Pensioni

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Nel Decreto sulla Pubblica Amministrazione ci sono due importanti misure di correzione del sistema previdenziale targato Fornero: la prima riguarda i Quota 96 della scuola, che sana un errore madornale della “riforma” che ha intrappolati fino ad oggi oltre 4.000 insegnanti. Kamsin  La seconda, relativa alla eliminazione delle penalizzazioni a carico di coloro che vanno in pensione di anzianità prima dei 62 anni: una vera e propria vessazione a carico dei lavoratori precoci. E' quanto ha indicato oggi l'ex ministro del lavoro Cesare Damiano presidente della Commissione Lavoro della Camera nel commentare le novità contenute nel decreto legge di riforma della pubblica amministrazione in materia previdenziale.

"Queste correzioni sono molto sentite ed attese dai lavoratori e, per la scuola, si apre la possibilità di assumere 4.000 nuovi insegnanti: una bella risposta alla disoccupazione intellettuale dei giovani. Queste misure, sostenute da un ampio schieramento di forze, debbono andare a buon fine: una nuova delusione sarebbe fonte di grave conflitto politico" ha concluso Damiano.

Oggi si è infatti tenuta alla Camera la prima discussione sulle linee generali del decreto legge 90/2014 e la discussione riprenderà nella giornata di domani.

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La Cgil esprime parere positivo agli emendamenti al decreto sulla riforma della pubblica amministrazione approvati dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera a proposito delle pensioni. Kamsin “Sono un primo positivo cambiamento” spiegano il segretario confederale Cgil Vera Lamonica e il responsabile Cgil dei Settori pubblici Michele Gentile: “da sempre chiediamo la correzione, nel quadro di una necessaria revisione complessiva della legge Fornero, delle misure di penalizzazioni sulle pensioni di anzianità e il calcolo dei soli periodi di ‘effettivo’ lavoro per il raggiungimento dei 41/42 anni, veri e propri obbrobri di quella riforma”.  L'emendamento, che ora attende il via libera definitivo dell'Aula di Montecitorio, consentirà di eliminare la penalizzazione per tutti i lavoratori sino al 2017 a prescindere dalla tipologia di contributi accreditati sul conto previdenziale dell'assicurato (vedi i dettagli della misura).

Quanto approvato dalla Commissione, su proposta dell'onorevole Gnecchi, se confermato dall'aula, “sana una delle ferite aperte, perché elimina le penalizzazioni prima dei 62 anni e considera tutti i periodi di contribuzione figurativa utili al raggiungimento del requisito contributivo”. Concludono Lamonica e Gentile: “seppure con il limite temporale del 2017, a nostro parere da rimuovere, ciò costituirebbe un contributo importante alla correzione di un impianto fortemente sbagliato dell'attuale normativa previdenziale. È altrettanto necessario e positivo che si chiuda la vicenda della ‘quota 96’ per il mondo della scuola: si sana così una profonda ingiustizia prodotta da uno dei tanti ‘errori tecnici’ di quella riforma”.

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E' calendarizzata per oggi l'avvio della discussione generale alla Camera dei Deputati sulla legge di conversione del decreto legge sulla Riforma della Pubblica Amministrazione (il Dl 90/2014). Kamsin Molte le novità in materia previdenziale sulle quali Montecitorio sarà chiamato a pronuciarsi entro la fine di questa settimana.

Si attende infatti il primo via libera al nuovo articolo 1 del decreto legge 90/2014 come riformato dalla Commissione Affari Costituzionali venerdì scorso, un'approvazione che si spera avvenga senza modifiche e sorprese. Tra i vari temi, come già anticipati da Pensioni Oggi c'è prima di tutto la deroga in favore dei quota 96 della scuola, cioè il riconoscimento della possibilità di accedere alla pensione dal 1° settembre 2014 per 4 mila professori e personale Ata che ha raggiunto la quota 96 entro il 31 Agosto 2012; poi la revisione dei trattenimenti in servizio; la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di collocare a riposo d'ufficio a 62 anni chi ha raggiunto i requisiti per la pensione anticipata; il rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti; nonchè la misura in favore dei lavoratori precoci che dice basta alla penalizzazione per chi ha raggiunto i requisiti per la pensione anticipata entro il 2017.

Misure che sono state salutate positivamente da tutte le forze politiche ma che devono ora ricevere il parere positivo della Ragioneria Generale dello Stato e quindi il primo voto Parlamentare (molto probabilmente con il ricorso alla fiducia). Giudizi positivi anche per i sindacati che per voce di Domenico Pantaleo, segretario della Flc Cgil, fanno sapere che la misura in favore del comparto scuola "sana una palese ingiustizia e consente di procedere a 4 mila nuove immissioni in ruolo. È altrettanto positiva la possibilità di rivalutare le pensioni per le donne che avevano deciso di lasciare il lavoro con 57 anni di età e 35 anni optando per il calcolo con il sistema contributivo per tutti gli anni di servizio”.

La misura piu' significativa riguarda proprio il comparto scuola che, come anticipato, consentirà a 4mila docenti di mantenere le vecchie regole di pensionamento se hanno perfezionato un diritto a pensione entro il 31 Agosto 2012, secondo la disciplina pensionistica vigente sino al 31.12.2011. Gli interessati avranno 15 giorni per presentare istanza di accesso al beneficio e potranno essere collocati in quiescenza già da settembre.

A detta della Cisl tuttavia alcuni insegnanti potrebbero non optare per la deroga per via del fatto che i termini di pagamento della buonuscita verrebbero, secondo quanto recita l'emendamento, corrisposti secondo l'attuale disciplina Fornero e quindi con un ritardo di circa 4-5 anni dalla data della pensione. Senza contare, inoltre, che ci sarà una dilatazione ulteriore qualora l'importo lordo complessivo superi i 50mila euro. In favore di questo comparto c'è però una notizia positiva: le lavoratrici che hanno maturato un diritto a pensione entro il 31 Agosto 2012 e che avevano scelto l'opzione donna per anticipare l'uscita, potranno ora chiedere la riliquidazione dell'assegno con le regole del retributivo.

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Quattro mila professori potranno essere collocati in pensione dal prossimo 1° settembre, stretta sul trattenimento in servizio, via libera al pensionamento d'ufficio al compimento dei requisiti per la pensione anticipata, stop alla penalizzazione per chi ha raggiunto i requisiti per la pensione anticipata entro il 2017. Kamsin Sono queste le principali novità in materia previdenziale dopo il via libera in Commissione Affari Costituzionali alla Camera al decreto legge sulla riforma della pubblica amministrazione (il provvedimento sarà in Aula a Montecitorio da lunedì dove inizierà la discussione).

Per i quota 96 della scuola è arrivato ieri in tarda notte quindi un altro via libera. I docenti rimasti bloccati dalla riforma Fornero vedono farsi piu' concreta la possibilità di andare in pensione già da settembre. Ora vanno fissati i termini per le domande di collocamento in quiescenza e così si potranno aprire le porte (forse però a settembre 2015) a nuove assunzioni di docenti nelle scuole. Ma le novità per il decreto Pa non finiscono qui. Sul fronte delle pensioni viene infatti confermata l'abolizione del trattenimento in servizio per i magistrati al 31 dicembre 2015 e viene anche rivisto il regime di aspettativa per le toghe che vogliono approdare agli uffici di diretta collaborazione con la Pa: se vogliono ricoprire un incarico, anche di semplice consulenza giuridica, devono andare fuori ruolo.

Confermata poi la norma che consentirà alle Pa di collocare in pensione i dipendenti che hanno raggiunto la massima anzianità contributiva (qui i dettagli). Tuttavia l'emendamento approvato, come anticipato da Pensioni Oggi, conterrà anche un vincolo anagrafico minimo, quello dei 62 anni, una soglia introdotta al fine di evitare la possibilità che il dipendente incorra nella penalizzazione. La norma viene estesa anche con riferimento ai primari e professori universitari, ma per loro l'età sarà di 65 anni. Viene abolita poi la norma che faceva salvi i trattenimenti in servizio dei militari fino al 2016. Confermate le novità sulla mobilità obbligatoria, con l'esclusione dei lavoratori con figli minori di tre anni o disabili a carico, e l'introduzione del concerto dei sindacati nella definizione dei criteri di trasferimento.

Arriva anche la parola fine a quel complesso meccanismo sulle penalizzazioni (taglio dell'1-2% per chi ha meno di 62 anni) per i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata entro il 2017 (qui i dettagli).

Le novità per i Quota 96 - Tornando ai professori la misura che attende ora il via libera dell'Aula (qui il testo dell'emendamento) consentirà di mantenere le vecchie regole di pensionamento in favore di 4 mila docenti che hanno maturato un diritto a pensione entro il 31 Agosto 2012, secondo la disciplina pensionistica vigente sino al 31.12.2011. Gli interessati avranno 15 giorni per presentare istanza di accesso al beneficio e potranno essere collocati in quiescenza già da settembre. Tempi dunque piuttosto stringenti calcolando che il provvedimento non sarà convertito definitivamente in legge prima dell'8 Agosto. Non solo. L'Inps inoltre dovrà formulare una graduatoria applicando un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantata dai singoli richiedente alla data del 31 dicembre 2012. Si tratta di passaggi che dunque dovranno essere compiuti molto velocemente dall'Inps per rispettare il traguardo del 1° settembre.

Inoltre, per fare cassa, i termini di pagamento della buonuscita dei 4mila prof verrebbero corrisposti secondo l'attuale disciplina Fornero e quindi a partire da 66 anni e tre mesi per la vecchiaia, 41 anni e sei mesi, se donna e 42 anni e sei mesi, se uomo, per la pensione anticipata. Senza contare, inoltre, che ci sarà una dilatazione ulteriore qualora l'importo lordo complessivo superi i 50mila euro.

In favore di questo comparto spunta anche un'altra novità: le lavoratrici che hanno maturato un diritto a pensione entro il 31 Agosto 2012 e che hanno optato per l'opzione donna per anticipare l'uscita, potranno chiedere la riliquidazione dell'assegno con le regole del retributivo.

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I lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata entro il 31.12.2017 potranno andare in pensione senza penalizzazione anche se hanno contributi figurativi alle spalle. Kamsin E' quanto prevede un emendamento passato venerdì in Commissione Affari Costituzionali alla Camera e che da Lunedì sarà in Aula per la discussione generale. L'emendamento prevede che "le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazioni, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017".

Attualmente, com'è noto, è previsto un complesso meccanismo (regolato dall'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011) che sterilizza la penalizzazione (un taglio dell'1-2% sulla quota retributiva dell'assegno per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni) solo qualora l'anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro (compresi alcuni periodi di contribuzione figurativa che constringono i pensionandi ad una estenuante indagine sulla propria carriera contributiva).

Ora si prova a rendere piu' lineare questo beneficio introdotto con il milleproroghe del 2012. Si precisa quindi che tutti coloro che raggiungono un diritto a pensione con l'anticipata entro il 31.12.2017 - cioè 42 anni e 6 mesi di contributi (42 anni e 10 mesi dal 2016) per gli uomini e 41 anni e 6 mesi (41 anni e 10 mesi dal 2016) per le donne -  potranno accedere alla pensione senza penalità indipendentemente dalla tipologia di contributi che sono stati accreditati sul proprio conto assicurativo. Tradotto significa che anche chi ha - ad esempio - le maggiorazioni contributive da amianto, da disoccupazione, da mobilità, da disabilità ecc.. e raggiunge i requisiti contributivi per la pensione anticipata entro il 2017 potra' andare in pensione senza la penalizzazione.

Quanto alle coperture il testo dell'emendamento valuta gli oneri in 1 milione di euro per l'anno 2014, in 3 milioni di euro per l'anno 2015, in 7 milioni di euro per l'anno 2016, in 14 milioni di euro per l'anno 2017 e in 16 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. La parola finale sulla misura spetterà alla Camera questa settimana.

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I tempi per l'approvazione del disegno di legge sulla sesta salvaguardia non saranno rapidi. E' quanto si apprende dal calendario dei lavori di Palazzo Madama secondo il quale l'Undicesima Commissione Lavoro non ha ancora iniziato l'esame del documento. Kamsin Possibile quindi, complice anche la pausa estiva e i fitti impegni che vedono l'Emiciclo bloccato nell'approvazione della Riforma Costituzionale e del Decreto sulla Pa (che arriverà la prossima settimana dalla Camera), che il testo sia licenziato a Settembre.

Il sesto provvedimento, com'è noto, estende la deroga in materia pensionistica in favore di cinque i profili di tutela: mobilità, autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, cessati dal servizio (con accordi o senza accordi); lavoratori in congedo per assistere soggetti con disabilità; lavoratori cessati dal servizio per la scadenza naturale di contratto a tempo determinato.

Quanto al primo profilo, quello dedicato ai soggetti che hanno fruito della mobilità, il disegno di legge salvaguarda 5.500 lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di  fruizione dell’indennità di  mobilità, ovvero, anche mediante il  versamento di contributi volontari,  entro dodici  mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti al 31.12.2011. Si tratta questo di un contingente del tutto simile alle precedenti salvaguardie nelle quali si prevedeva per l'appunto che i lavoratori dovessero maturare un diritto a pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità. Il ddl ora schiudere leggermente la porta anche a coloro che perfezionano il requisito contributivo, mediante i volontari, successivamente alla scadenza della mobilità, cioè entro i 12 mesi successivi. In ogni caso la mobilità in deroga resta esclusa da questo provvedimento; vengono resi validi anche gli accordi siglati in sede non governativa e viene però previsto che il lavoratore deve aver cessato dal lavoro entro il 30 settembre 2012, un vincolo per molti lavoratori comporterà l'esclusione.

Per quanto riguarda gli autorizzati ai volontari, i cessati dal servizio (con o senza accordi con il datore) e i lavoratori fruitori dei congedi o dei permessi per assistere parenti in disabilità l'intervento si limita ad operare uno spostamento al 6 gennaio 2016 (dal 6 gennaio 2015) dei termini per maturare la decorrenza della prestazione pensionistica. Per l'individuazione delle predette categorie il ddl richiama infatti per intero le norme dedicate alla quinta e alla quarta salvaguardia.

Per quanto riguarda gli autorizzati ai volontari i profili ammessi alla tutela sono quelli già disciplinati con la quinta salvaguardia (lettere a) ed f) dell'articolo 1, comma 194 della legge 147/2013).

Si tratta pertanto dei lavoratori dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera a); e i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera f).

Come indicato i lavoratori in questione devono maturare la decorrenza del trattamento pensionistico, con le vecchie regole, entro il 6 gennaio 2016. E sono previste 12mila posizioni complessive disponibili (cioè non ripartite tra le varie lettere).

Per i cessati dal servizio il ddl richiama le lettere b), c) e d) dell'articolo 1, comma 194 della legge di stabilità 2014. Si tratta pertanto: dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera b);  i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera c); i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (lettera d).

Come già detto i lavoratori in questione devono maturare la decorrenza del trattamento pensionistico, con le vecchie regole, entro il 6 gennaio 2016. E sono previste 8.800 posizioni complessive disponibili (cioè non ripartite tra le varie lettere).

Per il profilo dei lavoratori "in congedo" il ddl richiama la lettera e-ter) del comma 14 dell'articolo 24 del Dl 201/2011 convertito con legge 214/2011. E' questo un profilo di tutela aperto con la quarta salvaguardia (2500 soggetti) che interessa i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni.

A differenza della quarta salvaguardia anche per questo profilo il ddl sposta la data limite entro cui maturare la decorrenza del trattamento pensionistico, con le vecchie regole, dal 6 gennaio 2015 al 6 gennaio 2016. In totale saranno tutelabili ulteriori 1.800 posizioni.

Come annunciato il ddl introduce un nuovo profilo, quello dei lavoratori cessati dal servizio per scadenza naturale di un contratto a a tempo determinato. Si tratta di lavoratori esclusi dai precedenti provvedimenti in quanto il loro rapporto di lavoro non è stato risolto in anticipo (ad esempio mediante licenziamento o dimissioni). Ora il provvedimento estende anche a loro la salvaguardia a condizione che il rapporto sia giunto a scadenza naturale tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 e che non siano stati rioccupati a tempo indeterminato successivamente.

Anche tali soggetti devono maturare la decorrenza del trattamento pensionistico, con le vecchie regole, entro il 6 gennaio 2016. Il ddl prevede 4mila posizioni disponibili per questo profilo.

Pensioni Oggi ha messo a disposizione dei lettori un programma gratuito, qui disponibile, per verificare in anteprima la propria posizione previdenziale alla luce della sesta salvaguardia con la corretta data di decorrenza della prestazione pensionistica e l'eventuale inclusione nella tutela.

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