L'Inps ha aggiornato il report delle procedure di monitoraggio dei lavoratori cd. salvaguardati. Sono circa 100mila le pensioni certificate su un totale di oltre 170 mila posizioni disponibili.

Kamsin Salgono a 3.120 le pensioni certificate nell'ambito della quinta salvaguardia di cui 2.397 già liquidate. Sono 5.870 invece quelle certificate nella quarta salvaguardia di cui 1.256 già liquidate. Sono i dati che emergono dal nuovo report pubblicato dall'Inps sulle procedure di salvaguardia al 28 Novembre 2014.

Dal report emerge che con riferimento alla prima salvaguardia sono state certificate 64.374 posizioni (a fronte di una capienza di 65mila posti) e che sono state liquidate 42.459 prestazioni.

Numeri ancora relativamente bassi permangono riguardano la seconda salvaguardia: le pensioni certificate sono state solo 16.959 e sono state liquidate 8.556 posizioni su una capienza complessiva di ben 35mila posti (effetto della riduzione disposta con la recente legge 147/2014 che ha tagliato di 20mila posti il contingente originariamente previsto per questa salvaguardia). Si tratta, com'è noto, di lavoratori coinvolti in accordi per la gestione di eccedenze occupazionali con l'utilizzo di ammortizzatori sociali sulla base di accordi stipulati in sede governativa entro il 2011.

Crescono anche le pensioni certificate nell'ambito della terza salvaguardia che conta un numero complessivo di 16.130 soggetti salvaguardabili. L'Inps ha certificato 7.344 pensioni e ne ha liquidate 5.531. Si è in pratica poco sotto la metà, ma in questo caso si deve tener conto che con la legge di Stabilità 2014, il plafond è stato aumentato di 6mila unità a favore dei prosecutori volontari.

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I Lavoratori esclusi dalla quarta salvaguardia per esaurimento del plafond sono esonerati dalla ripresentazione della domanda di accesso entro il 5 gennaio 2015.

Kamsin L'Inps con il messaggio 9305/2014 pubblicato ieri ha confermato che ai soggetti che, avendo presentato alla competente DTL domanda di accesso alla salvaguardia di cui all’art 11 bis della legge n. 124 del 2013 (c.d. quarta salvaguardia), sono in possesso di un provvedimento di accoglimento della stessa DTL, ma non hanno ricevuto la certificazione del diritto alla salvaguardia - in quanto esclusi dal contingente numerico - viene concesso di non presentare una nuova domanda per la c.d. sesta salvaguardia.

Diversamente, i soggetti che non hanno presentato domanda di accesso alla cd. quarta salvaguardia alla competente DTL ovvero che, pur avendo presentato domanda, non hanno ricevuto un provvedimento di accoglimento da parte della stessa DTL, devono presentare domanda di accesso alla c.d. sesta salvaguardia alla competente DTL entro il 5 gennaio 2015.

Con il messaggio citato l'istituto precisa, tra l'altro, che nella lettera di certificazione viene indicata altresì, la data di apertura della cd "finestra di accesso" e, quindi, la prima data utile dalla quale l’assicurato può ottenere la pensione. Pertanto i soggetti in possesso della lettera certificativa in parola possono presentare la domanda di pensione in salvaguardia in qualsiasi momento successivo all’apertura della finestra al pari di tutti gli altri assicurati.

In tali casi, tuttavia, qualora alla data di presentazione della domanda di pensione in salvaguardia risulti raggiunta la copertura finanziaria prevista dalla legge per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati, la domanda stessa dovrà essere respinta.

Fonte: messaggio inps 9305/2014

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Il provvedimento autorizza l'Inps ad erogare le mensilità relative a coloro che avevano decorrenza originaria nell'anno 2014. Saranno coperte le mensilità sino al 31 dicembre 2014.

Kamsin Il Ministero del Lavoro ha dato notizia che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto ministeriale numero 85708, con il quale, ai sensi dell'articolo 12, comma 5 bis, del Dl 78/2010 viene concesso il prolungamento degli interventi di sostegno del reddito relativo all'anno 2014.

Potranno beneficiare del prolungamento del sostegno al reddito quei lavoratori la cui finestra di decorrenza, calcolata secondo le disposizioni antecedenti al Dl 78/2010, si colloca tra il 1° gennaio ed il 31 Dicembre 2014. Per ulteriori dettagli sulla vicenda si veda: proroga del sostegno al reddito. Si tratta di 3.806 lavoratori che hanno visto slittare, per effetto del citato decreto, la data di ingresso alla pensione e che si riconoscono nei seguenti profili:

a) i lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive  modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30  aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di  mobilita'  di  cui  all'articolo  7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) i lavoratori collocati in mobilita'  lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

c) i lavoratori che al 31 Maggio 2010, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della  legge  23 dicembre 1996, n. 662.

La durata - Nel decreto si specifica che il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, come accaduto nell'anno precedente, sarà concesso per il solo periodo di competenza relativo all'anno 2014. Il beneficio sarà infatti riconosciuto "per un numero di mensilità non superiori al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del DL 78 2010 e la data della decorrenza del medesimo trattamento computata sulla base di quanto stabilito dall'articolo 12 del citato decreto legge, e comunque per un numero di mensilità non oltre il 31 dicembre 2014".

Pertanto i lavoratori la cui la finestra mobile, calcolata con le regole introdotte dall'articolo 12 del Dl 78/2010 convertito con legge 122/2010, slitta nell'anno 2015 dovranno attendere, a completamento della copertura del periodo di slittamento, un ulteriore provvedimento (che sarà addottato verosimilmente nel primo semestre del 2015). 

Un esempio - Si immagini un lavoratore che abbia raggiunto il diritto a pensione (es. la quota 97) nel marzo 2014 e che avrebbe, pertanto, visto l'apertura della finestra fissa di accesso al 1° luglio 2014, data in cui termina l'assistenza dell'indennità di mobilità ordinaria (o lunga) o l'assegno straordinario di sostegno al reddito a carico dei fondi di solidarietà di settore. Per effetto della legge 122/2010 ora la sua pensione verrà erogata il 1° Aprile 2015. E quindi avrà un vuoto economico di quasi un anno.

Il provvedimento pubblicato gli consentirà di ottenere, seppur in ritardo rispetto alle reali necessità, la copertura delle mensilità tra agosto 2014 ed il 31 dicembre 2014. Per le mensilità del 2015 dovrà, invece, attendere un ulteriore provvedimento (che sarà adottato l'anno prossimo).

Per l'accesso al beneficio il Dm ribadisce che i lavoratori, come accaduto con i precedenti provvedimenti, devono presentare domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del DL 78/2010. Il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni.

Il testo del Dm 85708/2014

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I posti disponibili nell'ambito della salvaguardia per i lavoratori che hanno fruito dei congedi o dei permessi per l'assistenza di disabili nel corso del 2011 sono inferiori rispetto alla platea degli aventi diritto.

Kamsin Solo 4.300 posti disponibili a fronte già di 4.844 posizioni certificate. Sono i numeri della salvaguardia per i lavoratori che hanno fruito nel corso del 2011 dei congedi e/o dei permessi per l'assistenza disabili e che stanno cercando di accedere alla pensione con le regole pre-fornero.

La questione arriva da lontano. L'articolo 11-bis del Dl 102/2013 (cd. quarta salvaguardia), ha previsto per questo profilo di tutela un plafond di 2.500 posti a condizione che la decorrenza della prestazione pensionistica, calcolata con le vecchie regole, si verificasse entro il 6.1.2015.  Il contingente numerico è stato di recente integrato con la cd. sesta salvaguardia (legge 147/2014) di altre 1.800 unità e il beneficio è stato esteso a tutti coloro che possono vantare, sempre con le vecchie regole, la decorrenza del trattamento entro il 6.1.2016.

L'Inps però, nell'ultimo report sulle salvaguardie del 27 Ottobre 2014, ha già certificato nell'ambito della IV salvaguardia, ben 4.844 posizioni, a fronte delle 2500 posizioni disponibili, facendo registrare un deficit di 2.344 posti. Queste domande, pur essendo state elaborate dall'Inps, non sono state inviate ai destinatari per via dell'esaurimento del plafond; secondo il messaggio inps 8881/2014, saranno riesaminate d'ufficio nell'ambito delle 1.800 posizioni rese disponibili nella sesta salvaguardia.

Il problema però, come ben si comprende, è che se anche si destinasse tutto l'ulteriore plafond messo a disposizione con la legge 147/2014 per coprire le certificazioni elaborate con la precedente salvaguardia mancherebbero ancora all'appello ben 544 posti. Numero comunque sottostimato se si pensa che con la riapertura dei termini della sesta salvaguardia si aggiungeranno ulteriori domande di accesso ai benefici che attualmente non sono calcolate nell'ultimo report dell'Inps.

Come se ne esce? Lo strumento normativo c'è ed è individuato nella legge di stabilità del 2014 (legge 147/2013) e consente al ministero del Lavoro, di concerto con il ministero dell'economia di utilizzare i risparmi derivanti da altri profili e/o da precedenti salvaguardie per coprire eventuali sottostime numeriche di altri profili, come si verifica nel caso di specie. Si tratta della cd. procedura dei vasi comunicanti che consentirebbe, in pratica, di riconoscere i benefici previdenziali ad un numero di soggetti superiore a quelli previsti nella legge istitutiva (pari a 4.800 unità). 

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La rete dei Comitati degli esodati ha chiesto la creazione di uno strumento che consenta l'uscita di tutti coloro che hanno maturato un diritto a pensione entro il 2018. Nella legge di stabilità previsto l'accantonamento dei risparmi previdenziali dal tetto sulle pensioni d'oro.

Kamsin Una delegazione della Rete dei Comitati degli esodati ha ottenuto lo scorso Giovedì 27 Novembre un incontro informale con la Sottocommissione di Palazzo Madama che ha curato la vicenda degli esodati presieduta dall'On.Parente. Nel corso dell'incontro la delegazione ha avuto modo di evidenziare i termini del dramma "esodati" certificando le decine di migliaia" di lavoratori ancora fuori dalle salvaguardie e ribadito che tutti coloro che hanno perso il lavoro o hanno firmato accordi che lo prevedessero al 31.12.11 e maturano il diritto alla pensione entro il 2018 devono essere salvaguardati. 

Durante l'incontro, guidato da Giuliano Colaci, la Presidente Parente ha evidenziato che la Sottocommissione vuole approfondire il fenomeno e di mettere a punto uno strumento per individuare i "casi individuali" che sono rimasti fuori dando per scontato che le salvaguardie avessero già compreso tutte le categorie finora individuate. Un'altra delegazione ha incontrato il Direttore Generale del Ministero del Lavoro D.ssa Ferrari la quale ha assicurato che il Ministero sta lavorando ad una ipotesi di soluzione definitiva del dramma anche con provvedimenti annuali ed assicurato che per gli "esodati" si sta lavorando a soluzioni previdenziali e non assistenziali. Sulla vicenda al ministero fanno sapere di aver avviato un approfondimento relativo alle problematiche sollevate dalla delegazione con particolare riguardo alle decorrenze, ai lavoratori quindicenni e ai contributori autorizzati ai volontari prima del 20 luglio 2007.

Come già anticipato da pensionioggi.it, peraltro, nella legge di stabilità il Governo ha approvato un emendamento che consente di mantenere nel sistema previdenziale i risparmi che si otterranno dalla norma che pone un tetto alle "pensioni d'oro". Tali risparmi, stimati dall'Inps in oltre 400milioni di euro entro il 2024 (ma il governo è molto cauto sull'entità del gettito derivante dalla norma), potrebbero essere destinate a finanziare nuovi interventi in materia.

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L’istituto di previdenza comunica la disponibilità delle nuove applicazioni per l’acquisizione delle richieste di verifica del diritto a pensione e delle domande di pensione di anzianità o di vecchiaia per la salvaguardia prevista dalla legge 147/2014.

Kamsin "Per anticipare la fase di accertamento dei requisiti di accesso alla pensione ai sensi della sesta salvaguardia, la domanda di verifica del diritto a pensione può essere inoltrata anche dai lavoratori tenuti alla presentazione dell’istanza alle Direzioni territoriali del lavoro". E' quanto ha precisato l'Inps con il messaggio Inps 8838/2014  dello scorso 18 Novembre con il quale l'Istituto sottolinea che tale istanza si aggiunge, e non si sostituisce a quella da presentare alla Direzione territoriale del lavoro.

I lavoratori che per accedere alla sesta salvaguardia devono inviare la domanda alle direzioni territoriali del Lavoro, al fine di accelerare i tempi potranno, pertanto, inoltrare una richiesta anche all’Inps.

Con il messaggio citato l’istituto di previdenza comunica, quindi, in attesa della pubblicazione delle disposizioni operative, la disponibilità delle nuove applicazioni per l’acquisizione delle richieste di verifica del diritto a pensione e delle domande di pensione di anzianità o di vecchiaia per la salvaguardia prevista dalla legge 147/2014. Il nuovo strumento è disponibile online sia per i patronati che direttamente per i cittadini.

La procedura online può essere utilizzata anche per i potenziali salvaguardati che devono essere gestiti solo dall’Inps, cioè quelli in mobilità e gli autorizzati alla contribuzione volontaria - lettere a) e b) dell'articolo 2, comma 1 della legge 147/2014. Nello specifico i lavoratori autorizzati ai versamenti volontari senza versamenti (accreditati o accreditabili) al 6 dicembre 2011, dovranno compilare il pannello “dichiarazioni”, attestante il fatto di non aver, o aver, svolto, alla data del 30 novembre 2013, attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Per le altre categorie valgono le indicazioni già fornite dalla circolare 27/2014.

Le domande inviate saranno visualizzabili nel “fascicolo previdenziale del cittadino” del sito internet dell’Inps, all’interno del menù “prestazioni”, “richieste presentate”.

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