Anche i dipendenti impiegati nel settore dei servizi ambientali hanno la propria «cassa integrazione» e una disoccupazione integrativa rispetto alla Naspi sia nell'importo che nella durata (sino a 18 mesi aggiuntivi). Lo rende noto, tra l'altro, l'INPS nella Circolare n. 37/2022 pubblicata l'altro giorno nella quale illustra le novità del nuovo fondo di solidarietà bilaterale di settore nelle more del suo adeguamento alla riforma degli ammortizzatori sociali.
Prima di entrare nel merito, però, l’INPS scioglie finalmente il dubbio dell’efficacia temporale rettificando quanto precedentemente indicato nella precedente circolare n. 86/2021 che voleva il nuovo FSB già operativo dal 23 luglio 2020. il Comitato amministratore del Fondo, infatti, è stato nominato con il D.M. 7 agosto 2020, ma la facoltà di autorizzare le prestazioni è esercitabile decorsi sei mesi dalla nomina. Ecco, quindi, che il Fondo dei servizi ambientali è diventato pienamente operativo dal 7 febbraio 2021. Anzi, dal momento che le domande di integrazione salariale possono essere presentate 15 giorni prima dalla data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’attività lavorativa, le prestazioni sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dal 23 gennaio 2021 in poi.
Ribadita anche la questione dell’inammissibilità dei vuoti di tutela, già messa in chiaro ad inizio del mese scorso (Circ. Inps 18/2022 ). Dal 1° gennaio 2022 anche i datori di lavoro con un solo dipendente sono assoggettati alla disciplina dei fondi di solidarietà, ma dal momento che per il Fondo in questione il requisito minimo è una forza-lavoro superiore a 5, le aziende escluse (quindi da 1 a 5 dipendenti) dovranno ritornare a rivolgersi al Fondo di Integrazione Salariale dell’INPS, quello residuale. Una soluzione temporanea nell’attesa che il Fondo per i servizi ambientali si adegui ai nuovi numeri (c’è tempo sino al 31 dicembre 2022).
Prestazioni erogate dal Fondo
Le garanzie del Fondo sono destinate a tutto il personale dipendente, compresi gli apprendisti (ora di qualsiasi tipo e non solo professionalizzante) e i lavoratori a domicilio, con la sola esclusione dei dirigenti, dei datori di lavoro del settore dei servizi ambientali che impiegano, per ora, mediamente più di cinque dipendenti. Per l'accesso alle prestazioni non è richiesta alcuna anzianità aziendale.
Il Fondo in parola ha lo scopo di assicurare tutele a sostegno del reddito nei casi di riduzione o sospensione dal lavoro, nonché in presenza di processi di agevolazione all’esodo. Ma non solo. Il Fondo può anche erogare prestazioni ai lavoratori in disoccupazione e provvedere alla stipula di convenzioni per l’avvio di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale. Si tratta, in particolare, di:
- assegni di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa causali in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie;
- prestazioni integrative previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro equivalenti alla NASPI;
- assegni straordinari per il sostegno al reddito su richiesta del datore di lavoro a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi (accordi sindacali aziendali e programmi di incentivo all'esodo);
- stipula di convenzioni anche con i Fondi interprofessionali per avviare programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche del personale eventualmente in esubero e anche in concorso con gli appositi Fondi regionali e/o nazionali o dell'Unione europea.
Finanziamento
Per il finanziamento del Fondo i datori di lavoro sono tenuti al versamento di un contributo ordinario - calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali - pari allo 0,65% se occupano mediamente più di 15 dipendenti e dello 0,45% se occupano mediamente più di cinque dipendenti e sino a 15 (il contributo è per due terzi a carico del datore e per un terzo a carico dei lavoratori) più un contributo aggiuntivo di 10 euro mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato ed il 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata.
Oltre a ciò è dovuto un contributo addizionale pari all'1,5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali persa dai lavoratori che fruiscono dell'assegno di integrazione salariale; un contributo integrativo per tutta la durata della prestazione integrativa della Naspi pari al 3% della retribuzione che il lavoratore interessato avrebbe percepito qualora non fossero intervenuti eventi tutelati che possono dare luogo ad accredito figurativo ovvero eventi non tutelati; il contributo per il finanziamento dell'assegno straordinario (costituito sia dalla provvista per il pagamento dell'assegno da parte dell'INPS che dalla contribuzione correlata).
Documenti: Circolare Inps 37/2022