L'Inps precisa che i lavoratori che non hanno maturato il diritto al trattamento pensionistico a tale data avranno diritto ad un importo economico, posto a carico dei datori di lavoro, pari all'1 per cento per ogni anno di iscrizione al Fondo Gas, eventualmente rapportato alla frazione d'anno, moltiplicato per l'imponibile previdenziale relativo allo stesso Fondo per l'anno 2014, che può essere lasciato presso il datore di lavoro o destinato a previdenza complementare. In assenza di scelta esplicita, si applicherà la prima soluzione, in base al meccanismo del silenzio assenso.
Potranno, di converso, continuare ad essere liquidati i trattamenti integrativi Gas a favore degli iscritti che entro novembre 2015 hanno raggiunto i previsti requisiti anagrafici e contributivi, anche se presenteranno domanda di pensionamento successivamente a tale data. Stessa regola vale anche nei confronti dei soggetti beneficiari delle certificazioni della salvaguardia pensionistica: sono fatti salvi i trattamenti integrativi solo a favore dei soggetti che maturino i requisiti anagrafici e contributivi entro novembre 2015, anche se la decorrenza del trattamento pensionistico è successiva a tale data. Continueranno, inoltre, ad essere liquidate, anche dopo il 1° dicembre 2015, i trattamenti di reversibilità derivanti dalle pensioni del soppresso Fondo.
Dal 1° dicembre 2015, inoltre, non sarà più possibile proseguire volontariamente il versamento dei contributi previdenziali integrativi e, pertanto, da tale data non sarà possibile presentare domanda di autorizzazione ai versamenti volontari al citato Fondo integrativo. Le autorizzazioni rilasciate a seguito di istanze presentate prima della soppressione del Fondo avranno validità fino al 30/11/2015.
Per i trattamenti pensionistici integrativi in essere alla data del 30 novembre 2015 e per le pensioni ai superstiti da essi derivanti viene inoltre istituita un'apposita gestione ad esaurimento presso l'INPS che subentrerà nei rapporti attivi e passivi già in capo al soppresso Fondo Gas. Per la copertura degli oneri relativi a tali trattamenti,si prevede per il periodo 2015-2019, nelle misure annue complessive ivi indicate, un contributo straordinario a carico dei datori di lavoro del settore. Spetterà ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilire i criteri per la ripartizione tra i suddetti datori di lavoro degli oneri relativi al contributo straordinario, nonché i tempi e le modalità di corresponsione del contributo all'INPS.
Documenti: Circolare Inps 43/2016