Pensioni Pa, si lascia a 65 anni se i requisiti sono stati maturati entro il 2011

Lunedì, 07 Luglio 2014

I dipendenti pubblici che hanno maturato un qualsiasi diritto a pensione con le regole previgenti la riforma Monti-Fornero e che sono ancora in servizio dovranno lasciare il posto di lavoro al compimento del 65esimo anno di età. Kamsin È quanto ha precisato, con un'interpretazione autentica, l’articolo 2, comma 4 del Dl 101/2013 che ha risposto a "brutto muso" alla decisione del Tar del Lazio che aveva di fatto messo in dubbio la possibilità per le Pa di collocare a riposo i dipendenti secondo le regole di pensionamento previgenti. E le vecchie regole prevedevano per l'appunto la pensione di vecchiaia al perfezionamento dei 65 anni, il limite ordinamentale per la permanenza in servizio per la maggior parte dei pubblici dipendenti.

Sin dall’entrata in vigore del Dl 201/2011 (decreto Salva Italia) la Funzione pubblica con la circolare 2/2012 e l’Inps - gestione ex Inpdap – avevano interpretato l’articolo 24 della riforma nel senso che il lavoratore con un diritto a pensione acquisito entro il 31 dicembre 2011 non potesse permanere in servizio al fine di raggiungere i nuovi e più severi requisiti richiesti dalla nuova norma ma dovesse obbligatoriamente lasciare al perfezionamento dei requisiti di pensionamento fissati dalla vecchia disciplina.

Il Tar Lazio, con la sentenza 2446/2013, aveva però annullato la parte della circolare nella parte in cui stabiliva che la Pubblica amministrazione doveva collocare a riposo al compimento del 65esimo anno di età i dipendenti che nell’anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva (40 anni) o comunque dei requisiti prescritti per l’accesso a un trattamento pensionistico diverso dalla pensione di vecchiaia. Nel contempo, il Tar aveva accertato il diritto del ricorrente a permanere in servizio fino al compimento del 66esimo anno, nuovo limite di età previsto dalla riforma previdenziale per il 2012.

Il legislatore ha pertanto sconfessato l'indirizzo del Tar ribadendo che "l'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24".

In altri termini il 65esimo anno di età il limite invalicabile nei confronti di quei lavoratori con un qualsiasi diritto a pensione perfezionato entro il 31 dicembre 2011. E per effetto della recente abolizione del trattenimento in servizio (dl 90/2014) le eventuali prosecuzioni potranno essere ammesse solo al fine di garantire continuità tra stipendio e assegno pensionistico nell’ipotesi in cui la decorrenza di quest’ultimo non sia immediata.

Si ricorda inoltre che il rapporto di lavoro potrà essere risolto anche al compimento del 40esimo anno contributivo qualora tale ipotesi sia applicabile all’Ente. L’articolo 72, comma 11, del Dl 112/2008 concede infatti la possibilità in capo alle amministrazioni di risolvere il rapporto di lavoro nei casi di raggiungimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni.

Zedde

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