Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Una signora di 66 anni, casalinga, socia di una società Srl, con reddito da partecipazione di impresa, ha stipulato nel 2007 una polizza Pip, regolamentata dalla Covip. Nei regolamento c'è un buco normativo inerente (a liquidazione che la rende di fatto impossibile pur soddisfacendo i requisiti di età e permanenza minima di 5 anni nella previdenza complementare, per la mancanza di un documento che ne attesti l'effettivo pensionamento. La compagnia emittente la polizza Pip come può procedere alla liquidazione? Franco Malvino da Sutri

In base all'articolo 11, comma 2, del Dlgs 252/2005, «il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari». Nel commentare tale disposizione, la Covip, con orientamento del 9 marzo 2011, ha espresso l'avviso che gli aderenti alle forme pensionistiche complementari, ai quali si applica tale norma, conseguano il diritto alla prestazione di previdenza complementare alla maturazione dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici obbligatori - con almeno cinque anni di partecipazione alle forme - prescindendo dall'effettiva erogazione degli stessi.


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Alla luce delle annunciate novità del Ministro Giovannini riguardo ai c.d. esodati avrei il seguente quesito: sono nato il 10/01/1953 e mi trovo in mobilità (scade a luglio 2013); sono stato riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali salvaguardato di gruppo H) ma alla fine della mobilità avrò poco più di 33 anni di contributi. Dovrò attendere 7 anni per accedere alla pensione, oppure, versando contributi volontari per la parte rimanente ai 35 anni sarò considerato sempre un esodato, oppure, la riforma potrebbe prevedere un accesso anticipato alla pensione, alla fine della mobilità, con penalizzazione sull'assegno? Luciano da Taranto

Secondo la bozza Damiano - a prescindere da ulteriori salvaguardie - il lettore potrebbe beneficiare dell'apertura di una finestra di uscita al compimento di un'età compresa tra i 58 e i 62 anni a condizione che siano presenti almeno 35 anni di contributi. Vi sarebbero tuttavia penalizzazioni sull'assegno pensionistico attualmente non quantificabili. Si tratta ovviamente di ipotesi in quanto la posizione del governo non è del tutto chiara al momento.

Volevo sapere quando andrò in pensione. Sono nato il 12 ottobre 1949 e ho lasciato il servizio con 828 settimane di contributi. Per il diritto alla pensione di vecchiaia, dai conteggi la pensione dovrebbe decorrere dal 1 maggio 2016. Per il conteggio dovrebbe essere applicato il calcolo retributivo. E' giusto ? Giorgio da Vicenza

A partire dal 1° Gennaio 2016 il diritto alla pensione di vecchiaia si perfeziona con 66 anni e 7 mesi di età anagrafica con un un minimo di 20 anni di contributi oppure con 15 anni di contributi a condizione che questi siano stati raggiunti entro 31.12.1992. E' il caso della "deroga amato" ancora oggi in vigore che potrebbe interessare il lettore; cfr Circolare Inps 16/2013. In tali circostanze il lettore maturerebbe il diritto alla pensione nel maggio 2016 con decorrenza 1° giugno 2016. 


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Riguardo alla Circolare INPS 76 del 8 maggio 2013, dove è stato risolto il problema delle persone che non raggiungevano in mobilità i vecchi requisiti pensionistici, a causa dell'aspettativa di vita. Anche questi ora rientreranno nelle graduatorie per essere salvaguardati. IO mi trovavo in questa situazione, infatto ho compiuto 60 anni il 2 gennaio 2013 e la mia mobilità è terminata l'8 gennaio 2013. Il mio stato, prima della circolare era non salvaguardata, poi venerdi 10 maggio sono passata come possibile beneficiario. Lunedi 20 mi hanno chiamato dall'INPS, che sarei stata inserita nella graduatoria con invio lettera. Io però ho accettato dei contratti a tempo determinato, ho chiesto se per queste situazioni ci fossero dei poblemi, mi ha risposto che non credeva, però si sarebbe interessata e poi mi avrebbe chiamato! Ecco io da lunedì non riesco a pensare ad altro, sto aspettando questa telefonata che non arriva. Quale è la vostra opinione a riguardo. Francesca da Milano

La Circolare Inps 76/2013 ha effettivamente risolto il problema in cui si trovava la lettrice sbloccando la salvaguardia per tutti quei lavoratori (circa 600 secondo l'Inps) che si trovavano impossibilitati - per effetto della speranza di vita - a maturare i requisiti utili per il trattamento pensionistico entro la fruizione della mobilità. Quanto al quesito ricordo che né il Dm del 1° Giugno 2012 né il messaggio inps 13343/2012 hanno espressamente imposto ai lavoratori salvaguardati in mobilità ordinaria (ai sensi dell'articolo 24, comma 14, lettera a) del dl 201/2011 convertito con legge 214/2011) il paletto della non rioccupazione in attività lavorative (a tempo determinato). Alla luce di questa considerazione ritengo che possa essere inclusa nel predetto contingente.


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sono ex dipendente telecom, ultimo giorno di lavoro il 30.12.2012 , in mobilità ordinaria dal 08.03.2012 che termino il 07.03.2015. Nato il 29.11.1953 alla fine della mobilità ho 61 anni e tre mesi. La mia domanda è : la salvaguardia per i 55.000 dipende anche dai contributi o dalla data di cessazione ,e preciso che la mobilità è partita dopo i due mesi di preavviso. Cosimo da Modena

Per rientrare nella salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) del Dl 95/2012 convertito con legge 135/2012 dovrà perfezionare i requisiti per il trattamento pensionistico – calcolati secondo la previgente disciplina - entro la fine dell'indennità di mobilità. Dal 1° Gennaio 2013 a 31 Dicembre 2015 i requisiti per il pensionamento (di anzianità) sono i seguenti: a) quota 97,3 (con almeno 61 anni e 3 mesi di età anagrafica e 35 anni di contributi, oltre alle eventuali frazioni di anno) oppure; b) 40 anni di contributi.

Si ricorda che per la tipologia di lavoratori di cui al citato comma è necessario che gli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali siano stati firmati presso la sede di governo mentre non è prevista alcuna data entro cui deve aver luogo la cessazione dall'attività lavorativa.


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La riforma del lavoro estende il periodo per le dimissioni autorizzate dall'ispettorato, per i dipendenti in maternità, da 1 a 3 anni. Vorrei sapere se una dipendente può accedere, avendo i requisiti contributivi, alla disoccupazione ordinaria non agricola entro il terzo anno di vita del bambino, naturalmente con le dimissioni autorizzate. Filomena da Palermo

Per l'Inps (circolare 128/2000) le lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento, ossia fino a quando il figlio compie un anno, possono aver titolo all'indennità di disoccupazione.

La norma contenuta nella legge 92/2012 ha semplicemente esteso il periodo di tutela protetta in caso di dimissioni della lavoratrice madre, dimissioni che devono essere convalidate dalla Direzione del lavoro, ma non ha fatto altrettanto ai fini della percezione dell'indennità di disoccupazione che continua a spettare fino a che il figlio non ha compiuto un anno di età.


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