Alla fine il dietrofront è arrrivato. Il governo, sotto pressione della Ragioneria Generale dello Stato, ha cassato la norma (approvata in prima lettura alla Camera) che prevedeva lo stop definitivo alle decurtazioni per i lavoratori che accedono - entro il 2017 - alla pensione anticipata prima del compimento dei 62 anni di età. Kamsin La misura, anticipata in esclusiva da Pensioni Oggi la scorsa settimana, è stata dunque modificata nel corso dell'esame in Aula e pertanto attualmente nulla è stato innovato rispetto alla legislazione vigente.
Le regole attuali - Come si ricorderà il legislatore ha introdotto una regola temporanea secondo la quale la penalizzazione (un taglio dell'1-2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni per l'accesso alla pensione anticipata) non si applica, sino al 31.12.2107, a condizione che l'anzianità contributiva risulti composta da sola prestazione effettiva di lavoro e da alcuni, limitati e tassativi, periodi di contribuzione figurativa.
E' quanto infatti recita l'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 secondo il quale "la riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non si applica a coloro che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, a condizione che tale anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternita' e paternita' previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nonche' per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
Per effetto di tale norma è possibile accedere alla pensione anticipata, sino al 2017, anche se non sono stati compiuti i 62 anni, senza alcuna penalizzazione. Risulta pertanto essenziale verificare la composizione dell'anzianità contributiva maturata in quanto solo i periodi di prestazione effettiva da lavoro, unitamente a quelli individuati nell'articolo citato, risulteranno utili a non applicare la penalizzazione.
Si ricorda che tra i periodi utili ad escludere la penalizzazione vi rientrano altresì esplicitamente: a) i periodi assicurativi derivanti da riscatto, secondo l'articolo 13 della legge 1338/1962 (contribuzione omessa e colpita dalla prescrizione; messaggio inps 219/2013); b) le ferie in quanto istituto a fruizione obbligatoria per il lavoratore (cfr: messaggio inps 5280/2014) .
Non rilevano invece ai fini dell'esclusione della penalità qualsiasi altro periodo contributivo. Possono citarsi ad esempio i periodi di cassa integrazione straordinaria e di mobilità; i contributi volontari; i contributi da riscatto; i contributi figurativi per disoccupazione indennizzata; le maggiorazioni da amianto e da invalidità; i congedi matrimoniali (cfr: messaggio inps 5280/2014). Tali periodi, se presenti, possono essere recuperati, ove possibile, dal lavoratore attraverso la prosecuzione dell'attività lavorativa.
L'emendamento bocciato dal governo in Senato potrebbe tuttavia essere riproposto nelle prossime settimane in un provvedimento ad hoc.
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