Gli iscritti in servizio o in stato di prosecuzione volontaria della contribuzione (non titolari, alla data del 30 novembre 2015, del trattamento pensionistico integrativo) potranno optare (anche con riferimento alla posizione contributiva già maturata) tra l'adesione ad un fondo ordinario di previdenza complementare ed un trattamento di fine rapporto. In assenza di scelta esplicita, si applicherà la prima soluzione, in base al meccanismo del silenzio assenso.
Per i trattamenti pensionistici integrativi in essere alla data del 30 novembre 2015 e per le pensioni ai superstiti da essi derivanti viene inoltre istituita un'apposita gestione ad esaurimento presso l'INPS che subentrerà nei rapporti attivi e passivi già in capo al soppresso Fondo Gas. Per la copertura degli oneri relativi a tali trattamenti,si prevede per il periodo 2015-2019, nelle misure annue complessive ivi indicate, un contributo straordinario a carico dei datori di lavoro del settore. GamsinSpetterà ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilire i criteri per la ripartizione tra i suddetti datori di lavoro degli oneri relativi al contributo straordinario, nonché i tempi e le modalità di corresponsione del contributo all'INPS.