevista dalla legge 322/1958, anche delle norme speciali che regolavano la costituzione gratuita della posizione assicurativa nel Fpld ai sensi dall'articolo 3, co. 14 del Dlgs 562/1996 e dell'articolo 28 della legge 1450/1956 in favore rispettivamente degli iscritti ai soppressi Fondi Elettrici e Telefonici. Contestualmente all'abrogazione delle suddette norme, l'articolo 12, co. 12-octies e 12-nonies della legge 122/2010, ha introdotto però la facoltà, sempre a partire dal 1° luglio 2010, di costituire la predetta posizione assicurativa a titolo oneroso nel FPLD mediante il versamento di un onere determinato nella stessa misura dovuta per la ricongiunzione dei periodi assicurativi nell'AGO. Pertanto i lavoratori iscritti presso i soppressi fondi elettrici e telefonici il cui rapporto di lavoro risulti cessato dopo il 30 luglio 2010 possono trasferire i contributi al FPLD sia con la ricongiunzione, sia con la costituzione della posizione assicurativa sostenendo, in entrambi i casi, il relativo onere. Mentre per chi risulta cessato entro il 30 luglio 2010 il trasferimento della posizione assicurativa continua ad avvenire a titolo gratuito (ed opera d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati ovvero ancora all’atto della liquidazione della pensione; messaggio inps 20476/2011).
In particolare per i lavoratori che si avvalgono dopo il 30 luglio 2010 della costituzione della posizione assicurativa prevista dalla citata disposizione normativa l'onere da porre a carico del richiedente, è pari al 50% del valore derivante dalla differenza fra la riserva matematica determinata sulla base della sola contribuzione di pertinenza del Fondo (cioè corrispondente alla quota di pensione che sarebbe derivata al richiedente qualora, per i periodi di iscrizione al Fondo, fosse stato invece iscritto all'AGO) e la contribuzione, maggiorata di interessi al tasso annuo composto del 4,50%, relativa a tutti i periodi contributivi maturati in relazione alla preesistente assicurazione nell'ordinamento speciale salve le modalità di calcolo relativamente ai periodi oggetto di trasferimento da valutare, ai fini del calcolo della pensione, secondo il sistema contributivo. Il versamento dell’onere a carico dell’interessato è regolato dalle medesime disposizioni previste per il pagamento degli oneri di ricongiunzione, con possibilità di proseguire la rateazione anche oltre la decorrenza della pensione.
Del pari anche in relazione alle domande presentate dopo il 30 luglio 2010 dagli iscritti al Fondo Volo, il trasferimento della posizione assicurativa al FPLD (art. 2, co. 6 Dlgs 164/1997) avviene solo a titolo oneroso, secondo i criteri di calcolo previsti per la determinazione degli oneri di ricongiunzione. Le disposizioni introdotte dall'art. 12, L. 122/2010 in materia di costituzione della posizione assicurativa non riguardano gli iscritti al soppresso Fondo Autoferrotranvieri, in favore dei quali continua a trovare applicazione l'art. 3, D.Lgs. 414/1996 che consente di utilizzare i periodi maturati fino al 31.12.1995 o con le regole di accredito del FPLD oppure con quelle della soppressa disciplina dell'ex Fondo senza necessità per l'assicurato di operare alcun trasferimento della contribuzione in entrata o in uscita dal soppresso fondo.
Documenti: Circolare Inps 142/2010; Circolare Inps 120/2013; Circolare Inps 97/2011; Messaggio inps 20476/2011; Circolare Inps 126/2010; Nota operativa INPDAP 56/2010; Circ. INPDAP 38/2010