I chiarimenti in un documento dell'Inps dopo l'entrata in vigore del DL 34/2020.  Ai lavoratori dipendenti le cui aziende non rientrano nel perimetro di applicazione della CIGO o dei Fondi di Solidarietà spetta sino ad un massimo di 18 settimane di cassa integrazione in deroga a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
L'Inps recepisce l'impianto normativo delle integrazioni salariali con causale covid-19 dopo l'ampio intervento normativo contenuto nel DL "Rilancio".
Le indicazioni nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 11/2020 e nel Decreto Lavoro-Economia 9/2020 attuativo delle novità introdotte con il DL Rilancio.
I chiarimenti in un documento dell'Ente previdenziale. L'anticipo riguarderà solo le istanze per le quali è stato chiesto il pagamento diretto all'Inps dal datore di lavoro.
I datori di lavoro potranno presentare la domanda entro il 3 luglio e l’Inps ha 15 giorni per i pagamenti. Fissate anche le nuove regole per la presentazione della CIGD all'Inps e i termini decadenziali per l'accesso alle integrazioni salariali.
Lo prevede il decreto legge 52/2020 pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale. Più tempo anche per la presentazione delle domande di REM: il termine scadrà il 31 luglio anziché il 30 giugno 2020.
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