La disciplina
I chiarimenti riguardano i termini e le modalità di presentazione delle domande di CIGD con causale COVID-19 per le imprese plurilocalizzate, cioè per aziende con unità produttive site in cinque o più Regioni e Province autonome. Il dl Rilancio n. 34/2020 come convertito dalla legge 77/2020 ha previsto che la Cigd per periodi successivi alle prime nove settimane è autorizzata dall'Inps, e non più dal ministero del lavoro, su domanda dei datori di lavoro interessati. L'applicativo per la presentazione delle istanze all'Inps è stato reso disponibile dall'Istituto di previdenza dal 24 luglio 2020 (cfr: messaggio numero 2946/2020). In sostanza, spiega l'Inps, i datori di lavoro che hanno già avuto autorizzato l'intero periodo di nove settimane (ventidue o tredici settimane rispettivamente se trattasi di datori di lavoro nella cd. zona rossa o nella cd. zona gialla) devono presentare domanda all’Istituto per un ulteriore periodo di cinque settimane, decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, e, una volta integralmente fruite le citate cinque settimane, per eventuali ulteriori quattro settimane per periodi fino al 31 ottobre 2020.
Se, invece, sono stati autorizzati periodi inferiori ad almeno nove settimane i datori di lavoro devono presentare istanza per il completamento delle settimane spettanti al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, prima di poter inoltrare la richiesta all’Istituto delle ulteriori cinque ed eventuali successive quattro settimane. L'Inps non lo spiega ancora ma chiaramente per le richieste di Cigd relativi a periodi successivi al 13 luglio, la disciplina va declinata ai sensi del DL 104/2020 che ha articolato il trattamento di integrazione salariale con causale covid-19 in due tranche di nove settimane di cassa integrazione fino al 31 dicembre.
Presentazione della domanda
Le domande devono essere corredate dall’accordo sindacale, dall’elenco dei lavoratori interessati alla sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, dal quale emerga la quantificazione delle ore di sospensione, con il relativo importo, i dati dell’azienda e dell’unità produttiva che fruisce del trattamento, la causale dell’intervento e il nominativo del referente della domanda. I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi dalla CIGD cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’Amministrazione competente.
Erogazione anche a conguaglio
Sempre il dl Rilancio ha previsto, inoltre, esclusivamente per le aziende plurilocalizzate, che la Cigd possa essere concessa con la modalità del «conguaglio», cioè anticipata ai lavoratori dal datore di lavoro e a quest'ultimo rimborsata dall'Inps attraverso conguaglio su Uniemens (in luogo del pagamento diretto da parte dell'ente previdenziale). Le imprese interessate, spiega l'Inps, devono utilizzare nell'Uniemens le modalità di esposizione del conguaglio con il sistema «Ticket». In particolare, per tutti gli eventi Cigd devono indicare il codice evento «CDR» («Cassa Integrazione Guadagni in Deroga Richiesta»), sia in caso di Cigd solo richiesta (e non ancora autorizzata), sia dopo aver ricevuto l'autorizzazione.
Documenti: Messaggio Inps 3144/2020