Quota 100, Niente Cumulo con i redditi da lavoro sino a 67 anni

Valentino Grillo Lunedì, 12 Agosto 2019
Fuori dalla regola dell'incumulabilità solo le prestazioni autonome occasionali entro un massimo di 5mila euro annui. Le indicazioni in un documento Inps.

L'Inps delinea ulteriormente i contorni dei limiti alla cumulabilità della cd. "quota 100" con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo. Lo fa con la Circolare numero 117/2019 pubblicata l'altro giorno in cui a distanza di alcuni mesi fornisce ulteriori chiarimenti rispetto alle prime indicazioni contenute nella Circolare numero 11/2019.

Come noto, il Dl 4/2019 ha stabilito la regola dell'incumulabilità  della "quota 100", a far data dal primo giorno di decorrenza della prestazione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. La prima considerazione da sottolineare, quindi, è che il divieto è praticamente assoluto per i redditi da lavoro dipendente ed autonomo (qui la cumulabilità non è ammessa anche per cifre inferiori a 5mila euro annui). 

Arco temporale

La portata temporale di tale incumulabilità, spiega l'Inps, è limitata ai redditi percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia. In pratica tra l'apertura della finestra mobile (tre/sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti per la quota 100) ed il compimento dell'età di 67 anni che, almeno di regola, individua la maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Il divieto scatta, però, a condizione che tali redditi siano riconducibili ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo temporale. Sono, pertanto, esclusi eventuali redditi erogati in tale periodo ma riferiti ad attività lavorative prestate in data antecedente (prima del pensionamento con quota 100) o successiva (dopo la maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia) a quella del divieto.

Redditi da lavoro autonomo

L'Inps spiega che i redditi da lavoro autonomo rilevano ai fini della incumulabilità al lordo delle ritenute erariali ed al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Istituto per costituire la propria posizione previdenziale. A tal fine, rilevano, in particolare, i compensi percepiti per l'esercizio di arti; i redditi di impresa connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto è costituito dalla prestazione di lavoro; i compensi derivanti da diritti di autore; i brevetti. Più in generale sono da considerare redditi da lavoro autonomo quelli comunque ricollegabili ad un'attività lavorativa svolta senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali.

Risultano escluse dall'incumulabilità e, quindi, irrilevanti ai fini che qui interessano: le indennità percepite dagli amministratori locali e, più in generale le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive; i redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto non è costituito dalla prestazione di lavoro; i compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale; le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace o tributario, dei giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni; l'indennità sostitutiva del preavviso; l'indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale

Lavoro autonomo occasionale

Un temperamento, come detto, riguarda il lavoro autonomo occasionale (di cui all'art. 2222 cc) cumulabile nel limite di 5.000 euro lordi annui per il quale, peraltro, non sussiste neanche l'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'Inps. Se il reddito supera tale cifra la pensione con quota 100 diventa incumulabile. In tal caso, a differenza di quanto sopra detto, ai fini della verifica del superamento di detto limite di importo rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale, compreso, pertanto, quello riconducibile all’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

Gli effetti sulla pensione

Il pensionato con quota 100 che violi le predette prescrizione vedrà sospendersi il pagamento della pensione nell’anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro, nonché nei mesi dell’anno, precedenti quello di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi. La precisazione conferma che il divieto di cumulo, quindi, non ha effetto retroattivo, non vengono revocate le quote di pensione erogate negli anni precedenti la violazione, ma solo quelle corrisposte a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui non è stata osservata la regola dell'incumulabilità, e che se l'anno successivo la violazione cessa il pagamento della pensione può essere ripristinato. 

A tal fine i pensionati dovranno presentare all’INPS un’apposita dichiarazione (mod. “Quota 100”), anche in via preventiva, riguardante lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma da cui derivino redditi incumulabili con la “pensione quota 100”, salvo che non si tratti di redditi di importo inferiore a € 5.000 lordi annui derivanti da attività autonoma occasionale. A seguito di tale segnalazione, l’Istituto provvederà alla sospensione del trattamento pensionistico e al recupero delle mensilità corrisposte con riferimento all’anno in cui sia percepito il reddito. Nel modello citato sarà possibile, peraltro, indicare se i redditi percepiti in un determinato anno debbano essere imputati al periodo anteriore alla decorrenza della “pensione quota 100” o successivo al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia. 

 

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Documenti: Circolare Inps 117/2019

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