La prima di queste è prevista dal comma 257 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015) la quale sancisce che il personale impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per altri due anni. Il mantenimento in servizio in questione, deve essere autorizzato con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.
Oltre a questa fattispecie la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro oltre i 66 anni e 7 mesi è circoscritta alla sola ipotesi in cui al compimento dell'età di vecchiaia, il lavoratore non abbia raggiunto il requisito minimo di 20 anni di contributi per guadagnare la pensione di vecchiaia. In tale circostanza, come ribadito dalla Circolare della Funzione Pubblica 2/2015, il lavoratore ha facoltà di produrre istanza di trattenimento sino all'età massima di 70 anni (e 7 mesi) a condizione che entro la predetta età l'interessato consegua il requisito contributivo necessario a guadagnare la pensione di vecchiaia. Ne consegue che nel 2018 potranno chiedere di permanere in servizio solo i docenti e il personale educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario che, compiendo 66 anni e 7 mesi di età entro il 31 agosto 2018, non sono in possesso entro tale data di 20 anni di anzianità contributiva. In caso contrario l'amministrazione dovrà risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro.
Ad esempio se un lavoratore avesse 66 anni e 7 mesi e solo 18 anni di contributi al 31 agosto 2018 l'amministrazione scolastica dovrà - previa domanda dell'interessato - disporre il trattenimento in servizio sino a 68 anni e 7 mesi per permettergli di guadagnare il minimo contributivo per la prestazione di vecchiaia. Per coloro che abbiano il primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996, peraltro, il collocamento potrà essere disposto solo se l'importo della pensione non risulterà inferiore all'importo soglia di 1,5 volte l'assegno sociale annualmente rivalutato (ai sensi dell'articolo 24, comma 7, del decreto legge n. 201 del 2011).
Nel minimo contributivo rileva anche la contribuzione sparsa
Prima di disporre il trattenimento l'amministrazione scolastica dovrà però valutare se il requisito dei 20 anni di contributi possa essere integrato sommando le anzianità contributive versate presso diverse gestioni previdenziali ai fini dell'esercizio della totalizzazione o del cumulo dei periodi assicurativi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 238-248, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Così, ad esempio, qualora nel caso sopra indicato il lavoratore avesse altri 5 anni di contributi nella gestione separata, non potrà ottenere il trattenimento perchè sommando la contribuzione presente nella gestion separata egli avrebbe già perfezionato il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia all'età anagrafica di 66 anni e 7 mesi.
I lavoratori del comparto scuola per ottenere il trattenimento in servizio dovranno presentare istanza cartacea alla sede scolastica di servizio/titolarità entro il 20 dicembre 2017 ai sensi di quanto stabilito dalla nota del Miur numero 50436 dello scorso 23 novembre 2017.