L'Inps nell'indicato documento ha confermato, inoltre, che il cumulo potrà essere utilizzato per liquidare alternativamente la pensione di vecchiaia al raggiungimento dell'età anagrafica più elevata tra le gestioni coinvolte nel cumulo (come fissata dall'articolo 24, co. 6 del decreto legge 201/2011) e del relativo requisito contributivo previsto dall'articolo 24, co. 7 dal citato decreto (cioè 20 anni di contributi), oppure per liquidare la pensione anticipata al perfezionamento dei requisiti contributivi previsti dall'articolo 24, co. 10 del citato decreto (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi le donne).
Un esempio può aiutare a comprendere la questione. Si immagini un lavoratore del pubblico impiego nato nel giugno 1955 che utilizza il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti per mettere insieme 35 anni di contributi nella Cassa Stato ed altri 8 anni di contributi versati presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Decide, pertanto, di uscire il 1° giugno 2017 avendo raggiunto un'anzianità complessiva di 43 anni di contributi avendo ragguagliato i requisiti contributivi per la cd. pensione anticipata ad un'età di 62 anni. Con le regole ordinarie avrebbe avuto diritto al trattamento decorsi 24 mesi dalle dimissioni. Cioè nel 2019. Mentre utilizzando il cumulo riceverà il pagamento del trattamento di fine servizio decorsi 12 mesi dal raggiungimento dell'età di vecchiaia, un valore attualmente pari a 66 anni e 7 mesi ma che, per chi matura il requisito dopo il 2018, come nel caso in questione, risulta influenzato dalla speranza di vita istat i cui adeguamenti non sono ancora noti in via ufficiale. Considerando questa variabile ancora incerta il lavoratore nato nel giugno 1955 potrebbe conseguire il trattamento pensionistico di vecchiaia non prima dell'agosto 2022, ad un'età di 67 anni e 2 mesi. E pertanto il pagamento della buonuscita slitterebbe in realtà a 68 anni e 2 mesi, cioè nell'agosto del 2023, un'attesa di oltre sei anni dal momento delle dimissioni.
Resta inteso che la seconda tranche del trattamento di fine servizio (la quota cioè compresa tra i 50 e i 100mila euro) verrà erogata dopo ulteriori 12 mesi dalla prima. E la terza tranche, la quota cioè eccedente i 100mila euro, sarà liquidata dopo ulteriori 12 mesi dalla seconda. Come si vede per i dipendenti del pubblico impiego l'utilizzo del cumulo è particolarmente penalizzante sul fronte della buonuscita ed è una novità rispetto alla "vecchia" totalizzazione nazionale che, invece, non prevedeva alcuno slittamento dei termini. Non ci dovrebbero essere, invece, particolari effetti negativi ove il cumulo venga utilizzato per liquidare la pensione di vecchiaia avendo il lavoratore evidentemente già raggiunto l'età pensionabile, l'età alla quale si viene collocati forzosamente in pensione dall'amministrazione di appartenenza. In tal caso l'erogazione della buonuscita decorrerà dopo 12 mesi dalla cessazione dal servizio.