Riforma Pensioni, Odg del M5S per quota 96 della scuola e revocati

Sabato, 31 Gennaio 2015
I Senatori del Movimento 5 Stelle depositano un Odg per tutelare i Quota 96 e chi ha subito la revoca dei trattenimenti in servizio. "Continuiamo a sfidare il Governo su questi temi ai quali non ha dato mai una risposta esauriente".

Kamsin E' stato depositato la settimana scorsa in Senato un Ordine del Giorno promosso dai capigruppo del M5S con il quale si chiede al Governo la soluzione della vicenda dei revocati e dei quota96 della scuola. L'Odg arriva in occasione dell'esame - in commissione affari costituzionali a Palazzo Madama - del ddl 1577, in materia di riforma della pubblica amministrazione. Ne ha dato notizia ieri l'ufficio stampa del movimento 5 stelle. 

"I revocati - ricorda la nota del M5S - sono quei dipendenti della P.A., tra cui molti insegnanti, ai quali è stata tolta la proroga di permanenza in servizio di due anni oltre l’età pensionabile con effetto retroattivo con un pregiudizio economico sulle proprie carriere. Dal 1° novembre gli insegnanti si sono visti comunicare il pensionamento d’ufficio: questo fatto ha ovviamente creato molti problemi alla vita delle persone che si sono ritrovate con un anno da riprogrammare sia dal punto di vista economico che organizzativo". Torna anche in ballo la vicenda dei quota 96 della scuola, un problema ancora aperto. Il M5S chiede con il medesimo Odg che l'esecutivo offra "una soluzione alla vicenda degli insegnanti che hanno maturato un diritto a pensione entro la fine dell'anno scolastico 2011/2012".

Sulla vicenda potrebbero esserci delle novità a fine Febbraio con l'approvazione della Riforma della Scuola: il ministro Giannini ha indicato l'intenzione di collocare questo personale nell'organico funzionale.

Il testo dell'ODG - Il Senato,            in sede di esame del disegno di legge recante «Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche» (AS 1577);
        premesso che:
            il Capo III del disegno di legge in esame reca norme relative al personale delle pubbliche amministrazioni;
        considerato che:
            il decreto-legge n. 90 del 2014, all'articolo 1, ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9,10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
            l'effetto di tale norma, fra gli altri, è stato quello di abolire la possibilità, per il personale della pubblica amministrazione, e quindi anche per il personale della scuola, fra cui gli insegnanti, che abbiano compiuto i 65 anni di età, di avvalersi di una proroga biennale del rapporto di lavoro, previa istanza da presentare all'amministrazione di appartenenza;
            in particolare, l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Prosecuzione del rapporto di lavoro) recitava: «È in facoltà dei dipendenti civili dello stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionati, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in detenninati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi»;
            il decreto-legge n. 90 del 2014, al richiamato articolo 1, non solo ha abolito la possibilità della proroga biennale, ma ha reso tale abolizione retroattiva. Infatti, a termini del comma 2, «salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. l trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati». Il comma 3, poi, stabilisce, per quanto riguarda il personale della scuola, che i trattenimenti in servizio già disposti cessano alla data del 31 agosto 2014;
            con riferimento al personale della scuola, un numero consistente di insegnanti, che, awalendosi dell'articolo 16 ed in ragione dell'interesse degli istituti di appartenenza ad utilizzare la professionalità e l'esperienza maturata, avevano ottenuto la proroga biennale prima della emanazione del decreto-legge, si è visto, dall'oggi al domani, pensionato d'ufficio, con ripercussioni negative, anche pesanti, sulla propria condizione economica e personale;
            fra questa fascia di insegnanti «revocati», che già avevano ottenuto la proroga biennale, molti hanno pochi anni di contributi, alcuni non raggiungono nemmeno il minimo di 20 anni per la pensione, altri, avendo una famiglia numerosa e monoreddito, contavano sulla proroga sia per dare ancora alla scuola il proprio contributo di professionalità ed esperienza sia per assicurare alla famiglia ancora per 2 anni uno stipendio e una pensione un po' più adeguati;
            è prevedibile che molti di questi revocati proporranno azioni giudiziarie, soprattutto con riferimento alla portata retroattiva della norma, che si presta a profili di incostituzionalità, che incide su un diritto già riconosciuto e determina pregiudizi, anche gravi, di natura patrimoniale e non patrirnoniale;
        impegna il Governo:
            a porre in essere opportuni provvedimenti al fine di risolvere il caso dei «revocati», prendendo in considerazione anche l'opportunità di valutare, essendovi ancora i tempi tecnici, il pensionamento dei cosiddetti «Quota 96» e il mantenimento in servizio, per il periodo di proroga già ottenuto, dei «revocati».

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Zedde

 

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