Pensioni

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L'Adepp critica la stangata prevista dalla legge di stabilità sulla previdenza privata. Sale infatti dall'11 al 20 per cento il prelievo sui fondi pensione e viene incrementata dal 20 al 26 per cento l'aliquota sui rendimenti delle Casse previdenziali private. 

Kamsin "Portare l'aliquota sui rendimenti al 26 per cento, dopo che una precedente norma di legge aveva stabilito una tassazione del 20 per cento in attesa di una ulteriore armonizzazione del sistema di primo e secondo pilastro, costituirebbe un unicum in Europa e un danno irreparabile per le future prestazioni pensionistiche, in particolare dei giovani professionisti". È duro il giudizio di Andrea Camporese, presidente dell'Adepp, al doppio colpo previsto dalla legge di stabilità sulle Casse private e i fondi pensione.

"L'aumento della tassazione, inoltre, sottrae risorse oggi indispensabili per permettere agli enti di continuare ad assicurare quel welfare integrato ed allargato resosi necessario per far fronte ad una delle peggiori crisi che abbia mai investito il sistema. Un sostegno che ha superato i 540 milioni di euro, che ha registrato un 65 per cento in più in termini nominali di azioni del Welfare messi in campo dalle casse di previdenza", ricorda Camporese.

La protesta contro i maxi rincari tributari arriva dopo la decisione del Governo di alzare il prelievo fiscale sulla previdenza privata. Un sistema che dovrebbe sorreggere le prestazioni obbligatorie per consentire ai giovani la percezione di una trattamento di quiescenza adeguato e compensare l'introduzione del sistema contributivo da cui scaturiranno assegni più magri rispetto al passato.

L'intervento del governo prevede infatti un duro innalzamento del prelievo fiscale sui rendimenti delle Casse private, che passerebbe dal prossimo anno dal 20 al 26 per cento, e l'incremento dall'11,5 al 20 per cento del prelievo sui fondi pensione. La stangata non risparmierà neanche i fondi di categoria o aziendali introducendo, di fatto, un regime fiscale  che li equiparerà, sostanzialmente, ai fondi di investitori privati a carattere speculativo.

"Equiparare quasi i fondi a un qualsiasi operatore speculativo di mercato significa travisare la missione istituzionale e costituzionale della previdenza obbligatoria penalizzando la contribuzione versata alle casse rispetto a quanto previsto per quella corrisposta all'Inps", osserva Camporese. Che chiede lo stralcio dell'aumento del prelievo fiscale in occasione della discussione della legge di stabilità: "l'iter parlamentare di approvazione della legge di stabilità dovrà consentire la correzione di questo grave atto di ingiustizia nei nostri confronti".

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Il Sindacato delle Ferrovie chiede la rapida approvazione del ddl che consentirebbe l'uscita anticipata a 58 anni del personale ferroviario.

Kamsin "Si sblocchi in Parlamento la proposta di legge che consente l'accesso alla pensione a 58 anni per i ferrovieri". E' quanto si legge in un comunicato pervenuto alla redazione di pensionioggi.it la scorsa settimana dal Sindacato OrSA delle ferrovie.

Nel comunicato il sindacato chiede lo sblocco in particolare della proposta di legge presentata Antonio de Poli (Scelta civica) ed attualmente su un binario morto in Commissione Lavoro a Palazzo Madama.

Il ddl consentirebbe l'uscita dal servizio - ricorda il comunicato - a 58 anni e 38 anni di contributi in ragione della particolare usura, delle specifiche aspettative di vita e dell'obbligo di mantenimento degli speciali requisiti psico-fisici che garantiscano la sicurezza del trasporto ferroviario, del personale operante nelle imprese ferrroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di: addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra/traghettamento/formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto.

Il sindacato ricorda come la Riforma Fornero del 2011 abbia infatti soppresso i requisiti pensionistici più favorevoli ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

La normativa previgente aveva un "occhio di riguardo" in favore del personale mobile occupato in attività di condotta dei mezzi di trazione ferroviari ed alle attività di sicurezza e di assistenza alla clientela a bordo treno; del personale navigante a bordo dei traghetti gestiti dal gestore dell'Infrastruttura per la garanzia della continuità territoriale; nonchè del personale addetto alle attività di manovra/formazione/traghettamento negli scali ferroviari. 

Tali soggetti potevano maturare un requisito pensionistico più favorevole (cinquantotto anni di età ed una anzianità di servizio di almeno venticinque anni), dettato dalla oggettiva gravosità, pesantezza e rischio insito nelle mansioni di questi profili.

Va ricordato - si legge nel comunicato - che l'aspettativa di vita per i lavoratori addetti alla condotta dei treni e del personale navigante risulta -- da studi di settore -- molto inferiore rispetto a quella media degli altri ferrovieri (per il personale mobile di circa otto anni) e tale quadro tende ad aggravarsi per l'aumento della produttività pro-capite, la riduzione dell'equipaggio treno, delle squadre di manovra e delle tabelle di armamento delle navi traghetto FS.

E' altresì acclarato come in Europa nessun ferroviere con le mansioni in questione accede così tardi al diritto di pensione.

È, dunque, fondamentale - continua il comunicato - evitare lo sfruttamento psico-fisico in età avanzata del personale ferroviario di condotta, accompagnamento, manovra e navigante quale condizione atta ad evitare problemi alla sicurezza ferroviaria ed a garanzia dell'aspettativa di vita di questi lavoratori.

Zedde

Una disposizione eccezionale della Riforma Fornero del 2011 consente ai soli lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato la quota 96 entro il 2012 di accedere al trattamento anticipato a 64 anni. 

Kamsin La riforma Fornero del 2011 ha previsto alcune deroghe in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato. Si tratta della disposizione contenuta nell'articolo 24, comma-15 bis del Dl 201/2011 convertito con legge 214/2011 in cui si prevede che, in via eccezionale, i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato iscritti all'Ago e alle forme sostitutive della medesima possono conseguire il trattamento anticipato al compimento di 64 anni di età in deroga alle nuove norme introdotte dalla Riforma Fornero. Per fruire della norma gli interessati devono aver raggiunto almeno 60 anni di età e 35 di contributi ed il contestuale perfezionamento della quota 96 (con le eventuali frazioni di anno) entro il 31 dicembre 2012. 

Per le lavoratrici dipendenti del settore privato i requisiti possono anche essere raggiunti con 60 anni di età e 20 di contributi sempre entro il 31.12.2012. 

Il vantaggio consiste dunque in un anticipo della pensione di circa 2 anni rispetto ai nuovi requisiti per il trattamento di vecchiaia come individuati dalla riforma Fornero, che come è noto, sono pari a 66 anni.

L'Inps ha di recente precisato che la normativa in questione è fruibile però solo dai lavoratori che alla data del 28 dicembre 2011 svolgevano attività di lavoro dipendente. Pertanto i lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro e risultino inoccupati alla data del 28 dicembre 2011 sono esclusi dal beneficio. Così come restano esclusi i lavoratori del settore pubblico (ed linea generale tutti gli iscritti alle casse della gestione ex Inpdap indipendentemente dal tipo di lavoro svolto alla data del 28.12.2011; messaggio Inps 219/2013).

Nessuna perdita del beneficio invece nel caso in cui l'interessato a tale data avesse una sospensione del rapporto di lavoro (come ad esempio la cassa integrazione guadagni); ammessa anche dall'Inps la possibilità che il soggetto passi nella gestione autonoma o in altra categoria successivamente al 28 dicembre 2011. Quel che conta, secondo quanto precisato dall'Inps, è che alla data del 28.12.2011 il lavoratore avesse lo status di "lavoratore dipendente del settore privato". 

Però, nel caso in cui il lavoratore utilizzi contribuzione accreditata nella gestione autonoma, questi dovrà perfezionare i requisiti (piu' elevati) vigenti in tale gestione.

La Stima di Vita - Anche il requisito anagrafico di 64 anni si adegua la stima di vita Istat. Pertanto dal 2013 la pensione potrà essere conseguita in realtà a 64 anni 3 mesi e dal 2016 a 64 anni 7 mesi di età anagrafica. Per quanto riguarda il regime delle decorrenze anche questi lavoratori hanno ottenuto la disapplicazione della finestra mobile di accesso, quindi la decorrenza della prestazione pensionistica avverrà il primo giorno del mese successivo al perfezionamento del requisito.

Per il momento i lavoratori del settore pubblico, come già detto, sono rimasti esclusi dal beneficio. Diversi progetti di legge tuttavia premono affinchè la normativa sia estesa anche in loro favore.

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Si sta chiudendo la possibilità per le lavoratrici con 57 anni di età e 35 di contributi di esercitare l'opzione per il calcolo contributivo. Il Collettivo Opzione Donna: "Pronto un ricorso contro l'Inps".

Kamsin Per colpa di una restrizione dell'Inps migliaia di lavoratrici che fino ad oggi beneficiavano della legge Maroni del 2004 rischiano di dover rimandare la pensione di diversi anni.  Com'è noto, infatti l'articolo 1, comma 9 della legge 243/04 consente alle donne con 57 anni e 35 anni di anzianità (58 per le lavoratrici autonome) di andare in pensione entro il 2015 optando per il sistema di calcolo contributivo, con un assegno di pensione ridotto di circa il 25-30%. Possibilità che è stata confermata anche dalla Fornero nel 2011 rimanendo quindi l'unica vera alternativa per ottenere un anticipo sull'età pensionabile. 

Ma l'Inps ed il Ministero del Lavoro si sono messi subito di traverso con una interpretazione del tutto opinabile: per fruire del beneficio infatti, dice la Circolare Inps 35/2012, entro la data del 31.12.2015 deve essersi aperta la finestra mobile (12 mesi per le dipendenti, 18 per le autonome) a cui aggiungere anche la speranza di vita (3 mesi dal 2013). Una precisazione che nei fatti taglia fuori chi compirà i 57 anni da settembre di quest'anno (30 settembre per il pubblico impiego); mentre le autonome già sono state escluse da un pezzo per via di una finestra piu' lunga, pari a 18 mesi per l'appunto.

A nulla sono servite le pressioni del Parlamento per una modifica della Circolare, nè ad oggi si sono concretizzate le ipotesi di una estensione del regime sino al 2018 come paventate dal governo nelle settimane scorse.

Come già anticipato dalle pagine di questo giornale nei giorni scorsi la normativa restrittiva dell'Inps rischia di essere illegittima in quanto la legge istitutiva non menziona la finestra mobile. La legge si limita ad indicare solo che, alla data del 31.12.2015, siano perfezionati i requisiti.

E proprio l'altro giorno, la redazione di pensionioggi.it, ha ricevuto notizia che il Comitato Opzione Donna è in procinto di attivare un ricorso contro l'Inps "per la cancellazione delle due note circolari 35 e 37/2012, che impediscono a molte donne di poter accedere alla pensione con le regole agevolate entro il 2015". Giovedì 30 ottobre a Roma, all'interno di Montecitorio, - si legge nel comunicato - ci sarà una conferenza stampa con la presenza di una delegazione del collettivo "Opzione Donna" e degli avvocati interessati, per rendere noto il nostro ricorso e sensibilizzare ancora una volta la politica sulla questione. Ci uniamo anche noi nella speranza che possano esserci novità sulla materia. 

Riforma Pensioni, uno stop per ora alla proroga dell'opzione donna
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Una circolare del Ministero del lavoro e/o dell'Inps indicheranno le modalità di presentazione delle istanze dei lavoratori che intendono avvalersi dei benefici in materia di sesta salvaguardia.

Kamsin Legge 147/2014 pubblicata in Gazzetta Ufficiale numero 246 lo scorso 22 ottobre entrerà formalmente vigore il 6 novembre 2014. Da quella data pertanto partirà il conto alla rovescia per la presentazione delle istanze di accesso da parte dei lavoratori, che avranno quindi tempo sino al 5 gennaio 2015 per l'adempimento, cioè 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge 147/2014.

Nei prossimi giorni una Circolare dell'INPS e/o del Ministero del Lavoro preciseranno le modalità di presentazione delle istanze di accesso tenendo conto che il comma 4 dell'articolo 2 della legge in parola prevede che si applichino per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia da ultimo stabiliti con il decreto del Ministero del Lavoro 14 febbraio 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 89 il 16 aprile scorso.

È facile immaginare pertanto che i lavoratori dovranno presentare le istanze di accesso, a seconda del proprio profilo di tutela, all'Inps o alla Direzione territoriale del lavoro. 

L'Inps provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro e dovrà provvedere altresì a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata, i dati raccolti a seguito delle attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. La legge prevede inoltre che sulla base dei dati di monitoraggio effettuati dall'Inps, il ministro del Lavoro, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione in ordine alla attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di coloro che sono stati salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate.

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Critiche da parte dell'ex Ministro del Lavoro Pd Cesare Damiano alla stangata prevista dalla legge di stabilità sulla previdenza complementare. "Possibili modifiche al testo in sede Parlamentare".

Kamsin Alla sinistra del Partito Democratico non va giu' la stangata prevista dalla legge di stabilità sulle pensioni. Non lo manda a dire l'Ex ministro del lavoro Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro della Camera che in una intervista raccolta dall'Agenzia Stampa Dire ricorda come ci si aspettasse molto piu' sul capitolo dedicato alla previdenza.

"Non solo non sono state presentate misure in favore dei lavoratori precoci, degli esodati e dei quota 96 della scuola ma il Governo vuole addirittura accrescere il prelievo fiscale sulla tassazione della previdenza integrativa, una scelta che rischia di mettere in discussione la stessa sopravvivenza del secondo pilastro già fortemente compromesso dal calo dei versamenti dovuti alla crisi economica", sostiene Damiano. "La previdenza integrativa, prosegue Damiano, dovrebbe essere sostenuta ed incentivata per consentire soprattutto alle giovani generazioni di aggiungere alla pensione pubblica una pensione di natura privata".

"Per quanto riguarda il Trattamento di Fine Rapporto in busta paga non abbiamo alcun pregiudizio sul suo utilizzo volontario: siamo contrari invece alla tassazione per via ordinaria del TFR che rischia di penalizzare i lavoratori che fanno questa scelta".

Damiano ricorda come sia opportuno vedere dapprima i testi, dato che in Parlamento non sono ancora arrivati. "Ci saranno comunque spazi di manovra per inserire alcune misure" in tema previdenziale: "il Governo ha presentato il suo progetto ma questo sarà certamente aperto al confronto ed al contributo delle altre forze politiche".

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