Prime istruzioni INPS in merito alla proroga della Cassa COVID-19 per le imprese di rilevante interesse strategico nazionale fissata dal dl n. 4/2022 (cd. «decreto sostegni ter»).
In via eccezionale, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, è possibile richiedere l’assegno di integrazione salariale garantito dal FIS seguendo modalità semplificate, anche per permettere alle aziende appena incluse nella tutela di adeguarsi. In particolare, nel periodo transitorio non sarà necessaria documentazione sulla situazione di difficoltà economico-finanziaria a base dell’istanza potrà essere rimandata, ma non elusa, la comunicazione sindacale a tutela dei lavoratori.
Dal 1° gennaio 2022 la tutela del Fondo di interazione salariale (Fis) viene estesa a tutte le aziende non coperte dalla CIGO o non aderenti ai Fondi di solidarietà. Il FIS, tra l’altro, garantisce ora solo l’assegno ordinario, ora “Assegno di integrazione salariale”, per le causali ordinarie per una durata diversa a seconda delle dimensioni dell’azienda.
Aggiornati dall'Inps gli importi delle prestazioni contro la disoccupazione involontaria (Naspi, Dis-Coll, Alas, ISCRO) e la cassa integrazione guadagni (CIGO, CIGS, CISOA) e l'assegno di integrazione salariale corrisposto dal FIS.
In un messaggio dell’INPS tutte le ricadute di carattere contributivo a fronte della riforma degli ammortizzatori sociali della Legge di Bilancio 2022: dall’estensione delle tutele con conseguente obbligo contirbutivo anche agli apprendisti e ai lavoratori a domicilio, alla copertura CIGS per i datori di lavoro che beneficiano dei FIS, e così via. Ecco il quadro delle novità.
I chiarimenti in un documento dell'INPS per rispondere ai ritardi registrati con la riforma degli ammortizzatori sociali. Tempo sino al 23 febbraio per gli eventi ordinari occorsi sino al 7 febbraio 2022.
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