La proposta del Governo prevede il taglio del 50% dei costi nelle province che restano e del 30% di quelle che si trasformano in Città Metropolitane.
Kamsin Sabato il governo ha presentato in commissione Bilancio di Palazzo Madama la proposta per ridurre il costo del funzionamento delle province e gestire gli esuberi dei dipendenti. La misura è volta a definire gli effetti dell'approvazione, la scorsa primavera, della Riforma delle Province (cd. Riforma Delrio) che ha svuotato le funzioni degli enti territoriali.
L'emendamento (disponibile in calce) prevede la riduzione del 50 e del 30 per cento della dotazione organica, rispettivamente, di province e città metropolitane e la definizione di un procedimento volto a favorire la mobilità del personale eccedentario verso regioni e comuni, prioritariamente, nonché verso le altre pubbliche amministrazioni - con esclusione del personale amministrativo di alcuni settori della P.A. caratterizzati da specifica professionalità - a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione. Per i dipendenti delle Province che risulteranno in esubero quindi, scatterà la mobilità verso altre destinazioni (si pensi alle cancellerie dei tribunali agli altri uffici territoriali della Pa centrale e locale).
I dipendenti dichiarati in esubero potranno, inoltre, essere collocati in prepensionamento qualora l'apertura della finestra mobile, calcolata con le norme pre-riforma Fornero, si collochi entro il 31 Dicembre 2016 (ai sensi dell'articolo 2 del Dl 95/2012) secondo le modalità ed il calendario fissato dall'articolo 4 del Dl 101/2013; in caso contrario scatterà la collocazione presso altre pubbliche amministrazioni. Nell'emendamento governativo non c'è traccia, infatti, dell'estensione dei prepensionamenti sino al 2018 (come chiedevano gli enti territoriali) e, pertanto, dovrebbero restare in vigore le regole attuali. Tali regole concedono a tutti gli enti pubblici (tra cui anche quelli territoriali) la possibilità di collocare a riposo, in via prioritaria rispetto ad altre forme di collocamento, i dipendenti dichiarati in esubero sulla base di specifici piani di riduzione delle piante organiche a condizione che maturino la decorrenza della prestazione pensionistica, calcolata con le regole ante-Fornero, entro il 2016.
Viene, inoltre, assicurato il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, consentendo alle città metropolitane e alle province di finanziare temporaneamente il personale a tempo indeterminato e la proroga dei contratti flessibili, nel rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale e nei limiti di 60 milioni di euro, a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al FSE di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Zedde
156-bis. La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di molo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti potranno deliberare una riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 156. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 156- ter a 156-novies.
156-ter. Tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo dell'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è individuato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 156-bis e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente.
156-quater. Nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono determinati, con il supporto delle società in house delle amministrazioni centrali competenti, piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui al comma 156-bis. In tale contesto sono, altresì, definite le procedure di mobilità del personale interessato, i cui criteri sono fissati con il decreto del comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per accelerare i tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del personale, in relazione al riordino delle funzioni previsto dalla legge n. 56 del 2014 e delle esigenze funzionali delle amministrazioni di destinazione, si fa ricorso a strumenti informatici. Il personale destinatario delle procedure di mobilità è prioritariamente ricollocato secondo le previsioni di cui al comma 156-quienquies e in via subordinata con le modalità di cui al 156-s exties . Si applica l'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni per l'anno 2015 e di 3 milioni per l'anno 2016.
156.quinquies - Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse pèr le assinvioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di molo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese di personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa del comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo dell'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.
156-sexies. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della fimzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le Università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, Afam ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 156-ter interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il medesimo Dipartimento pubblica l'elenco dei posti comunicati sul proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 156-quater, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, istituito dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione sono nulle.
156-septies. In relazione alle previsioni di cui ai commi da 156-bis a 156-sexies il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali.
156-octies. Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 156-bis a 156-novies, il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego anche le regioni possono avvalersi della previsione di cui al comma 156-decies ricorrendo, altresì, ove necessario all'imputazione ai programmi operativi regionali cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali con relativa rendicontazione di spesa. A conclusione del processo di ricollocazione di cui ai commi da 156-bis a 156-sexies, le regioni e i comuni, in caso di delega o di altre forme, anche convenzionali, di affidamento di funzioni agli enti di cui al comma 1 o ad altri enti locali, dispongono contestualmente l'assegnazione del relativo personale con oneri a carico dell'ente delegante o affidatante, previa convenzione con gli enti destinatari.
156-novies. Nel caso in cui il personale interessato ai processi di mobilità di cui ai commi da 156-bis a 156-sexies non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta si procede, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contribuiva. In caso di mancato completo assorbimento dei soprannumeri restano ferme le disposizioni dell'articolo 33, commi 7 e 8, del decreto 165 del 2001.
156-decies. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché la conduzione del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», le città metropolitane e le province che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonché di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro di cui al primo periodo del presente comma, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione nell'ambito dei fondi strutturali. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro di cui al primo periodo del presente comma, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Regioni cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.