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Pensioni

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"Opportuna che la Commissione Lavoro avvii l'indagine conoscitiva sugli esodati rimasti esclusi dalle tutele". Possibile ulteriori limature per "casi residui di persone private del posto di lavoro in forza di accordi di incentivazione all'esodo stipulati prima della riforma pensionistica".

Kamsin "Sarà assai opportuna quella indagine relativa ai casi meritevoli di salvaguardia che l'ordine del giorno approvato in Commissione Lavoro, a firma del senatore Ichino, affida alla Commissione lavoro". E' quanto ha precisato l'ex ministro del Lavoro Maurizio Sacconi (Ncd) ieri a margine dell'approvazione del testo relativo al sesto provvedimento di salvaguardia rispetto agli attuali requisiti previdenziali.

L'ordine del giorno approvato dichiara infatti sostanzialmente chiuso il capitolo relativo alle salvaguardie e chiede al governo di impegnarsi per individuare soluzioni alternative, come forme di active ageing e di flessibilizzazione dell'età pensionabile, per la gestione degli ultracinquantenni che abbiano perso il posto di lavoro. Ma il documento apre ai "casi residui di persone private del posto di lavoro in forza di accordi di incentivazione all'esodo stipulati prima della riforma pensionistica, che all'esito di una approfondita indagine della Commissione Lavoro risultino meritevoli di salvaguardia". Sacconi ricorda infatti che è possibile che siano rimasti fuori dalle tutele alcuni lavoratori esodati in gran parte da aziende "riconducibili all'area dei vecchi monopolisti pubblici, che hanno realizzato le loro ristrutturazioni caricando sul bilancio dello Stato le rispettive insufficienze".

Sacconi apre inoltre ad una revisione della Riforma Fornero per smussare i punti più critici: "occorrerà inoltre esaminare la rigidità del sistema previdenziale, individuando modalità più duttili anche per il recupero del periodo di laurea ed esaminando in profondità, quanto alla flessibilità per età, i meccanismi di penalizzazione in passato ipotizzati dal Governo" ha indicato l'ex ministro del Lavoro.

Nell'Odg approvato si sottolinea comunque come il lavoro svolto dal Parlamento in questi due anni abbia sostanzialmente offerto una scialuppa di salvataggio a tutti coloro che, "avendo perso involontariamente l'occupazione nel periodo immediatamente precedente o immediatamente successivo alla riforma stessa, si attendevano il pensionamento entro il quadriennio successivo (2012-2015), nonché tutti i lavoratori in carico da prima della riforma a "fondi di solidarietà" istituiti in funzione della soluzione di crisi occupazionali aziendali o di settore".

"Con gli stessi provvedimenti di salvaguardia - si legge nell'odg - è stata inoltre assicurata l'applicazione della disciplina previgente del pensionamento per coloro che fossero stati autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della riforma, in attesa di maturare i requisiti per il pensionamento entro il quadriennio successivo (2012-2015)".

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Zedde

Il Presidente della Commissione Lavoro della Camera plaude alla approvazione avvenuta oggi dal Senato alla sesta salvaguardia. E rilancia "bisogna introdurre un criterio di flessibilità nel sistema pensionistico". Parente (Pd): presto indagine conoscitiva per chi è rimasto escluso.

Kamsin Ottima l’approvazione definitiva, al Senato, della sesta salvaguardia per gli “Esodati”. In totale sono oltre 170.000 lavoratori salvaguardati con un impegno di spesa di 11,6 miliardi di euro. E' quanto afferma in una nota il Presidente della Commissione Lavoro della Camera Cesare Damiano. Molta strada resta ancora da fare: proseguire per mettere al sicuro altri lavoratori rimasti senza reddito e introdurre un criterio di flessibilità nel sistema pensionistico. La legge di Stabilità rappresenta l’occasione per affrontare questo problema, ha detto Damiano.

Soddisfazione arriva anche dal Partito Democratico "Come Partito Democratico in Commissione Lavoro siamo molto soddisfatti sia nel metodo che nel merito perche' la sesta salvaguardia, in favore di altri 32 mila lavoratori esodati, e' stata approvata in via definitiva, in sede deliberante e all'unanimita'. Importante anche l'ordine del giorno, che contiene un punto al quale teniamo in particolare. La commissione Lavoro del Senato sara' a breve impegnata in un'indagine conoscitiva per individuare ulteriori eventuali casi di lavoratrici e lavoratori meritevoli di salvaguardia e risolvere, cosi', una volta per tutte, questa vicenda". Lo dice la senatrice Annamaria Parente, capogruppo del Pd nella commissione Lavoro.

Zedde

Il disegno di legge sulla sesta salvaguardia è stato approvato in via definitiva dal Senato. Via libera alla salvaguardia di ulteriori 32.100 lavoratori

Kamsin Alla fine la data è stata rispettata. Il ddl 1558 è stato convertito in legge in via definitiva dalla Commissione Lavoro di Palazzo Madama riunita in sede deliberante. Le forze politiche hanno dato l'ok unanime.

Come già anticipato da PensioniOggi.it il testo non è stato modificato rispetto alla versione uscita a luglio da Montecitorio; il ddl ha infatti messo d'accordo tutte le forze politiche che chiedevano da tempo un nuovo intervento sulla materia e quindi non sono state inserite modifiche per evitare una terza lettura da parte della Camera. Il testo dovrà ora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale per acquisire valore di legge.

Nei prossimi giorni pensionioggi.it dedicherà opportuni approfondimenti alla normativa in questione con le indicazioni ufficiali provenienti dal Ministero del Lavoro e dall'Inps.

Si ricorda che il provvedimento dispone l'ultrattività delle vecchie regole pensionistiche in favore di ulteriori 32.100 lavoratori appartenenti ai seguenti profili di tutela: 

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni;

f) i lavoratori con  contratto di  lavoro a  tempo determinato  cessati  dal   lavoro tra  il  1° gennaio 2007   e  il  31  dicembre 2011,  non rioccupati a  tempo indeterminato;

g) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

h) i lavoratori collocati in  mobilità ordinaria a seguito  di   accordi  governativi o  non  governativi, stipulati  entro  il 31   dicembre 2011,  cessati dal  rapporto di  lavoro entro il  30  settembre 2012 e  che perfezionano, entro il periodo di  fruizione dell’indennità di  mobilità, ovvero, anche  mediante  il  versamento  di contributi  volontari,  entro  dodici  mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti al 31.12.2011.

I lavoratori sopra individuati potranno accedere alla pensione in deroga alla disciplina Fornero a condizione che la finestra mobile, secondo la previgente disciplina pensionistica, si apra entro e non oltre il 6 gennaio 2016.

Fanno eccezione a questo principio solo i lavoratori del profilo "mobilità" per i quali è richiesto, si ritiene, il perfezionamento di un diritto a pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità o, tramite il versamento della contribuzione volontaria, entro i 12 mesi dalla scadenza della stessa. (Qui lo strumento di Pensioni Oggi per verificare in anteprima la possibilità di accedere al beneficio).

Le prestazioni pensionistiche in oggetto non potranno avere comuque decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del provvedimento (si suppone a breve con la pubblicazione in GU). I lavoratori avranno 60 giorni di tempo dalla data di pubblicazione in GU del testo per presentare apposita istanza di accesso ai benefici.

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Il testo del progetto di legge è qui disponibileZedde

Tiziano Treu prende il posto di Vittorio Conti come Commissario alla guida dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. L'ex-ministro del lavoro del Governo Prodi è in pole position anche per la poltrona di Presidente.

Kamsin L'artefice delle principali riforme del lavoro e delle pensioni in Italia negli anni Novanta è stato nominato al vertice dell'Inps. Ieri infatti è scaduto il mandato del commissario dell'Istituto, Vittorio Conti e la scelta del Governo è caduta su Tiziano Treu, più volte ministro del Lavoro (con un passaggio anche ai Trasporti), a lungo parlamentare, professore di diritto del Lavoro ma soprattutto padre della riforma delle pensioni del 1995 (era ministro del Lavoro del Governo Dini) che ha introdotto il metodo di calcolo contributivo (per chi aveva meno di 18 anni di contributi a quella data) e il requisito anagrafico minimo insieme ai 35 anni di anzianità.

Treu da ministro del Lavoro del Governo Prodi nel 1997 inoltre con il cosiddetto «pacchetto Treu» riformo il mercato del lavoro abolendo il collocamento pubblico obbligatorio e la «chiamata numerica» consentendo all'impresa di scegliere con la chiamata nominativa il lavoratore da assumere. Treu fu inoltre relatore al Senato della riforma Fornero del Lavoro nel 2012.

La nomina di Treu, alla scadenza del mandato di Conti, nominato commissario dopo le dimissioni di Mastrapasqua per dare tempo al Parlamento di varare la nuova governance dell'Istituto, arriva nella sostanza con lo stesso obiettivo. In questi mesi, infatti, è cambiato il Governo e nuove riforme sono state messe in campo accantonando di fatto quella sulla governance dell'Inps. E probabile che per Treu dopo la nomina di Commissario arrivi, dopo il previsto parere delle commissioni parlamentare, il posto di presidente.

Zedde

Con la prossima legge di stabilità il governo potrebbe mettere fine - sino al 2017 - a quel sistema di penalizzazioni che colpisce chi accede alla pensione anticipata prima dei 62 anni di età.

Kamsin Torna d'attualità la possibilità di una revisione delle norme che regolano i disincentivi per i lavoratori che hanno meno si 62 anni. Ci sarà un «approfondimento» su alcune criticità nell'accesso alla pensione anticipata nella Legge di Stabilità. E' quanto ha precisato la scorsa settimana il titolare del Dicastero di Via Veneto, Giuliano Poletti, nel corso del question time a Montecitorio in risposta alle richieste pervenute da alcuni parlamentari del Pd.

La richiesta delle maggioranza del Pd è di congelare, sino al 2017, i disincentivi all'uscita che colpiscono attualmente i lavoratori che hanno raggiunto la massima anzianità contributiva (42 anni e 6 mesi gli uomini, 41 anni e 6 mesi le donne) prima dei 62 anni. Una misura in tal senso era stata del resto già presentata la scorsa estate con un emendamento al Decreto di Riforma della Pubblica Amministrazione, ma l'esito non è stato favorevole.

Quanto alla pensione anticipata, il governo intende procedere, all'interno della manovra, all'analisi delle categorie di persone che possono essere escluse dalle penalizzazioni della legge 214/2014 dell'ex ministro Elsa Fornero. E, anche in questa circostanza, un'eventuale modifica della fattispecie renderebbe necessario trovare adeguate risorse.

La richiesta del Pd al ministro Poletti è quella di estendere la deroga prevista dall'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 in favore di tutti i lavoratori. Una novità che significherebbe lo stop definitivo alla penalizzazione sino al 2017 per chiunque maturi i requisiti per la pensione anticipata anche in assenza dei 62 anni. Attualmente, invece, l'articolo citato congela i disincentivi solo in favore dei lavoratori la cui contribuzione derivi esclusivamente da lavoro effettivo ma penalizza coloro che hanno contribuzione figurativa derivante da disoccupazione indennizzata, mobilità, cigo e le varie maggiorazioni connesse allo stato di invalidità od amianto. 

Possibile, secondo quanto dichiarato da Poletti, anche una revisione delle norme che regolano la reversibilità ai figli ormai obsolete, perché con la separazione della laurea triennale da quella specialistica e con l'introduzione dei master post universitari, può accadere che lo studente perda il genitore dopo la laurea, ma prima del successivo passaggio formativo. 

Zedde

Secondo il disegno di legge i lavoratori dovranno presentare domanda di ammissione ai benefici entro 60 giorni dalla pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale.

Kamsin Il ddl sulla sesta salvaguardia viaggia verso il via libera definitivo del Senato. Nella giornata di domani la Commissione Lavoro di Palazzo Madama potrebbe infatti già dare il disco verde alla proposta di legge che tutela 32.100 lavoratori. I prossimi passi? Il testo dovrà arrivare in Gazzetta Ufficiale e quindi i lavoratori avranno 60 giorni di tempo dalla sua entrata in vigore, presumibilmente sino ai primi di Dicembre, per presentare apposita istanza di accesso. 

Insomma gli interessati non dovranno attendere la pubblicazione di un nuovo decreto ministeriale (il sesto) come è accaduto in passato ma potranno presentare subito le istanze di accesso alla DTL o all'Inps, non appena avverrà la pubblicazione in GU della legge, sulla base di quanto già previsto dalla precedente tornata.

L'articolo 2, comma 4 del progetto di legge recita infatti che "ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia (...) da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014". In pratica i lavoratori dovranno presentare istanza o alla DTL o all'Inps secondo quanto era previsto dalla quinta salvaguardia. 

Ad ogni modo sarà oppportuno attendere la pubblicazione (praticamente inevitabile) di una Circolare del Ministero del Lavoro che avrà modo di fissare puntualmente l'iter da seguire per la presentazione delle istanze di accesso al regime derogatorio.

Presentate le domande l'Istituto nazionale della previdenza sociale Inps provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'Inps sarà inoltre tenuta a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione previsto per la salvaguardia in oggetto l'Inps non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci.

Sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmetterà inoltre alle Camere una relazione in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate.

(Qui lo strumento di Pensioni Oggi per verificare in anteprima la possibilità di accedere al beneficio).

Il testo del progetto di legge è qui disponibileZedde

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