La legge di bilancio per il 2020 ha, infatti, stabilito dal 1° gennaio 2020 in misura pari al 100% dell'inflazione la perequazione dei trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 4 volte il trattamento minimo INPS (sino al 31.12.2019 questa fascia di assegni era rivalutata in misura pari al 97% dell'inflazione). Considerato che la novella di cui alla Legge 160/2019 è entrata in vigore quando era già stato ultimato il rinnovo delle pensioni sulla base della precedente normativa si è reso necessario procedere ad un secondo rinnovo per i soli pensionati i cui trattamenti complessivi si collocano nella fascia compresa fra tre e quattro volte il minimo. Nello specifico con la lavorazione l'ente previdenziale ha provveduto a calcolare la rivalutazione spettante in base ai nuovi criteri; quantificare la differenza di pensione lorda a credito del pensionato; calcolare la differenza di IRPEF applicata sulle maggiori somme dovute.
In sostanza le pensioni comprese tra 1.539,04 euro lordi e 2.052,04 euro mensili lordi al 31 dicembre 2019 saranno rivalutate dal 1° gennaio 2020 in misura pari allo 0,4% contro il 0,388% riconosciuto in base alle previgente normativa considerando che il tasso previsionale di inflazione è stato fissato lo scorso mese di novembre in misura pari allo 0,4%. Pertanto con la mensilità di aprile i pensionati con assegni compresi tra tre e quattro volte il trattamento minimo, cioè tra 1.539,04 euro lordi e 2.052,04 euro mensili lordi (al 31 dicembre 2019), vedranno un impercettibile incremento della pensione accompagnato dalla corresponsione, peraltro, degli arretrati maturati da gennaio 2020 a marzo 2020.
Secondo conguaglio l'anno prossimo
In realtà il tasso definitivo di inflazione è stato fissato a gennaio di quest'anno nella misura dello 0,5% ma, come di consueto, l'ente previdenziale effettuerà il conguaglio (a credito) dei pensionati (tutti i pensionati, non solo quelli con assegni compresi tra tre e quattro volte il minimo) nel gennaio 2021 in occasione del rinnovo del pagamento delle pensioni per l'anno venturo (con la corresponsione degli arretrati maturati nel 2020).
L'Inps informa che anche i limiti di reddito per l’integrazione al minimo e per le pensioni sociali, nonché per la concessione delle maggiorazioni, della somma e dell’importo aggiuntivi, per la riduzione delle pensioni di importo elevato, saranno adeguati in occasione dell’aggiornamento degli importi del trattamento minimo e della pensione e assegno sociale effettuato in occasione del rinnovo delle pensioni per l’anno 2021, con il conguaglio tra perequazione provvisoria e definitiva.
Sono stati, invece, già rideterminati in funzione dell'aumento dello 0,5% anziché dello 0,4% i limiti di reddito relativi all’anno 2020 ai fini della riduzione percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità, a norma dell’articolo 1, commi 41 e 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 nonchè le fasce di retribuzione pensionabile e i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni delle pensioni aventi con decorrenza nell’anno 2020.
Documenti: Circolare Inps 46/2020