Pensioni

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Confermata la stretta sulla previdenza integrativa e le Casse Professionali. Nessuna novità per i lavoratori precoci e i quota 96 della scuola. Camusso: "bisogna cambiare la Riforma Fornero".

Kamsin Stretta sulle pensioni integrative, tassazione piu' elevata per le rendite delle Casse Professionali, pagamento di chi ha piu' trattamenti previdenziali il 10 di ciascun mese. Dopo la bollinatura della Ragioneria Generale sono state tutte confermate le novità del disegno di legge di stabilità per il 2015 anticipate sulle pagine di questo giornale nei giorni scorsi.

Resta l'inasprimento della pressione fiscale sulle casse professionali che vedranno salire l'asticella del prelievo sulle rendite finanziarie dal 20 al 26 per cento, un livello che sarà equiparato agli investimenti effettuati da qualsiasi altro investitore privato. Confermata anche la stretta sui fondi di previdenza complementare ai quali fisco chiederà non più l'11,5% ma il 20%. 

Dal prossimo 1° gennaio 2015, al fine di razionalizzare ed uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'Inps, assegni e prestazioni previdenziali nonchè l'indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, saranno poste in pagamento il 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile con unica soluzione nei confronti dei beneficiari di più trattamenti, se non sono presenti cause ostative.

Dopo l'allarmismo dei sindacati, il Mef ha ribadito che lo slittamento del pagamento dell'assegno di pensione riguarda gli 800 mila titolari di due pensioni, Inps e Inpdap e non tutti i pensionati. Attualmente, com'è noto, l'istituto eroga le prestazioni in giorni differenti a seconda delle gestioni in cui viene liquidato il trattamento. Con l'unificazione delle date di pagamento l'Inps punta ad ottenere un risparmio nelle commissioni bancarie.

Un'altra novità riguarda l'obbligo di comunicare il decesso del pensionato all'Inps da parte del medico necroscopo attraverso il sistema telematico già presente per la comunicazione dello stato di malattia. Il certificato di accertato decesso dovrà essere trasmesso dal medico entro 48 ore dall'evento e ciò per ridurre i casi di indebita erogazione.

Il disegno di legge prevede poi la cancellazione delle prestazioni accessorie erogate dall'Inps per le cure termali e la riduzione di 150milioni di euro dei fondi destinati per i patronati.

Non ci sono invece novità per quanto riguarda i temi caldi della previdenza come la predisposizione di nuove deroghe al regime Fornero, l'estensione del bonus degli 80 euro ai pensionati, nè la cancellazione delle penalizzazioni. Misure sulle quali, tuttavia, è possibile che le forze politiche presentino appositi emendamenti nel corso dell'iter parlamentare del disegno di legge.

Proprio sulla necessità di un intervento sulle pensioni è tornata ieri il segretario Cgil Susanna Camusso che ha ricordato che "bisogna cambiare la struttura pensionistica della legge Fornero" e su questo tema "c'e' una piattaforma con Cisl e Uil".

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 147/2014 si completa il quadro che consentirà ad ulteriori 32.100 lavoratori di mantenere le regole di pensionamento previgenti all'entrata in vigore della Riforma Fornero.

Kamsin E' stato compiuto un altro passo in avanti dell'iter del disegno di legge che intende salvaguardare altri 32.100 lavoratori dalle regole di pensionamento introdotte dalla Riforma Fornero del 2011. Il ddl 1558, dopo l'approvazione definitiva in Senato lo scorso 1° Ottobre è arrivato ieri in Gazzetta Ufficiale (GU 246 del 22 Ottobre 2014) ed entrerà formalmente in vigore il prossimo 6 Novembre 2014.

Il provvedimento conferma sostanzialmente tutte le novità anticipate da pensionioggi.it nei giorni scorsi. Vediamo di riassumere quali sono le caratteristiche e chi potrà, potenzialmente, presentare domanda per fruire del beneficio.

Innanzitutto è bene menzionare quali sono i profili di tutela ammessi. Eccoli:

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni;

f) i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato;

g) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

h) i lavoratori collocati in  mobilità ordinaria a seguito  di   accordi  governativi o  non  governativi, stipulati  entro  il 31 dicembre 2011,  cessati dal  rapporto di  lavoro entro il 30 settembre 2012 e  che perfezionano, entro il periodo di  fruizione dell’indennità di  mobilità, ovvero, anche  mediante  il  versamento  di contributi  volontari,  entro  dodici  mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti al 31.12.2011.

Le regole - La legge prevede che i soggetti di cui alle lettere a-g possono accedere al beneficio a condizione che la data di decorrenza del trattamento pensionistico (cioè comprensiva della finestra mobile) - calcolata secondo le vecchie regole pensionistiche - si apra entro e non oltre il 6.1.2016. 

La tabella sottostante riepiloga pertanto, le date entro cui deve essere maturato un diritto a pensione, con la previgente disciplina, in modo da centrare la decorrenza della prestazione entro la data del 6 gennaio 2016.

Per i lavoratori di cui alla lettera h) si richiede invece il perfezionamento di un diritto a pensione con le vecchie regole di pensionamento entro la data di scadenza dell'indennità di mobilità. Dunque per questa categoria non è richiesto il vincolo di perfezionare la decorrenza entro il 6 gennaio 2016. Si potrà andare anche oltre tale data. Si precisa inoltre, e questa è la novità, che il lavoratore potrà, mediante il versamento dei contributi volontari, perfezionare un diritto a pensione anche entro i 12 mesi successivi alla scadenza dell'indennità stessa.

Questo ulteriore lasso di tempo, anche se si attendono conferme da parte dell'Inps nei prossimi tempi, potrà essere attivato solo per consentire a coloro che non hanno raggiunto il requisito contributivo utile all'accesso delle prestazioni pensionistiche entro il termine della mobilità di raggiungerlo, attraverso i contributi volontari, entro i 12 mesi successivi alla scadenza dell'indennità di mobilità.

La decorrenza - La legge 147/2014 precisa che per i beneficiari della sesta salvaguardia il trattamento pensionistico non potrà avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge 147/2014. Le prestazioni pertanto non potranno coprire periodi antecedenti al 6 Novembre 2014 ancorchè i lavoratori hanno maturato prima di tale data, secondo le vecchie regole, la decorrenza della prestazione.

Le domande - I lavoratori interessati a partecipare ai benefici avranno 60 giorni di tempo dalla data di entrata in vigore della legge per presentare istanza di accesso (quindi ci sarà tempo sino al 5 Gennaio 2015). Le modalità saranno comunicate nei prossimi giorni dal Ministero del Lavoro e/o dall'Inps ma dovrebbero ricalcare quelle previste dal Dm 14 Febbraio 2014 (quinta salvaguardia).

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E' possibile verificare in anteprima il rispetto dei vari paletti tramite l'apposito programma realizzato da Pensioni Oggi (vai al software).

Le posizioni Disponibili - La numerosità delle posizioni disponibili suddivise per ciascun profilo di tutela è sintetizzata dalla tabella sottostante.

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Chi è nel sistema totalmente contributivo non subisce la penalizzazione sulla pensione anticipata se non ha compiuto i 62 anni.

Kamsin I lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire le prestazioni pensionistiche con requisiti leggermente differenti rispetto a coloro che sono nel sistema retributivo o misto.

In favore dei contributivi puri infatti la riforma Fornero, DL 201/2011, riconosce prima di tutto la possibilità di accedere alla pensione anticipata all'età di 63 anni con un minimo di 20 anni di contribuzione effettiva e a condizione che la prestazione pensionistica sia pari almeno a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale (circa 1250 euro). Il requisito anagrafico dei 63 anni è tuttavia soggetto agli adeguamenti della stima di vita istat e dunque già quest'anno è pari a 63 anni e 3 mesi e dal 2016 raggiungerà i 63 anni e 7 mesi. Questa opportunità a ben vedere sarà attivabile da pochi "fortunati": solo coloro che possono vantare carriere retributive molto rapide potranno infatti raggiungere un assegno minimo di 1.250 euro con soli 20 anni di contributi. 

Ma in ogni caso i contributivi puri mantengono sempre la possibilità, in alternativa, di accedere alla pensione anticipata con i requisiti standard (cioè 42 anni e 6 mesi di contributi o 41 anni e 6 mesi per le lavoratrici) indipendentemente dall'età anagrafica. Con una importante precisazione. A differenza di chi si trova nel sistema misto o retributivo al 31.12.2011 ai contributivi puri non si applica infatti il taglio sull'assegno qualora non siano stati perfezionati i 62 anni di età.

Alcune differenze interessano anche le prestazioni di vecchiaia. Se i requisiti anagrafici standard sono gli stessi di quelli vigenti per i lavoratori nel sistema misto e retributivo, per le pensioni da liquidare ai lavoratori a favore dei quali il primo accredito contributivo risulta versato dal 1° gennaio 1996 è prevista tuttavia una ulteriore condizione: la prestazione infatti può essere liquidata con i requisiti anagrafici e contributivi previsti per il sistema retributivo e misto solo nelle ipotesi in cui l'importo del rateo non sia inferiore a 1,5 volte l'ammontare dell'assegno sociale (cioè circa 670 euro per il 2014). Tale soglia minima dovrà essere rivalutata annualmente sulla base delle variazione media quinquennale del Pil, come calcolata dall'Istat.

Si tratta di un importo che di fatto potrebbe ostacolare il pensionamento a quei lavoratori che hanno la minima anzianità contributiva e hanno avuto, nell'arco della vita lavorativa, retribuzioni piuttosto basse; una carriera lavorativa che dunque darebbe diritto a prestazioni previdenziali ridotte. Ciò è vero anche se bisogna ricordare che l'importo del rateo beneficerà di coefficienti di trasformazione piu' elevati che dovrebbero rendere comunque piu' agevole il raggiungimento dell'importo soglia richiesto dalla legge.

Si prescinde da questo importo minimo del rateo nei casi in cui il lavoratore abbia raggiunto un'età pari, almeno a 70 anni (il requisito tuttavia è da adeguare alla stima di vita Istat); in questi casi, inoltre, il requisito contributivo minimo richiesto per avere diritto alla prestazione non sarà piu' di 20 anni ma sarà sufficiente un'anzianità contributiva effettiva pari, almeno, a cinque anni.

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I lavoratori avranno tempo sino al 5 Gennaio 2015 per presentare le istanze di accesso ai benefici della sesta salvaguardia. Qui il testo della legge 147/2014.

Kamsin E' stata pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale la legge 147/2014 che estende i benefici in materia di deroghe alla Riforma Fornero in favore di ulteriori 32.100 lavoratori.

Con la pubblicazione in Gazzetta parte il conto alla rovescia per la presentazione delle domande di accesso ai benefici. Gli interessati avranno 60 giorni di tempo (probabilmente entro il 5 Gennaio 2015 dato che la legge entrerà in vigore il 6 Novembre 2014) per presentare le istanze di accesso attraverso modalità che saranno individuate - nei prossimi giorni - con una Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Con l'entrata in vigore della legge, il legislatore porta quindi globalmente a 170 mila unità i tutelati, intrappolati nel «limbo» della mancanza di retribuzione e pensione dopo l'entrata in vigore della riforma dell'ex ministro Elsa Fornero nel 2011.

Com'è noto, con il provvedimento il governo ha ulteriormente esteso il periodo utile alla maturazione dei parametri per accedere alle prestazioni previdenziali di 12 mesi, dal 6 gennaio 2015 al 6 gennaio 2016 (in tutto il balzo va da 36 a 48 mesi, rispetto a quanto precedentemente stabilito).

Nel perimetro ci sono cinque profili di tutela: lavoratori in mobilità, autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, cessati dal servizio (con accordi con il datore o licenziati in via unilaterale); lavoratori in congedo per assistere soggetti con disabilità; nonchè (ed è la vera novità della sesta salvaguardia) lavoratori cessati dal servizio per la scadenza naturale di un contratto a tempo determinato.

La partita, tuttavia, non è completamente chiusa, dato che la Commissione ha dato parere favorevole a un ordine del giorno, a prima firma di Pietro Ichino (Sc), affinché scatti un'indagine conoscitiva per accertare ulteriori casi meritevoli di tutela nell'ambito tuttavia dei soli lavoratori che abbiano stipulato accordi di incentivazione all'esodo entro il 2011. E, nel contempo, preme perché si faciliti il reinserimento nel mercato dei lavoratori «adulti».

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In un'intervista al Corriere della Sera, il Commissario Straordinario dell'Inps ricorda che "in Parlamento ci sono diverse proposte che il Governo ha scartato perché costose".

Kamsin Il commissario straordinario dell'Inps, Tiziano Treu, auspica l'introduzione di "qualche elemento di flessibilita' sull'eta' pensionabile". In un'intervista al Corriere della Sera, Treu ricorda che "in Parlamento ci sono diverse proposte. Il Governo le ha scartate perché costose. E' stata invece istruita quella dell'ex ministro Enrico Giovannini dell'anticipo di una minipensione che potrebbe essere richiesta dai lavoratori cui manchino 3 anni al raggiungimento dei requisiti di pensionamento e che poi verrebbe restituita in piccolissime rate sull'importo della pensione normale. Lo stesso Poletti e' favorevole e anche se questa proposta non e' entrata nella legge di stabilita' credo che debba essere recuperata nei prossimi mesi. Non costa molto e sarebbe utile, anche sul fronte dei potenziali esodati".

Sulla nuova governance dell'Inps "ci sono diversi progetti di legge alla Camera e al Senato - prosegue - decidera' il Governo. Io sarei per un consiglio di amministrazione snello, preferibilmente di tre membri, tecnici e non politici, e per un consiglio di indirizzo e vigilanza ridotto e senza possibilita' di interferire nella gestione. La riforma va fatta presto, auspicabilmente entro i nove mesi del mandato commissariale".

Sul Tfr in busta paga, il commissario dell'Inps aggiunge: "Ci sono dei pro e dei contro. In questa fase c'e' la necessita' di rimettere in circolo dei soldi, soprattutto per i redditi piu' bassi. E in questo senso il Tfr in busta paga aiuta. Ma e' vero che puo' venirne un danno al finanziamento della previdenza integrativa. Il Governo, pero', ha concepito la misura come sperimentale, fino al 2018. Quindi vediamo come va e poi si decidera'. Treu ha inoltre confermato che avanzerà sul progetto "busta arancione" in modo da consentire a ciascun lavoratore di visualizzare quanto percepirà di pensione.

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La norma potrebbe scattare dal primo gennaio 2015. Protestano le associazioni dei pensionati, i sindacati e le associazioni dei consumatori che chiedono il dietro-front del Presidente del Consiglio Matteo Renzi.

Kamsin I sindacati dei pensionati giudicano inaccettabile la norma inserita nella bozza di legge di stabilità che prevede l'unificazione del pagamento di tutte le prestazioni previdenziali ed invalidità al 10 del mese. La misura, prevista nell'articolo 26 del disegno di legge, dovrebbe consentire allo stato, dal 1° Gennaio 2015, il risparmio delle commissioni bancarie dovute dalle diverse scadenze nell'accredito delle prestazioni previdenziali, ma per milioni di pensionati la misura in concreto significherebbe lo spostamento dal primo del mese al 10 di ogni mese, con un vuoto economico di 10 giorni.

Si tratta - dicono i segretari generali, di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil, Carla Cantone, Giggi Bonfanti e Romano Bellissima - di «un vero e proprio accanimento nei confronti degli anziani». «Il governo - affermano i tre segretari - non ha previsto per loro alcun tipo di aiuto e di sostegno ma ha pensato come complicargli ulteriormente la vita. È semplicemente inaccettabile. Ci domandiamo cosa abbiano fatto di male i pensionati e gli anziani per essere trattati così».

Contrario al posticipo dei pagamenti delle pensioni anche il Codacons: «Se il provvedimento otterrà il via libera, il danno per i pensionati sarà enorme, così come i disagi per gli anziani - denuncia il presidente Carlo Rienzi - Sulla data di pagamento all’1 del mese si basano infatti numerose scadenze in capo ai pensionati, come rate di affitti, mutui, debiti, finanziamenti, oppure abbonamenti e altre scadenze. Ma anche in assenza di tali impegni finanziari, il posticipo dei pagamenti - considerato soprattutto che in Italia vi sono 2,1 milioni di pensionati che ricevono un assegno di importo al di sotto dei 500 euro, cifra inferiore alla soglia di povertà relativa fissata dall’ Istat - creerà un gap che oltre a produrre evidenti disagi potrebbe mettere in seria crisi la liquidità di migliaia di anziani, con conti bancari in rosso e pagamenti di commissioni in favore delle banche».

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