La Senatrice AnnaMaria Parente annuncia la fine del questionario avviato dalla Commissione Lavoro del Senato per censire gli esclusi.
Il provvedimento consentirà di erogare le mensilità residue nell'anno 2015 ai lavoratori destinatari del Dm 85708 del 24 Ottobre scorso.

Kamsin E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 88332/2015 che concede il pagamento delle mensilità residue del 2015 per i lavoratori esodati ante 2010 destinatari del decreto interministeriale n. 85708 del 24 ottobre 2014. E' previsto un onere di 19,8 milioni di euro a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

L'articolo 1 del citato decreto prevede infatti la concessione "del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori gia' destinatari del decreto n. 85708 del 24 ottobre 2014. In favore dei lavoratori [...] il prolungamento del sostegno al reddito e' concesso limitatamente alle mensilita' residue nell'anno 2015 e relative al prolungamento degli interventi di sostegno al reddito autorizzati con decreto interministeriale n. 85708 del 24 ottobre 2014".

Destinatari. Il decreto interessa i lavoratori, di cui ai profili di seguito illustrati, la cui finestra fissa di accesso alla pensione calcolata prima del Dl 78/2010 si aprisse nel corso del 2014 e che, per effetto dell'applicazione del citato decreto legge, fosse slittata successivamente al 31 dicembre 2014. Questi lavoratori, infatti, hanno potuto beneficiare del sostegno di cui al Dm 85708/2014 solo sino alla data del 31 Dicembre 2014 mentre risultavano scoperte le, eventuali, mensilità del 2015. I profili dei lavoratori interessati dal provvedimento sono:

a) i lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive  modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30  aprile 2010 (cessati dal servizio entro la medesima data) e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di  mobilita'  di  cui  all'articolo  7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) i lavoratori collocati in mobilita'  lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

c) i lavoratori che al 31 Maggio 2010, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della  legge  23 dicembre 1996, n. 662. 

Un esempio - Si immagini un lavoratore che abbia raggiunto il diritto a pensione (es. la quota 97,3) nel marzo 2014 e che avrebbe, pertanto, visto l'apertura della finestra fissa di accesso al 1° luglio 2014, data in cui termina l'assistenza dell'indennità di mobilità ordinaria (o lunga) o l'assegno straordinario di sostegno al reddito a carico dei fondi di solidarietà di settore. Per effetto della legge 122/2010 ora la sua pensione verrà erogata il 1° Aprile 2015. E quindi sta subendo un vuoto economico di quasi un anno.

Il decreto interministeriale 85708 gli ha consentito di ottenere, seppur in ritardo rispetto alle reali necessità, la copertura delle mensilità tra agosto 2014 ed il 31 dicembre 2014 mentre risultavano ancora scoperte le mensilità del 2015 (gennaio-aprile). Ora grazie al Dm 88332/2015 anche tali mensilità potranno essere corrisposte a completamento della copertura prevista dall'articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010.

Il testo del Dm 88332/2015

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L'Inps ha aggiornato il report delle procedure di monitoraggio dei lavoratori cd. salvaguardati. Restano insufficienti i posti dedicati ai lavoratori che hanno assistito disabili nel corso del 2011.

Kamsin Quasi 11.000 pensioni certificate e poco più di 800 prestazioni liquidate nell'ambito della sesta salvaguardia. È quanto emerge dal report diffuso dall'Inps relativo alle operazioni di salvaguardia aggiornato al 20 marzo.

Questa la suddivisione delle certificazioni in base ai diversi profili di tutela individuati dalla legge 147/2014. Per quanto riguarda i lavoratori in mobilità ordinaria l'Inps ha emesso 1.119 certificazioni a fronte di una platea di 5.500 posti disponibili; ammontano invece a 3.773 le certificazioni per i lavoratori autorizzati ai volontari (sia con contributo versato entro il 6 dicembre 2011 sia senza) su una platea prevista di 12.000 posti; sono 1.836 le certificazioni relative a coloro che sono cessati con accordi con il datore di lavoro entro il dicembre 2012, la platea disponibile è 8.800 posti.

Continua invece a registrarsi un deficit di posti disponibili per i lavoratori che hanno fruito dei permessi e dei congedi per assistere disabili nel corso del 2011. A fronte di una capienza di 1.800 posti le certificazioni rilasciate sono infatti più del doppio, ben 3.701. A questo punto appare evenidente la necessità di un intervento ad hoc per estendere la capienza del contingente utilizzando le posizioni avanzate negli altri profili di tutela. In questo profilo, del resto, si era già avuto modo di evidenziare l'insufficienza dei posti previsti per legge già nel corso della quarta salvaguardia (legge 124 2013). In tale occasione, infatti, il legislatore aveva fatto male i calcoli fissando in 2.500 ma l'Inps certificò in quasi 5mila i potenziali aventi diritto. 

Crescono anche le prestazioni liquidate nelle altre 5 salvaguardie. Complessivamente l'Inps ha certificato il diritto in favore di circa 110mila lavoratori mentre sono 70mila le pensioni già poste in pagamento. Queste norme, lo si ricorda, consentono a lavoratori che hanno perso il lavoro entro il 2011 di mantenere l'ultrattività delle regole pensionistiche ante-fornero e quindi di accedere alla pensione prima rispetto a quanto stabilito dalla Riforma del 2011.

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L'istituto di previdenza sta inviando le comunicazioni con cui si certifica il diritto a fruire della salvaguardia ai sensi della legge 147/2014.

Kamsin Stanno arrivando le lettere di certificazione nell'ambito della sesta salvaguardia. Dopo una lunga attesa alcune categorie di lavoratori che avevano presentato domanda di accesso ai benefici hanno ricevuto la conferma di poter presentare la domanda di pensione in quanto risultati inclusi nella graduatoria stilata dall'Inps.

La comunicazione riguarda, come indicato nel messaggio inps 9924/2014, in primo luogo coloro che erano rimasti esclusi dalla quarta salvaguardia per esaurimento del relativo plafond, ossia i lavoratori che hanno fruito dei congedi e dei permessi per l'assistenza a disabili nel corso del 2011 e che hanno maturato un diritto a pensione, con la vecchia normativa, dopo il 31 Ottobre 2012. Abbiamo notizie che le lettere inviate interessino anche le altre categorie di lavoratori beneficiari della legge 147/2014, come gli autorizzati ai volontari e i cessati dal servizio.

Nella lettera l'Inps indica la prima data di decorrenza utile e formula l'invito a presentare la domanda di pensione entro il mese antecedente la data di decorrenza. Ecco un Fac-Simile della Lettera che conferma la possibilità di accedere alla pensione in deroga alla Normativa Fornero.

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L'aumento della stima di vita interesserà anche quei lavoratori che, in virtu' di speciali disposizioni di legge, mantengono tutt'oggi in vigore le regole di pensionamento antecedenti alla Riforma Fornero.

Kamsin Il recente Decreto 16 Dicembre 2014 ha ufficialmente fissato in 4 mesi l'incremento dell'età pensionabile nel triennio 2016-2018. E' così dal prossimo 1° gennaio 2016 si dovrà lavorare 4 mesi in piu' di quest'anno. Almeno. L'incremento tuttavia non interessa solo i lavoratori che accedono alla pensione con le regole individuate dalla Riforma Fornero del 2011 ma anche quei lavoratori che, sulla base di specifici provvedimenti legislativi possono continuare a godere delle regole ante-Fornero.  

Si tratta dei 170mila esodati salvaguardati, soggetti per i quali il legislatore ha approvato ben sei provvedimenti legislativi ad hoc per dargli la pensione con le precedenti regole, l'ultimo con la legge 147/2014. Restando, eccezionalmente, in vigore nei loro confronti la disciplina ante-fornero appare utile riassumere le regole di pensionamento.

La maggior parte dei lavoratori salvaguardati consegue la pensione attraverso la pensione di anzianità con il sistema delle quote o con i vecchi 40 anni di contributi.

Pensione Anzianità con Quote -  Ebbene, come si evince dalle tabelle, se sino al 31 Dicembre 2015 questi lavoratori possono accedere con 61 anni e 3 mesi di età unitamente al quorum 97,3 (con almeno 35 anni di contributi), dal 2016 serviranno 61 anni e 7 mesi di età unitamente ad quorum di 97,6 (e sempre un minimo di 35 anni di contributi). Va peggio per gli autonomi per i quali si passa da 62 anni e 3 mesi a 62 anni e 7 mesi ed un quorum di 98,6.

Per questi lavoratori restano sempre in vigore le finestre mobili di 12 mesi per i dipendenti e 18 mesi per gli autonomi.

Pensione Anzianità con 40 anni - L'adeguamento, invece, non interessa coloro che accedono alla pensione di anzianità indipendentemente dall'età anagrafica, cioè con i vecchi 40 anni di contributi. Come indicato nel messaggio inps 20600/2012 il requisito contributivo in parola non si adegua alla speranza di vita e, pertanto, nulla cambia rispetto al triennio 2013-2015. Per questi lavoratori restano tuttavia in vigore finestre mobili un pò piu' lunghe: 15 mesi per i dipendenti e 21 per gli autonomi. 

Pensione Vecchiaia - In via residuale si riassumono anche i requisiti per la pensione di vecchiaia. Sino al 31 Dicembre 2015 per i lavoratori e le lavoratrici del pubblico impiego bastano 65 anni e 3 mesi di età. Dal 2016 il requisito anagrafico passa a 65 anni e 7 mesi. Piu' ripido invece l'incremento per le lavoratrici private. Secondo la vecchia normativa sino al 31 Dicembre 2014 bastavano 60 anni e 4 mesi che diventano, per effetto della legge 111/2011, 60 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2015 e schizzano, considerando anche la stima di vita di 4 mesi, a 61 anni e 1 mese dal 1° gennaio 2016.

Anche in tale ipotesi restano le finestre mobili di 12 mesi per i dipendenti e 18 mesi per gli autonomi.

I salvaguardati interessati. L'adeguamento tuttavia interesserà concretamente solo i lavoratori nei profili di tutela che non prevedono il termine di decorrenza della prestazione del 6 gennaio 2016 (legge 147/2014) ai fini della fruizione della salvaguardia. Si pensi soprattutto ai lavoratori nei fondi di solidarietà di settore o a coloro in mobilità. Negli altri profili (es. prosecutori volontari, cessati dal servizio, in congedo, eccetera), invece, per centrare la decorrenza del 6 gennaio 2016 è necessario che i requisiti anagrafici siano perfezionati entro il 31 Dicembre 2014, prima dello scatto dell'ADV. Nei loro confronti, quindi, la stima di vita non può produrre effetti.

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Si sblocca la situazione per i lavoratori destinatari della sesta salvaguardia. L'Inps riprende ad inviare le certificazioni con priorità rispetto a chi ha maturato un diritto entro il 2012.

Kamsin L'Inps sta inviando le prime certificazioni dopo la chiusura dei termini per l'ammissione al beneficio della sesta salvaguardia (legge 147/2014). Secondo un'indagine condotta presso l'Inps da PensioniOggi.it l'istituto sta provvedendo ad inviare, con priorità, la certificazione ai lavoratori che hanno fruito dei congedi e dei permessi per l'assistenza a disabili nel corso del 2011 e che hanno maturato un diritto a pensione, con la vecchia normativa, entro il 31 dicembre 2012.

Si tratta di posizioni che, affermano dall'Inps, erano già state certificate nell'ambito della quarta salvaguardia ma che non erano state inviate agli interessati per via dell'esaurimento del plafond dei 2500 posti (l'ultimo incluso aveva maturato il diritto il 31 Ottobre 2012). L'Inps ha, altresì, iniziato a certificare le prime posizioni dei lavoratori che hanno presentato domanda entro il 5 gennaio 2015 ai sensi della legge 147/2014.

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