Se la domanda di Cassa Covid per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2021 è stata respinta per mancanza dei requisiti le aziende potranno inoltrare istanza per il trattamento ordinario (non covid). Domande entro il 31 marzo 2022.
Le indicazioni in un documento dell'INPS. Chiarite, tra le altre cose, le tempistiche di operatività del fondo in funzione dell’erogazione del nuovo assegno di integrazione salariale (dal 7 febbraio 2021 per periodi di sospensione/riduzione lavorativa dal 23 gennaio 2021) e le prestazioni garantite (AIS, Naspi e assegni straordinari).
Le modalità semplificate di accesso all’Assegno di integrazione salariale varranno sia per le aziende aderenti al FIS sia per quelle coperte dai Fondi di Solidarietà Bilaterale. I chiarimenti in un documento dell'INPS con l'obiettivo di assicurare le medesime tutele a tutti i soggetti interessati dall’estensione operata dalla Riforma degli ammortizzatori sociali (legge n. 234/2021).
I chiarimenti in un documento INPS sulle nuove tutele offerte dal Fondo di Solidarietà per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa. Integrazione salariale sino ad un massimo di 1.222€ al mese sia per le causali ordinarie che straordinarie. Il perimetro delle nuove tutele.
Prime istruzioni INPS in merito alla proroga della Cassa COVID-19 per le imprese di rilevante interesse strategico nazionale fissata dal dl n. 4/2022 (cd. «decreto sostegni ter»).
In via eccezionale, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, è possibile richiedere l’assegno di integrazione salariale garantito dal FIS seguendo modalità semplificate, anche per permettere alle aziende appena incluse nella tutela di adeguarsi. In particolare, nel periodo transitorio non sarà necessaria documentazione sulla situazione di difficoltà economico-finanziaria a base dell’istanza potrà essere rimandata, ma non elusa, la comunicazione sindacale a tutela dei lavoratori.