Sembra dunque piu' vicina la soppressione del Fondo Gas dopo diversi tentativi andati a vuoto in passato (l'ultimo con la recente legge di stabilità). Il Fondo Gas, com'è noto, è un fondo obbligatorio integrativo dell’Assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti che eroga una prestazione aggiuntiva rispetto al trattamento AGO al perfezionamento dei medesimi requisiti anagrafici e contributivi previsti nell'assicurazione generale obbligatoria. La novità non è ben vista dalle opposizioni perchè sottrae alle migliaia di lavoratori impiegati nel settore importanti risorse a copertura della loro posizione previdenziale.
Per la copertura degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi in essere all'atto della soppressione del Fondo è istituito un contributo straordinario pari a 4.219.748 euro per il 2015, 3.814.309 euro per il 2016, 3.037.071 euro per il 2017, 1.831.941 euro per il 2018 e 461.791 euro per il 2019 a carico dei datori di lavoro. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, e il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabiliti i criteri con cui ripartire tra i suddetti datori di lavoro gli oneri relativi al contributo straordinario, nonché i tempi e le modalità di corresponsione degli stessi all'INPS. Gamsin Nell'emendamento governativo c'è anche una misura volta a tutelare gli iscritti ancora in servizio o in prosecuzione volontaria della contribuzione che alla data del 30 novembre 2015 non maturano il diritto al trattamento pensionistico integrativo da parte del soppresso Fondo Gas. A carico dei datori di lavoro viene posto un onere pari all'1% per ogni anno di iscrizione al Fondo Gas, eventualmente rapportato alla frazione d'anno, moltiplicato per l'imponibile Fondo Gas per l'anno 2014, che può essere lasciato presso il datore di lavoro o destinato a previdenza complementare. In quest'ultimo caso, ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è considerata utile la data di iscrizione al Fondo Gas.