Pensioni

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Con la Riforma Fornero è possibile riscuotere il primo rateo di pensione dopo che il lavoratore ha perfezionato i requisiti previsti dalla normativa attuale. Ma non tutte le prestazioni hanno visto l'abolizione della finestra mobile.

Kamsin Una volta che sono stati perfezionati i requisiti anagrafici e contributivi da cui scaturisce il diritto ad una prestazione previdenziale il lavoratore deve verificare se sussiste un periodo di slittamento prima dell'effettiva percezione della pensione. Si tratta questo di un periodo di vuoto economico durante il quale il lavoratore può anche lasciare il posto di lavoro.

In passato, prima della Riforma Fornero, il periodo era piuttosto lungo, era questo il periodo di attesa dettato dalle cd. finestre mobili che prevedevano un differimento nella data di erogazione della pensione oscillante tra i 12 e 18 mesi a seconda se trattasi di lavoratori dipendenti o autonomi.

Tra i pregi della Riforma del 2011 c'è appunto l'abolizione (o per meglio dire la disapplicazione) di questo escamotage che occultamente innalzava i requisiti per la pensione. Ad oggi quindi tutti i lavoratori, con l'eccezione di alcune specifiche prestazioni previdenziali a carico dell'Inps, conseguono la prestazione pensionistica quasi immediatamente dopo la maturazione dei requisiti per la pensione. Vediamo di fare un pò di ordine dato che ci pervengono molti quesiti da parte dei lettori sulla questione.

Nello specifico dal 2012 nella pensione di vecchiaia la decorrenza è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell’ età anagrafica (cioè 66 anni) o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti i requisiti assicurativi e contributivi (cioè 20 anni di contributi). Stessa regola vale per la pensione anticipata la cui decorrenza è fissata il primo giorno del mese successivo a quello del perfezionamento del requisito contributivo (es. 42 anni e 6 mesi).

Una volta soddisfatti i requisiti per il diritto a pensione la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Ma non tutte le prestazioni previdenziali sono state oggetto di questa "armonizzazione". Tutte le prestazioni che non sono state regolate dall'articolo 24 del Dl 201/2011 vedono infatti, ancora oggi, l'applicazione del differimento previsto dall'articolo 12 del Dl 78/2010. Si tratta non solo dei lavoratori interessati in via eccezionale dall'ultrattività della vecchia normativa (come i lavoratori salvaguardati o i lavoratori della pubblica amministrazione oggetto di prepensionamento) ma anche delle lavoratrici che accedono al regime sperimentale, delle prestazioni erogate in regime di totalizzazione nazionale, dei lavori usuranti, del comparto difesa e sicurezza (per il quale non è stato adottato il regolamento di armonizzazione) ed in generale tutte le prestazioni previdenziali che non sono state interessate dalla Riforma Fornero.

In verità ci si aspettava dal legislatore un maggiore coordinamento nella disciplina con l'abolizione della finestra mobile in favore di tutte le prestazione in modo da evitare un regime che per molti risulta ancora troppo complesso.

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Una normativa rimasta in vigore anche dopo la Riforma Fornero del 2011 consente, a coloro che svolgono lavori particolarmente faticosi e pesanti, di andare in pensione con il quorum 97,3 ed un'età di almeno 61 anni e 3 mesi.

Kamsin Per tutelare i lavoratori impiegati in attività particolarmente faticose e pesanti il Dlgs 67/2011 ha previsto la possibilità di anticipare l'uscita rispetto ai requisiti introdotti dalla riforma Fornero del 2011.

Vediamo dunque quali sono prima di tutto le attività lavorative che danno diritto a questo "sconto" per poi verificare quali sono i requisiti agevolati. Le attività in questione sono individuate nell'articolo 1 del citato provvedimento e sono riconducibili a quattro macro-categorie.

a) Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del ministero del lavoro del 19 Maggio 1999.

Si tratta dei lavoratori adibiti a lavori svolti in galleria, cava o miniera; i lavori ad alte temperature; i lavori in cassoni ad aria compressa; le attività per l’ asportazione dell’ amianto; le attività di lavorazione del vetro cavo; i lavori nella catena di montaggio; lavori svolti dai palombari; lavori espletati in spazi ristretti.

b) Lavoratori notturni come definiti e ripartiti ai soli fini del dlgs 67/2011 nelle seguenti categorie: 1) lavoratori a turni che prestano lo loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numoero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64; 2) lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

c) i lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. 

Si tratta dei lavoratori indicati nell'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 allo stesso dlgs 67/2011, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del cc, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un rimo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si sostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o della tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo qualità.

d) i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Il periodo minimo di attività - Per godere dei benefici che vedremo i lavoratori sopra citati devono avere svolto queste attività per almeno 7 anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa per le pensioni con decorrenza fino al 31 Dicembre 2017; per le pensioni aventi decorrenza dal 1° Gennaio 2018 tali attività devono essere state svolte per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.

I benefici - Il beneficio per questi lavoratori consiste nella possibilità di andare in pensione con il sistema delle quote come previsto dalla legge 247/2007 se piu' favorevole rispetto alle regole di pensionamento introdotte con la Riforma Fornero.

In pratica i lavoratori del comparto possono accedere alla pensione dal 2013 con il perfezionamento della quota 97,3 con una anzianità contributiva minima di 35 anni ed una età minima di 61 anni e 3 mesi. Una ulteriore modifica è stata prevista per i lavoratori notturni. Per loro si è previsto che, ove il lavoro notturno viene prestato per meno di 78 giorni, i valori di età e di quota pensionistica sono aumentati di due anni se il lavoro notturno annuo è stato svolto per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 e di un anno se le giornate annue in cui si è svolto il lavoro notturno sono state da 72 a 77.

La decorrenza del trattamento - Per coloro che fruiscono delle regole di pensionamento indicate dal Dlgs 67/2011, l'articolo 24, comma 17-bis del Dl 201/2011 ha  previsto che continuano a trovare applicazione le vecchie finestre mobili. La decorrenza effettiva quindi avverrà decorsi 12 o 18 mesi dalla maturazione dei suddetti requisiti previdenziali. 

La seguente tabella può aiutare ad avere sotto controllo i requisiti per l'accesso alla pensione per i lavoratori usurati e notturni comprensivi dell'aumento della stima di vita.

Le alternative - Come accennato per gli addetti alle attività usuranti resta aperta la possibilità ottenere, se piu' favorevole, la pensione anticipata con i requisiti previsti dalla Riforma Fornero; o la pensione anticipata contributiva a condizione però di essere entrati nel mondo del lavoro dopo il 1° gennaio 1996. In tal caso occorre tuttavia maturato almeno 20 anni di contributi e l'importo del primo rateo pensionistico deve essere almeno pari a 2,8 volte l'assegno sociale dell'anno di riferimento.

Per l'accesso al beneficio gli interessati devono presentare apposita domanda alla sede INPS entro il 1° Marzo dell’ anno in cui si maturano i requisiti agevolati.  La documentazione del lavoro usurante viene prodotta direttamente dalle aziende che devono comunicare alla direzione provinciale del Lavoro competente per territorio e agli istituti previdenziali il lavoro svolto.

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La commissione lavoro del Senato ha respinto ieri gli ordini del giorno presentati dalle opposizioni che chiedevano al governo un nuovo intervento in materia di deroghe alla Riforma Fornero.

Kamsin Sono stati bocciati ieri in commissione Lavoro del Senato i tre ordini del giorno presentati dalle opposizioni (Lega-Sel-M5S) al disegno di legge in materia di sesta salvaguardia. Gli interventi presentati erano volti ad impegnare il governo ad un nuovo intervento in materie di deroghe pensionistiche alla Riforma Fornero.

La lega Nord, per via della Senatrice Munerato, chiedeva al governo di mettere fine una volta per tutte al problema degli esodati. "In sede di prima lettura del provvedimento - si legge nell'odg - il sottosegretario Bobba, nella seduta della Commissione XI Camera del 24 giugno scorso, ha ribadito la volontà del Governo di individuare soluzioni definitive alla problematica, annunciando a mezzo stampa una conclusione con la legge di stabilità 2015".

La lega chiedeva pertanto al governo "di non disattendere ancora una volta gli impegni assunti in sede parlamentare e le promesse fatte a mezzo stampa, inserendo nell'imminente legge di stabilità per il 2015 la soluzione definitiva della vicenda degli esodati che tenga conto di tutte le categorie dei soggeti coinvolti, nessuna esclusa, e quindi anche del personale marittimo e ferroviario, nonché a garantire nelle more di attuazione della sesta salvaguardia, l'equivalenza degli accordi di mobilità sottoscritti in sede governativa con quelli stipulati in qualunque altra sede".

Non è passato l'odg presentato da Sel e M5S che impegnava il governo ad una abrogazione della Riforma Fornero. Respinta anche la richiesta al governo di considerare le esigenze dei lavoratori della IBM che nel mese di aprile 2011 hanno sottoscritto un accordo individuale con il proprio datore di lavoro, ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile e hanno avuto la risoluzione del rapporto di lavoro dopo il 31 dicembre del 2012. Si tratta di lavoratori che  attualmente non vengono salvaguardati nell'ambito della categoria di contributori volontari perchè l'INPS ritiene che la copertura contributiva volontaria ha avuto luogo in regime di "sospensione dal lavoro" e non di "cessazione del lavoro". L'odg chiedeva al governo di intervenire in via amministrativa sulla vicenda.

E' stato approvato - seppur riscritto rispetto alla prima versione - l'ordine del giorno di Pietro Ichino (Sc), che dichiara comunque sostanzialmente chiuso il capitolo relativo alle salvaguardie "salvi i casi residui di persone private del posto di lavoro in forza di accordi di incentivazione all'esodo stipulati prima della riforma pensionistica, che all'esito di una approfondita indagine di questa Commissione Lavoro risultino meritevoli di salvaguardia, gli altri casi di disoccupazione di sessantenni non ancora in età di pensionamento devono essere affrontati con misure di sostegno nel mercato del lavoro e non con l'estromissione permanente da esso". 

L'odg chiede "di voltar pagina rispetto a una prassi che ha visto troppo diffusamente utilizzato il sistema pensionistico come strumento di politica del lavoro, per risolvere problemi di disoccupazione con l'espulsione precoce dei lavoratori interessati dal mercato del lavoro; è necessario, per altro verso, evitare che l'attesa di provvedimenti ulteriori di salvaguardia induca una parte dei potenziali interessati ad astenersi da possibili opportunità di occupazione".

Il testo del ddl 1558 non è stato comunque modificato rispetto alla versione approvata lo scorso 3 luglio dalla Camera dei Deputati; il provvedimento si avvia dunque verso la definitiva conversione in legge. Già la prossima settimana il testo potrebbe ricevere (senza passare dall'aula) il via libera conclusivo.

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Il ddl consentirà ad ulteriori 32.100 lavoratori di mantenere le regole di pensionamento previgenti all'entrata in vigore della Riforma Fornero.

Kamsin Il conto complessivo supererà gli 11,5 miliardi di euro. E' questa la spsa complessiva prevista in nove anni per salvaguardare gli esodati, i lavoratori che dopo la riforma Fornero rischiano di rimanere senza stipendio e senza pensione. Soldi che vanno scalati dagli 80 miliardi di risparmi previsti dalla stessa legge Fornero. A ritoccare di poco verso l'alto la somma è il sesto intervento sugli esodati, che potrebbe essere approvato già oggi dalla commissione Lavoro del Senato.

Il ddl 1558 sposta di un anno, dal 6 gennaio 2015 al 6 gennaio 2016, il termine entro cui deve aprirsi la finestra mobile per accedere alla pensione secondo le vecchie regole pensionistiche e per la prima volta riguarda anche i lavoratori a tempo indeterminato. Sono circa 32.100 mila le persone coinvolte (di cui tuttavia 24 mila ripescate dalle precedenti tutele ed 8.100 nuove posizioni finanziate), che porteranno a 170 mila il totale dei salvaguardati. sesta salvaguardia pensionioggi.it

Il provvedimento riapre praticamente quasi tutti i profili di tutela che sino ad oggi erano stati oggetto di intervento: dai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 ai cessati dal servizio (con o senza accordo con il datore di lavoro), dai lavoratori che nel 2011 hanno fruito dei permessi o dei congedi per assistere un parente disabile ai percettori dell'indennità di mobilità.

Per i lavoratori nel profilo dedicato all'indennità di mobilità si richiede invece il perfezionamento di un diritto a pensione con le vecchie regole di pensionamento entro la data di scadenza dell'indennità di mobilità. Dunque per questa categoria non è richiesto il vincolo di perfezionare la decorrenza entro il 6 gennaio 2016. Si precisa inoltre, e questa è la novità, che il lavoratore potrà, mediante il versamento dei contributi volontari, perfezionare un diritto a pensione anche entro i 12 mesi successivi alla scadenza dell'indennità stessa.

E' possibile verificare in anteprima il rispetto dei vari paletti tramite l'apposito programma realizzato da Pensioni Oggi (vai al software).

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Il Comitato Opzione Donna chiede un celere intervento del governo per rivedere le Circolari dell'Inps del 2012: "Seimila uscite bloccate, intervenga il governo".

Kamsin E' a tutti nota la vicenda che vede contrapposta l'Inps e le lavoratrici che nel prossimo anno  matureranno i requisiti anagrafici e contributivi utili per esercitare l'opzione donna. La legge 243/2004 (articolo 1, comma 9) ha stabilito infatti che fino al 31 dicembre 2015 le lavoratrici possono conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico con i requisiti agevolati (57 anni e 35 di contributi) con la prestazione calcolata però con il sistema contributivo.

L'istituto di previdenza tuttavia, con la circolare Inps 35/2012, ha precisato che tale data va intesa quale termine ultimo entro cui deve aprirsi la finestra mobile (12 mesi per le dipendenti, 18 per le autonome). Senza contare che, al requisito anagrafico (58 anni per le autonome e 57 per le dipendenti) dal 2013 si applica la maggiorazione di 3 mesi per l'adeguamento alla speranza di vita.

Di conseguenza per le lavoratrici, attualmente, il tempo utile per sfruttare questa possibilità è in procinto di scadere: se entro il mese di novembre non saranno stati perfezionati i requisiti anagrafici (57 anni e 3 mesi) e contributivi (35 anni) sarà impossibile riuscire a centrare la finestra del 31 dicembre 2015. Un pò meglio va solo per le lavoratrici del pubblico impiego che avranno sino al 30 Dicembre 2014 per maturare i requisiti (e nei loro confronti il requisito contributivo di 35 anni si intende perfezionato con 34 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio). 

"La vera questione è che la legge c’è e una circolare INPS, che è un atto amministrativo, non può modificare una Legge dello Stato" dice a pensionioggi.it Daniella Maroni dirigente del Comune di Ravenna e tra le fondatrici del Comitato Opzione Donna.

Negli ultimi tempi i media hanno più volte commentato questa situazione che penalizza ingiustamente le lavoratrici limitando loro un diritto riconosciuto dalla legge. In loro favore si è anche schierato, nei mesi scorsi, il Parlamento approvando una mozione con cui impegnava l'esecutivo a rivedere la posizione "restrittiva" dell'Inps sulla vicenda per rendere fruibile la sperimentazione fino a tutto il 2015 (inteso quale termine per la maturazione dei requisiti e non la decorrenza). Ma il tentativo parlamentare di annullare l'interpretazione dell'istituto nazionale di previdenza non ha, sino ad oggi, sortito alcun effetto.

Secondo la dirigente ravennate "i ricorsi già ci sono e molti altri ne arriveranno, quindi, se il Governo non interviene per tempo, con un’interpretazione autentica o sollecitando l’INPS a rivedere le sue posizioni, saranno un boomerang per tutta la collettività". 

Invece il tempo passa e nulla cambia: “Il ministero delle Finanze, per via delle tabelle Inps sulle nuove aspettative di vita nei decenni a venire, sostiene che non ci sono le risorse sufficienti per una effettiva copertura. Una considerazione assurda, perché se le donne vanno in pensione con il sistema contributivo fanno risparmiare, nel periodo di riferimento, oltre 1000 milioni di euro”.

Opzione Donna, rischio valanga di ricorsi contro l'InpsZedde

L'Inps sta inviando le lettere che autorizzano il pensionamento con i requisiti ante 2012 nei confronti di quei lavoratori che nel corso del 2011 hanno fruito della legge 104/1992.

Kamsin Ancora non risulta chiaro il termine di pagamento della buonuscita per i lavoratori del pubblico impiego beneficiari delle disposizioni di salvaguardia di cui al decreto legge 102/2013. Il provvedimento, come si ricorderà, ha ampliato di 2.500 unità la platea dei lavoratori salvaguardati dalle nuove regole in favore di coloro che risultavano in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del Dlgs 151/2001 (noto anche come congedo straordinario biennale) o fruitori di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 nel corso del 2011. Ulteriore condizione riguarda la decorrenza della pensione che deve collocarsi entro il 6 gennaio 2015.

Ad oggi circa 1500 posizioni sono state certificate e gli interessati stanno ricevendo la comunicazione ufficiale che gli consentirà di accedere alla pensione con le previgenti regole pensionistiche.

Molti lettori di Pensioni Oggi lamentano tuttavia l'impossibilità di conoscere con precisione la data entro cui sarà posta in pagamento l'indennità di buonuscita. Le regole in realtà dovrebbero essere quelle indicate nella Circolare Inps 73/2014. E cioè nei casi di dimissioni volontarie il pagamento avverrà non prima di 24 mesi mentre nei casi di risoluzione da parte della pubblica amministrazione per raggiungimento del limite ordinamentale (65 anni) o dei requisiti per la pensione anticipata i termini vengono accorciati a 12 mesi. Scaduti questi termini, l’istituto ha l'onere di porre in pagamento la prestazione entro 3 mesi (quindi il termine di pagamento è pari a 27 o 15 mesi) pena il pagamento degli interessi.

Per importi superiori a 50mila euro ma inferiori a 100mila euro il pagamento sarà frazionato secondo quanto previsto dalla legge 147/2013. L'erogazione avverrà in due rate di cui la prima erogata con i termini sopra citati e la seconda trascorsi ulteriori 12 mesi. Se la prestazione dovesse risultare superiore a 100mila euro, l'erogazione avverrà in tre rate con l'ultima rata pagata dopo ulteriori 12 mesi dalla seconda erogazione.

Si ritiene, peraltro, che i dipendenti che grazie alla salvaguardia riescano a conseguire un diritto a pensione entro il 2013 i frazionamenti di 50mila e 100mila siano portati rispettivamente a 90mila e 150mila euro. Una precisazione sul punto da parte dell'Istituto nazionale di Previdenza sarebbe tuttavia utile a chiarire la vicenda.

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