L'Inps in un primo tempo aveva indicato, con il messaggio numero 6292 del 12/10/2015 la possibilità di procedere alla riliquidazione del trattamento di buonuscita. In particolare, si era ritenuto che anche il servizio prestato dal personale militare richiamato in servizio senza oneri (o senza assegno), fosse da ritenersi utile ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, sempre che fosse stato accertato il versamento del contributo "Opera di Previdenza" da parte dell’Amministrazione di appartenenza sia per la quota a carico dell’Amministrazione medesima (pari al 7,10%) sia per la quota a carico dell’amministrato (pari al 2,50%).
Tuttavia, a seguito di dubbi in materia sollevati dal Ministero della Difesa, è stato richiesto il parere del Ministero vigilante sulla questione. In merito anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative ha condiviso la tesi della Difesa indicando che "il quadro normativo esistente risulta essere sempre ricollegato al solo istituto del richiamo con assegno e che pertanto non appare fondata giuridicamente la possibilità di poter procedere al ricalcolo dell’indennità di buonuscita nei confronti di coloro che abbiano prestato servizio "senza assegni". Considerato che l’Amministrazione presso cui presta servizio il richiamato non corrisponde a quest’ultimo alcun trattamento economico né sussiste alcun obbligo contributivo, essendo il richiamo senza oneri, il relativo periodo non è valutabile ai fini della buonuscita. A seguito dei correttivi ministeriali l'Inps precisa, pertanto, che il militare richiamato in servizio senza assegni non ha titolo a chiedere la riliquidazione dell'indennità di buonuscita e che, pertanto, le eventuali riliqudazioni già operate dovranno essere revocate sulla base di specifiche ed ulteriori istruzioni.
Il Dicastero della Difesa coglie l'occasione anche per precisare un ulteriore aspetto relativo al trattamento retributivo del personale militare richiamato in servizio dal congedo. Al Ministero era stato chiesto, in particolare, se ai fini del raggiungimento del tetto retributivo onnicomprensivo dei 240.000 euro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 489, della legge n. 147/2013, in aggiunta al trattamento economico connesso ad un richiamo dal congedo e al trattamento previdenziale di ausiliaria, dovesse computarsi anche l'importo della pensione privilegiata ordinaria di cui all’ art. 67 del DPR 1092/1973. Secondo il Ministero la risposta è positiva avendo tale prestazione natura reddituale e non risarcitoria al contrario di quelle tabellari, destinate al personale di leva nonchè dei trattamenti diretti e di reversibilità per le vittime del terrorismo, del dovere e loro superstiti e dei correlati assegni vitalizi, anch’essi non decurtabili ad ogni effetto di legge ed esenti da Irpef.
Documenti: Messaggio inps 341/2018