Riforma Pensioni, M5S: ferrovieri in pensione a 58 anni

Venerdì, 30 Gennaio 2015
Il Movimento Cinque Stelle ha presentato un emendamento al ddl 1577 che consentirebbe il pensionamento dei ferrovieri a 58 anni e 38 anni di contributi o a 55 anni in caso di perdita del titolo abilitante.

Kamsin "E' necessario riconoscere un anticipo dell'età pensionabile per i lavoratori ferrovieri". Così una nota dei senatori del Movimento 5 Stelle Crimi, Puglia, Endrizzi e Morra ricorda che i pentastellati hanno presentato a Gennaio in Commissione Affari Costituzionali al Senato, in sede di discussione del disegno di legge delega sulla riforma della pubblica amministrazione (ddl 1577) "un emendamento che consente il pensionamento anticipato a 58 anni di età e 38 anni di contributi per i ferrovieri addetti al servizio di macchina e di bordo". 

La nostra proposta - ricordano dal M5S - vuole chiudere la ferita aperta con l'approvazione del Dl 201/2011 riconoscendo la specificità di questo comparto ed allineando l'età per il collocamento a riposo a quella prevista negli altri paesi europei. "E' impensabile, infatti, che gli addetti alla condotta dei treni possano andare in pensione ad oltre 66 anni". 

Il testo dell'emendamento (11.0.10). Art. 11-bis 1. In ragione della particolare usura, delle specifiche aspettative di vita e dell'obbligo di mantenimento degli speciali requisiti psico-fisici che garantiscano la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra /traghettamento/formazione treni ed alle attività di sicurezza e di assistenza alla clientela a bordo treno nonché al personale imbarcato a bordo delle navi traghetto, consegue il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni sopra citate.

        2. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 1, cui, a causa della perdita dei requisiti psico-fisici previsti dalle disposizioni vigenti, sia revocato definitivamente il relativo certificato abilitativo è riconosciuto il diritto alla pensione a condizione che abbia compiuto almeno cinquantacinque anni di età e abbia raggiunto il requisito contributivo di almeno trentacinque anni, di cui almeno gli ultimi quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. Qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui al periodo precedente, al lavoratore spetta il proseguimento dell'attività lavorativa nelle mansioni consentite dai propri requisiti psico-fisici residui fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento.

        3. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo le parole: ''legge 23 dicembre 1999, n. 488'' sono aggiunte le seguenti: ''ad eccezione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta e alla scorta dei treni, addetto alla manovra/traghettamento/formazione treni ed alle attività di sicurezza e dì assistenza alla clientela a bordo treno nonché al personale imbarcato a bordo delle navi traghetto''».

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