I nuovi termini di pagamento
In sostanza ai dipendenti pubblici che aderiranno allo strumento continueranno ad applicarsi i termini di pagamento fissati dal 1° gennaio 2014 dalla legge 147/2013 (legge di bilancio per il 2014). La disposizione da ultimo richiamata, come noto, ha operato una nuova modalità di corresponsione del TFR/TFS in più importi a seconda dell'ammontare della prestazione al lordo delle trattenute fiscali ed ha ulteriormente dilatato il termine ordinario di pagamento a seconda della causa che ha dato origine alla cessazione del rapporto di lavoro. In particolare se il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni volontarie la prima rata del TFR/TFS decorre dopo 24 mesi + 90 GG dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; negli altri casi il termine di pagamento della prima rata del TFR/TFS sarà di 12 mesi + 90 GG dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Resta salvo il caso di cessazione per inabilità/decesso (il cui termine di pagamento è pari a 15 gg + 90 gg dalla cessazione dal servizio).
Il pagamento dell'indennità resta sempre soggetto ai nuovi termini di rateazione introdotti dalla disposizione citata. In particolare la prima rata è pari all'importo del trattamento maturato entro un massimo di 50mila euro lordi; la seconda è pari all'eccedenza compresa tra i 50 e i 100 mila euro del trattamento lordo complessivamente maturato e la terza rata è pari alla parte eccedente la somma di 100mila euro lordi. La seconda e la terza rata vengono poste in pagamento a distanza rispettivamente di dodici e ventiquattro mesi dalla corresponsione della prima rata.
Le scelte dei lavoratori
Fatta questa premessa i dipendenti pubblici che aderiranno all'Ape volontario potranno concretamente percorrere due strade a seconda se decidono di cessare il servizio oppure se proseguire l'attività lavorativa, magari in regime di part-time (ove possibile), sino al naturale pensionamento di vecchiaia e, quindi, alla cessazione d'ufficio. L'ape volontario è, infatti, compatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa a differenza dell'ape sociale, per cui un lavoratore potrebbe teoricamente decidere di prendere il prestito, in misura chiaramente ridotta, e continuare a lavorare. Ebbene nella prima ipotesi il pagamento della buonuscita avverrà dopo due anni dalle dimissioni; nella seconda ipotesi il pagamento dell'indennità avverrà dopo da 12 mesi dalla cessazione.
Naturalmente la prima ipotesi è più probabile e consente pure di destinare il TFR/TFS per estinguere anticipatamente l'intera o parte del prestito prima ancora dell'andata in pensione. A seconda di come si calibra l'uscita il dipendente pubblico potrebbe chiedere un anticipo di 36 mesi dalla pensione di vecchiaia destinando le prime due rate di TFR/TFS che verranno poste in pagamento proprio nei successivi 36 mesi per estinguere il prestito prima dell'andata in pensione. Evitando così una decurtazione ventennale della pensione. Si tratta sicuramente di un effetto da tenere in considerazione che può aiutare i lavoratori ad effettuare una valutazione di convenienza o meno dell'operazione "APE".