Le pubbliche amministrazioni potranno risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro in favore dei dipendenti che hanno raggiunto i requisiti per la pensione anticipata. E' questa l'altra importante misura introdotta con il decreto sulla riforma della pubblica amministrazione in materia previdenziale (oltre all'abolizione del trattenimento in servizio). Kamsin E' quanto precisa l'articolo 1, comma 5 del decreto legge 90/2014 che chiarisce la portata dell'articolo 72 del Dl 112/2008, in tema di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, alla luce delle modifiche apportate dalla riforma Fornero. Viene precisato che, per procedere in tal senso i dipendenti devono aver maturato i 40 anni di servizio, se hanno raggiunto un diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011; mentre dopo tale data, valgono i requisiti previsti dal Dl 201/2011, che, per il 2014, sono fissati in 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne.
Il comma 5 precisa che la norma è attivabile nei confronti del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 inclusi il personale delle autorità indipendenti e i dirigenti medici responsabili di struttura complessa. Si ritiene, nel silenzio della norma, che le amministrazioni potranno procedere in tal senso solo in presenza dei requisiti individuati dalla Circolare della Funzione Pubblica 2/2012 che aveva indicato che la risoluzione del rapporto di lavoro non può essere esercitata fin tanto che il lavoratore sia interessato alla penalizzazione di cui all'articolo 24, comma 10 del Dl 201/2011.
Zedde