Gli aderenti ai fondi di previdenza complementare che possono vantare un periodo di inoccupazione superiore ai due anni e si trovino a meno di dieci anni dal raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione pubblica potranno ottenere la prestazione complementare in forma anticipata.
Kamsin Gli aderenti che hanno perso il lavoro da almeno 2 anni potranno ricevere un aiuto in piu' dai fondi di previdenza complementare. E' quanto prevede l'articolo 15 del disegno di legge sulla concorrenza licenziato dal Consiglio dei ministri lo scorso venerdì.
La modifica proposta dall'esecutivo dispone che "le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di dieci anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza". Chi ha perso il lavoro da oltre 2 anni potrà dunque chiedere in anticipo l'erogazione della prestazione previdenziale maturata nel fondo di previdenza complementare a condizione che manchino non piu' di 10 anni dal pensionamento pubblico.
La novità è in realtà una estensione di quanto prevede attualmente l'articolo 11, comma 4 del Dlgs 252/2005. La possibilità di erogare prestazioni anticipate, infatti, costituisce un’opzione già presente ma limitata agli iscritti che si trovano in un periodo di inoccupazione da più di quattro anni e risultano essere a meno di cinque anni dal raggiungimento del diritto alla prestazione obbligatoria. L'estensione appare quindi un ulteriore aiuto, a costo praticamente zero per lo stato, riservato però solo a coloro che sono iscritti a forme di previdenza complementare. La scelta, per quanto opportuna, deve essere soppesata adeguatamente: anticipare l'accesso alla rendita previdenziale complementare di dieci anni comporterà l'erogazione di un rateo assai piu' contenuto.
Non solo. Nel provvedimento si concede anche agli aderenti dei fondi pensione individuali la facoltà di riscatto dell'intera prestazione maturata nelle situazioni di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo antecedenti il pensionamento (si pensi, ad esempio alle dimissioni o al licenziamento). Oggi com'è noto questa facoltà sussiste solo nei fondi di pensione collettivi. La norma conferma anche la tassazione, al 23%, delle prestazioni erogate in tali casi.
seguifb
Zedde