Il beneficio, come già anticipato sulle pagine di questa rivista, si rivolge ad un massimo di 2.400 individui, lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all'INPS, che avrebbero maturato la decorrenza del trattamento pensionistico (calcolato con le regole previgenti alla Legge Fornero) entro il 6 gennaio 2022 (cioè entro il 120° mese successivo all'entrata in vigore del dl n. 201/2011 convertito con legge n. 214/2011) e che erano privi di occupazione alla fine del 2011 (per il dettaglio dei profili di tutela si rimanda allo specifico approfondimento). L'appuntamento è importante perchè scaduto il termine non sarà più possibile presentare domanda ancorché si scopra successivamente di averne diritto.
In attesa della diffusione della circolare Inps attuativa della salvaguardia si rammenta che gli autorizzati alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione IVS entro il dicembre 2011 devono presentare istanza direttamente all'INPS (cfr: messaggio inps 195/2021), tutti gli altri all'ispettorato territoriale del lavoro secondo le modalità già diffuse nella Circolare Inl n. 5/2021.
Alcune caratteristiche
La salvaguardia è utile per applicare le regole di pensionamento ante fornero quindi va presa in considerazione dagli individui che avrebbero raggiunto il requisito pensionistico di anzianità (40 anni di contributi oppure il vecchio quorum costituito dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva) oppure per il pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici del settore privato. In genere non serve per la pensione di vecchiaia degli uomini atteso che la legge fornero non ha innalzato il requisito pensionistico ma si è solo limitata ad assorbire la finestra mobile nell'anzianità anagrafica.
Da considerare anche alcuni scivoli aggiuntivi che automaticamente tornano in pista nei limiti vigenti al 31.12.2011: cioè la deroga per autorizzati ai volontari prima del 2007 (57 anni di età unitamente a 35 anni di contributi); la deroga amato (cioè la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia con i requisiti vigenti al 31.12.2011 unitamente a 15 anni di contribuzione); l'opzione al sistema contributivo con la quale era possibile agguantare la pensione con i requisiti anagrafici e contributivi per i contributivi puri (vantaggio abrogato con la legge fornero).
Va segnalato, peraltro, che alcuni dei beneficiari potrebbero risultare titolari dell'ape sociale: in tal caso l'INPS dovrà chiarire se resta la facoltà di opzione per il trattamento pensionistico in regime di salvaguardia (cfr: messaggio 1481/2018). Infine va precisato che i trattamenti pensionistici in regime di salvaguardia non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021. Ciò significa che anche se la pensione avrebbe avuto una decorrenza anteriore al 1.1.2021 il beneficiario non potrà ottenere gli arretrati maturati prima della predetta data.