Province, ecco come saranno gestiti gli esuberi

Lunedì, 22 Dicembre 2014
Il Governo conferma il taglio del 50% dei costi nelle province che restano e del 30% di quelle che si trasformano in Città Metropolitane. No per ora ai prepensionamenti: i dipendenti saranno riassorbiti da Regioni, Comuni e Pubbliche Amministrazioni.

Kamsin La legge di stabilità conferma la stretta sul personale provinciale ma non concede la possibilità di prepensionamento sino al 2018 del personale in eccedenza, come chiedevano gli enti locali. Ma andiamo con ordine. Cerchiamo di comprendere le novità contenute nei commi 421 e ss dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015.

In primo luogo il Governo ha dichiarato in esubero il 50% dei dipendenti delle province e il 30% di quelli delle città metropolitane con la possibilità, tuttavia, per gli enti di deliberare una riduzione superiore. Si tratta di circa 20mila lavoratori. Entro il 1° Aprile gli enti locali dovranno individuare il personale che rimane assegnato agli enti e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente.

In pratica entro tale scadenza ogni ente dovrà compilare la lista delle persone che manterrà per gestire le funzioni rimaste. Gli altri verranno messi in mobilità e si cercherà di riassorbirli, prioritariamente presso regioni, comuni o, in subordine, verso altre amministrazioni statali con la garanzia, però, di mantenere la medesima posizione giuridica ed economica maturata.

Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province, con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali sulla base di apposite convenzioni.

Se il personale interessato dalla mobilità non sarà completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta si dovrà provvedere a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale delle personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva. Solo dal 2017, se anche l'impiego a tempo parziale non garantirà il riassorbimento delle eccedenze, partirà «il collocamento in disponibilità» con annesso taglio in busta paga del 20 per cento. Disponibilità che durerà due anni. Le eventuali cessazioni scatteranno solo dopo il 30 aprile 2019.

Seguifb

Zedde

il comma 421 prevede che la dotazione organica delle città metropolitane
e delle province delle regioni ordinarie (di seguito “enti”) sia stabilita in
misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore
della legge n.56 del 2014, ridotta, rispettivamente, in misura pari al 30% e al
50% (30% per le province con territorio interamente montano e confinanti con
Paesi stranieri). Gli enti possono comunque deliberare una riduzione
superiore;
il comma 422 dispone che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge venga individuato il personale che rimane assegnato agli enti e
quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di
partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente;
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