Pensioni

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Il taglio ai patronati è stato ridotto da 150 a 35 milioni di euro. Niente da fare per i rendimenti dei fondi della previdenza complementare e Casse Professionali a cui, però, è riconosciuto un credito d'imposta.

Kamsin Tassazione agevolata su fondi pensione e casse previdenziali a condizione che investano in opere pubbliche. Sterilizzazione dell’aumento dell’Irap per gli autonomi. Meno tagli al salario di produttività e ai patronati. Sono le ultime novità che hanno ricevuto ieri il via libera della Commissione Bilancio di Palazzo Madama. I lavori si chiuderanno oggi con il ddl che dovrebbe essere approvato con fiducia domani. L’iter dovrebbe concludersi lunedì alla Camera, dove si lavorerà nel fine settimana. 

Per le casse previdenziali e i fondi pensione che facciano investimenti infrastrutturali, individuati da un decreto del Tesoro, un credito d’imposta del 9 per cento (sui fondi pensione) e del 6 per cento (sulle Casse Professionali) compenserà il previsto incremento delle tasse sui redditi (dal 20% al 26%) e sul risultato netto maturato dei fondi pensione (dall’11,5% al 20%). Costo: 80 milioni dal 2016.

Scendono da 150 a 35 i tagli per i patronati e da 238 milioni a 208 quelli al Fondo sgravi contributivi per i contratti di secondo livello.

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Le aliquote dei fondi pensione e dei rendimenti sulle Casse Professionali aumenteranno dal prossimo anno. Ma sarà riconosciuto un credito d'imposta sugli investimenti nell'economia reale.

Kamsin La tassazione agevolata sui rendimenti delle Casse Professionali e sui Fondi Pensione viene garantita solo per la quota di investimenti "in economia" delle Casse e dei fondi di previdenza complementare a medio e lungo periodo e nei limiti di 80 milioni di euro a decorrere dal 2016. E' quanto prevede l'emendamento 1.9901 approvato questa sera in Commissione Bilancio a Palazzo Madama. Restano confermati quindi gli aumenti della tassazione sui fondi pensione e sulle Casse Professionali già indicati nella legge di stabilità ma viene riconosciuta una tassazione agevolata sugli investimenti nell'economia reale del paese.

Per quanto riguarda le Casse Professionali viene riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per conto sui redditi di natura finanziarla dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento a condizione che i proventi assoggettati alla ritenuta e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 

Sui Fondi Pensione viene riconosciuto un credito di imposta pari al 9 per cento del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta sostitutiva agevolata applicata in ciascun periodo d'imposta, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio lungo termine, individuate con il decreto del Ministero dell'economia. In calce il testo dell'emendamento. 

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80-bis. A decorrere dal periodo d'imposta 2015, agli enti di previdenza, obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per conto sui redditi di natura finanziarla dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento a condizione che i proventi assoggettati alla ritenuta e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione, ai fini dell'imposta Regionale sulle attività produttive. Non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico della imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta può essere utilizzato, a decorrere dal periodo d'imposta successiva a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nei limiti dello stanziamento di cui al comma 80-quinquies. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

80-ter. A decorrere dal periodo d'imposta 2015, alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, numero 252, è riconosciuto un credito di imposta pari al 9 per cento del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 di tale decreto applicata in ciascun periodo d'imposta, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio lungo termine, individuate con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 80 bis. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del risultato netto maturato e che, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, incrementa la parte corrispondente redditi già assoggettati ad imposta, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, numero 241 nei limiti dello stanziamento di cui al successivo comma 80 quinquies. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, numero 244 e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000 numero 388.

80-quater. Con il decreto di cui al comma 80 bis, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione riguardo la fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 80 quinquies e al relativo monitoraggio.

80-quinquies. Per l'attuazione dei commi da 80 bis a 80 quater è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

 

Il Governo ha presentato un emendamento al ddl di stabilità secondo il quale i dipendenti in esubero dovranno essere riassorbiti nelle Regioni attraverso procedure di mobilità.

Kamsin Per la gestione del personale in soprannumero nelle nuove province, il Governo non dovrebbe fare ricorso a nuovi prepensionamenti. L'ipotesi era stata rilanciata nei giorni scorsi soprattutto dalle Regioni e dagli enti locali che chiedevano la possibilità di collocare in pensione, in deroga alla Riforma Fornero, tutti coloro che maturano un diritto previdenziale, con le vecchie regole, entro il 2018.

Per evitare la creazione di una nuova Deroga al sistema Fornero, che avrebbe suscitato l'ira degli altri lavoratori del settore pubblico e privato (ad iniziare dai quota 96 della scuola), l'esecutivo ha, infatti, deciso di rinunciare a questa strada per praticare solo la via della mobilità. L'emendamento presentato prevede l'alleggerimento della dotazione organica, che dovrà dimezzare la spesa delle province che rimangono tali e ridurrà del 30 per cento in quelle che si trasformeranno in città metropolitane.

Regioni e Comuni dovranno, pertanto, se passerà la modifica (non sono esclusi colpi di scena), prenderli in carico, sfruttando per questa finalità tutte le proprie possibilità di assunzione dal 2015 in poi, comprimendo, fanno osservare i sindacati, le possibilità assunzionali dei giovani risultati idonei ma non vincitori di concorso. Oltre che negli uffici di Comuni e Province, i dipendenti provinciali potrebbero finire in quelli statali, ed in particolare giudiziari: è nota la penuria di personale delle cancellerie che però potrebbero assorbire al massimo 2-3 mila persone. Per il governo se le Regioni non vorranno farsi carico del personale in esubero, questo non potrà che proseguire il percorso della mobilità (retribuzione all’80 per cento e in prospettiva cessazione del rapporto di lavoro).

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L'aliquota del prelievo sui rendimenti dei fondi pensione tornera' al 11,5% (dal 20% previsto dall'attuale versione del ddl stabilita'), ma solo per la quota di investimenti "in economia" a medio e lungo periodo. Kamsin Sarebbe questo il contenuto di un emendamento riformulato dal relatore alla manovra, Giorgio Santini (Pd) che prevederebbe lo stesso meccanismo anche per le aliquote sui rendimenti delle casse previdenziali, che tornera' dal 26% al 20%.

Sui fondi pensione e sulle casse di previdenza, dunque, si torna a quanto inizialmente ipotizzato quando il Governo lavorava al ddl di stabilità. In pratica, i fondi pensione e le casse di previdenza che destineranno le loro risorse in investimenti nell'economia reale del Paese potranno beneficiare di un credito d'imposta. Il credito sarà spendibile per finanziare interventi mirati ad esempio sul welfare o alla riqualificazione di immobili. Il credito, però, sarà disponibile nei limiti di spesa indicati dal Governo. L'emendamento sarà votato in Commissione Bilancio di Palazzo Madama entro questa sera.

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La Commissione Bilancio chiuderà stanotte l'esame del ddl di stabilità. Si va verso la conferma dell'incremento delle aliquote sui fondi pensione e sui rendimenti delle Casse Professionali. Respinti gli emendamenti sui Quota 96 della Scuola.  Dal Governo via libera alla deroga per i lavoratori dell'Isochimica di Avellino esposti all'amianto.

Kamsin Si chiuderà in tarda serata in Commissione Bilancio a Palazzo Madama l'esame delle proposte emendantive al disegno di legge di stabilità. Domani mattina il provvedimento sbarcherà in Aula per la discussione generale. Diverse le novità sul capitolo pensionistico discusse dalla Bilancio nelle ultime ore che questa mattina saranno messe ai voti. In primo luogo il Governo intende confermare gli aumenti della tassazione sui fondi pensione (dal 11,5 al 20%) e sui rendimenti delle Casse Professionali (che passano dal 20 al 26%) ma si riconoscerà loro un credito d'imposta qualora investano risorse nell'economia reale. 

Sono state, invece, respinte le proposte emendative in favore dei quota 96 della scuola, tema che ha acceso un forte dibattito in questi ultimi giorni davanti a Palazzo Madama con una delegazione di insegnanti che è scesa in piazza contro il Governo. Cadute anche le richieste di modifica dei requisiti previdenziali per i macchinisti ferroviari e per lo stop alle ricongiunzioni onerose.

Oggi si scioglieranno i nodi anche sul prepensionamento del personale delle province in esubero: la strada scelta dal governo (che ha presentato un emendamento sabato scorso) è di optare per la sola mobilità e di non dare la possibilità, come chiesta dagli enti territoriali, di mandare in pensione sino al 2018 il personale in deroga alla Legge Fornero.

Il Relatore, Giorgio Santini (Pd) ha inoltre depositato un emendamento che prevede che la soppressione dal 1° gennaio 2015 del fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas (Fondo Gas), di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084.

Per ora l'unica apertura governativa resta dunque quella per i lavoratori dell'Isochimica di Avellino, ammalati di amianto. Sabato l'esecutivo ha presentato in Senato un emedamento che consente a tali soggetti di mantenere le previgenti regole di pensionamento. La misura, secondo la relazione illustrativa, riguarderà circa 200 soggetti con un costo di circa 5milioni di euro annui.

Restano comunque confermate le modifiche già passate in prima lettura alla Camera. E cioè lo stop alla penalizzazione sino al 2017 per chi consegue i requisiti per la pensione anticipata e il tetto alla possibilità di incrementare la pensione attraverso il sistema contributivo (il cd. stop alle pensioni d'oro). Ieri in Senato sono stati comunque presentati diversi ordini del giorno: in tema di ricongiunzioni onerose; per gli esodati ante 2010 per i quali si chiede al governo l'accelerazione nella pubblicazione dei relativi decreti di concessione della proroga del sostegno al reddito; per i quota 96 della scuola; per l'incremento delle pensioni minime,  e per i macchinisti ferroviari.

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La preclusione alla totalizzazione dei periodi assicurativi per chi ha già una pensione non opera nei casi in cui venga meno la titolarità dell'assegno ordinario di invalidità per mancata conferma, ovvero, a seguito di revisione, dello stato di invalidità.

Kamsin Chi è titolare dell'assegno ordinario di invalidità potrà liberamente esercitare la totalizzazione in caso di mancata conferma dell'assegno stesso, ovvero, a seguito di revisione, dello stato di invalidità. E' quanto ha precisato l'istituto di previdenza con il messaggio inps 9626/2014. 

La normativa attuale, com'è noto, prevede che l'esercizio della totalizzazione dei periodi assicurativi sia preclusa ai titolari di assegno ordinario di invalidità in quanto tali assegni costituiscono trattamento pensionistico autonomo. L'esercizio della totalizzazione, infatti, ai sensi della Circolare Inps 9/2008 è escluso laddove l'assicurato sia titolare di un trattamento pensionistico erogato da una delle gestioni destinatarie della normativa della totalizzazione, anche nel caso in cui si debbano cumulare periodi contributivi maturati in gestioni diverse da quella o quelle nelle quali sia stata già liquidata una prestazione a favore dell'assicurato. In pratica, salvo la pensione ai superstiti, quando l'assicurato ha già in godimento una pensione, compreso l'assegno di invalidità, e ha contributi versati in un'altra gestione, non può totalizzarli per ottenere un'unica pensione.

L'Inps però, con il messaggio citato, ha aperto ad una maggiore flessibilità interpretativa indicando che il divieto resta solo fino a che all'interessato non venga tolto il trattamento di invalidità. Pertanto, da oggi, chi è titolare di un assegno di invalidità e lo perde a seguito, ad esempio, della revisione dello stato di invalidità potrà liberamente esercitare la totalizzazione nazionale per conseguire, ove abbia contributi accreditati in diverse gestioni, il trattamento di anzianità in totalizzazione (40 anni e 3 mesi di contributi piu' la finestra mobile di 21 mesi) oppure il trattamento di vecchiaia (65 anni e 3 mesi di età piu' la finestra mobile).

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