Le integrazioni salariali con causale legata all'emergenza epidemiologica da COVID-19 potranno durare sino al 31.12.2020. Ma in assenza di una riduzione del fatturato di almeno il 20% il datore di lavoro dovrà versare un contributo addizionale per parte del periodo richiesto.
I chiarimenti contenuti in un documento dell'Istituto di Previdenza interessano i datori di lavoro che abbiano fatto richiesta di pagamento diretto delle integrazioni salariali concesse con causale COVID-19.
I chiarimenti in un documento dell'ente di previdenza. Trattamento di integrazione salariale di nove settimane per periodi temporali compresi tra il 23 febbraio ed il 31 ottobre 2020 a causa di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
I chiarimenti in un documento dell'ente di previdenza. Nel caso di trattamenti di integrazione salariale con durata plurimensile la decadenza riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto.
I chiarimenti in un documento dell'Inps. Potranno conseguire la prestazione familiare tutti i lavoratori che percepiscono l'assegno ordinario a carico dei fondi di solidarietà e del Fondo di Integrazione Salariale con causale Covid-19.
Dal 24 luglio 2020 l'Istituto di Previdenza renderà disponibile il nuovo servizio online per la trasmissione delle istanze anche da parte dei datori di lavoro con unità produttive in 5 o più regioni.
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