L'Inps ha aggiornato il report delle procedure di monitoraggio dei lavoratori cd. salvaguardati in base ai sei provvedimenti. Sono quasi 100mila le pensioni certificate su un totale di oltre 170 mila posizioni disponibili.

Kamsin Sono 2.814 le pensioni certificate nell'ambito della quinta salvaguardia ed oltre 5800 quelle relative alla quarta salvaguardia. Sono questi, in sintesi, i dati diffusi dall'Inps nel report aggiornato al 27 Ottobre 2014 sulle operazioni di salvaguardia che l'istituto di previdenza sta effettuando. 

Dal report emerge che con riferimento alla prima salvaguardia sono state certificate 64.374 posizioni (a fronte di una capienza di 65mila posti) e che sono state liquidate 41.060 prestazioni.

Numeri ancora relativamente bassi permangono riguardano la seconda salvaguardia: le pensioni certificate sono state solo 16.920 e sono state liquidate 7.514 posizioni su una capienza complessiva di ben 35mila posti (effetto della riduzione disposta con la recente legge 147/2014 che ha tagliato di 20mila posti il contingente originariamente previsto per questa salvaguardia). Si tratta, com'è noto, di lavoratori coinvolti in accordi per la gestione di eccedenze occupazionali con l'utilizzo di ammortizzatori sociali sulla base di accordi stipulati in sede governativa entro il 2011.

Crescono anche le pensioni certificate nell'ambito della terza salvaguardia che conta un numero complessivo di 16.130 soggetti salvaguardabili. L'Inps ha certificato 7.344 pensioni e ne ha liquidate 5.102. Si è in pratica poco sotto la metà, ma in questo caso si deve tener conto che con la legge di Stabilità 2014, il plafond è stato aumentato di 6mila unità a favore dei prosecutori volontari.

Alcune difficoltà emergono invece della quarta salvaguardia, su 5mila posizioni disponibili (effetto anch'essa di una riduzione di 4mila unità disposta con la legge 147/2014), l'Inps ha certificato 5.815 pensioni, un numero superiore al plafond disponibile per legge. Nell'ambito, infatti, dei lavoratori che hanno fruito dei permessi della legge 104/92 per assistere disabili l'Inps ha certificato oltre 4.800 aventi diritto a fronte di soli 2.500 posti disponibili.

Nella quinta salvaguardia, invece, sono state certificate 2.814 prestazioni e liquidate 1.499 pensioni a fronte di 23mila posti disponibili

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L'Inps pubblica il messaggio attuativo. Si completa il quadro che consentirà ad ulteriori 32.100 lavoratori di mantenere le regole di pensionamento previgenti all'entrata in vigore della Riforma Fornero.

Kamsin L'Inps ha pubblicato oggi il messaggio 8881/2014 con cui regola le modalità attuative per l'accesso alla salvaguardia di cui alla legge 147/2014 (cd. sesta salvaguardia). 

Il provvedimento ricorda che i benefici della salvaguardia in parola sono riconosciuti nel limite di 32.100 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l’anno 2014, 218 milioni di euro per l’anno 2015, 378 milioni di euro per l’anno 2016, 355 milioni di euro per l’anno 2017, 303 milioni di euro per l’anno 2018, 203 milioni di euro per l’anno 2019, 128 milioni di euro per l’anno 2020, 49 milioni di euro per l’anno 2021 e 4 milioni di euro per l’anno 2022.

I profili di tutela ammessi alla salvaguardia sono i seguenti:

Lavoratori collocati in mobilità (art. 2, comma 1, lettera a) - Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 5.500 unità. Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero - anche mediante il versamento di contributi volontari - entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (art. 2, comma 1, lettera b) - Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 12.000 unità. Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione di cui all’articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di seguito indicati:

1)   Articolo 1, comma 194, lettera a), legge n. 147 del 2013

Lavoratori autorizzati alla  prosecuzione  volontaria  della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i  quali  possano  far valere almeno un contributo volontario  accreditato  o  accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

2)   Articolo 1, comma 194, lettera f), legge n. 147 del 2013

Lavoratori autorizzati alla  prosecuzione  volontaria  della contribuzione anteriormente  al  4  dicembre  2011,  ancorché  al  6 dicembre 2011 non abbiano  un  contributo  volontario  accreditato  o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno  un contributo accreditato derivante da  effettiva  attività  lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre  2013  e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività  lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

I lavoratori in parola possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2016.

Lavoratori cessati in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo e per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (art. 2, comma 1, lett. c) - Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 8.800 unità.  Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori cessati in virtù di accordi o per risoluzione unilaterale di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di seguito indicati.

1)   Articolo 1, comma 194, lettera b), legge n. 147 del 2013

Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

2) Articolo 1, comma 194, lettera c), legge n. 147 del 2013

Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

3) Articolo 1, comma 194, lettera d), legge n. 147 del 2013

Lavoratori  il  cui  rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto,  successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a  rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

I lavoratori in parola possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2016.

Lavoratori in congedo o fruitori di permessi (art. 2, comma 1, lett. d) - Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 1.800 unità. Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, vale a dire i lavoratori che, nel  corso  dell'anno  2011,  risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  e  successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi  dell'articolo  33, comma  3,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  e   successive modificazioni.

I lavoratori in parola possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2016.

Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro (art. 2, comma 1, lett. e) - Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 4.000 unità. Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, vale a dire entro il 6 gennaio 2016.

Presentazione delle domande - I lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b) (soggetti in mobilità e prosecutori volontari), devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola all’INPS entro il 5 gennaio 2015.  Al riguardo, l'Inps precisa che la presentazione delle istanze potrà avvenire on line sul sito www.inps.it, sia da parte dei patronati che dei cittadini.
 
Con successivo messaggio di prossima pubblicazione verranno fornite specifiche istruzioni relative ai prodotti informatici appositamente istituiti. Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.

I lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, lettere c), d) ed e) (soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo o fruitori di permessi, con contratto a tempo determinato) devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio entro il 5 gennaio 2015, secondo le modalità definite dalla Circolare Ministero del Lavoro 7/2014.

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L'Inps precisa che i lavoratori rimasti esclusi dalla quarta salvaguardia non dovranno presentare nuovamente domanda per l'ammissione ai benefici.

Kamsin "I lavoratori che hanno già presentato istanza di accesso al beneficio previsto per 2.500 lavoratori di cui all’art. 11 bis della legge n. 124 del 2013 (c.d. quarta salvaguardia), in possesso di un provvedimento di accoglimento della competente DTL e rimasti esclusi dal contingente numerico, non devono presentare una nuova istanza per accedere ai benefici della salvaguardia in parola". E' quanto ha precisato l'Inps con il messaggio 8881/2014 con il quale l'istituto ha comunicato le modalità attuative della sesta salvaguardia (legge 147/2014). 

L’Istituto, precisa il messaggio, provvederà ad individuare d’ufficio i soggetti aventi diritto a rientrare nel nuovo contingente di n. 1800 unità previsto dalla salvaguardia di cui alla legge n. 147 del 2014. Interessati dalla precisazione in parola sono quei lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Il criterio ordinatorio delle domande per i lavoratori in parola resta quello adottato in occasione delle precedenti salvaguardie della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile di vecchiaia o anzianità (cfr: messaggio inps 522/2014). Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione, connesso ai limiti finanziari,  l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire del beneficio in argomento.

L'Inps precisa, altresì, che l’inoltro ai soggetti beneficiari della salvaguardia di cui alla legge n. 147 del 2014 delle lettere attestanti il diritto ad accedere a pensione in salvaguardia non avverrà prima del 5 gennaio 2015, termine di scadenza previsto per la presentazione delle istanze.

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Pubblicato sul sito del Senato il report al 27 Ottobre delle procedure di salvaguardia per i lavoratori cd. esodati. Salgono a quasi 100mila le pensioni certificate su un totale di oltre 170 posizioni disponibili. 56mila le pensioni liquidate.

Kamsin Sono 2.814 le pensioni certificate nell'ambito della quinta salvaguardia ed oltre 5800 quelle relative alla quarta salvaguardia. Sono questi, in sintesi, i dati diffusi dall'Inps nel report aggiornato, al 27 Ottobre 2014, sulle operazioni di salvaguardia che l'istituto di previdenza sta effettuando. 

Dal report emerge che con riferimento alla prima salvaguardia sono state certificate 64.374 posizioni (a fronte di una capienza di 65mila posti) e che sono state liquidate 41.060 prestazioni.

Numeri ancora relativamente bassi permangono riguardano la seconda salvaguardia: le pensioni certificate sono state solo 16.920 e sono state liquidate 7.514 posizioni su una capienza complessiva di ben 35mila posti (effetto della riduzione disposta con la recente legge 147/2014 che ha tagliato di 20mila posti il contingente originariamente previsto per questa salvaguardia). Si tratta, com'è noto, di lavoratori coinvolti in accordi per la gestione di eccedenze occupazionali con l'utilizzo di ammortizzatori sociali sulla base di accordi stipulati in sede governativa entro il 2011.

Crescono anche le pensioni certificate nell'ambito della terza salvaguardia che conta un numero complessivo di 16.130 soggetti salvaguardabili. L'Inps ha certificato 7.344 pensioni e ne ha liquidate 5.102. Si è in pratica poco sotto la metà, ma in questo caso si deve tener conto che con la legge di Stabilità 2014, il plafond è stato aumentato di 6mila unità a favore dei prosecutori volontari.

Alcune difficoltà emergono invece della quarta salvaguardia, su 5mila posizioni disponibili, l'Inps ha certificato 5.815 pensioni, un numero superiore al plafond disponibile per legge. Nell'ambito, infatti, dei lavoratori che hanno fruito dei permessi della legge 104/92 per assistere disabili l'Inps ha certificato oltre 4.800 aventi diritto a fronte di soli 2.500 posti disponibili.

Nella quinta salvaguardia, invece, sono state certificate 2.814 prestazioni e liquidate 1.499 pensioni a fronte di 23mila posti disponibili

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Lo stesso Istituto di previdenza ha tuttavia quantificato in oltre 49mila i lavoratori esodati non salvaguardati con gli attuali sei provvedimenti di tutela.

Sul web si scatena l'allarme dopo l'audizione avvenuta ieri in Commissione Lavoro del Senato dei vertici dell'Inps, il Commissario Straordinario Tiziano Treu e il Direttore Generale Mauro Nori, in cui è stato precisato che le operazioni di salvaguardia sono praticamente concluse e che tutti gli esodati sono stati salvaguardati. La redazione di pensionioggi.it è stata raggiunta da decine di mail di lettori profondamente arrabbiati e allo stesso tempo delusi dalla notizia. 

Kamsin La posizione dell'Inps non giunge, però, a sopresa. Già a fine settembre era stato infatti approvato un ordine del giorno dalla Commissione Lavoro di Palazzo Madama condiviso praticamente da tutti i gruppi di maggioranza in occasione dell'approvazione della sesta salvaguardia. Il provvedimento impegnava il governo a non utilizzare più lo strumento pensionistico per risolvere i problemi occupazionali nella fascia dei cinquantenni e sessantenni e ad attivare invece di insieme di misure per la promozione dell'invecchiamento attivo sulle quali, "l'Italia è ancora l'anno zero".

E' facile, tuttavia, smentire le osservazioni dell'Inps. Lo scorso 15 ottobre, nel corso di un atto di sindacato ispettivo promosso dal Partito Democratico, è stato chiesto all'Inps ed al Ministero del lavoro di quantificare quanti sarebbero i lavoratori rimasti esclusi dalle attuali sei salvaguardie con maturazione della decorrenza del trattamento pensionistico, calcolato secondo le vigenti regole, entro il 6 gennaio 2019. Ebbene, secondo i dati diffusi dal Sottosegretario al Lavoro, Luigi Bobba (Pd), sarebbero oltre 49mila i lavoratori rimasti esclusi dalle attuali sei salvaguardie. E parliamo sempre di lavoratori che hanno cessato il rapporto entro il 2011, prima della Riforma Fornero. Ciò dovrebbe quantomeno aprire gli occhi sul problema. Se poi non lo si vuole affrontare, in quanto a livello politico manca l'assenso, basta dirlo. 

L'indicazione, peraltro, si pone in contrasto con quanto affermato nei mesi scorsi dal Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, il quale, al momento dell'adozione della sesta salvaguardia, aveva indicato la possibilità di interventi strutturali da inserire nella legge di stabilità per dare una risposta a quelle tante e diverse situazioni, non definibili tecnicamente come esodati, ma che rappresentano persone che perdono o hanno perso il lavoro e che con gli ammortizzatori non arrivano raggiungere la pensione.

Queste misure, che avrebbero dovuto essere predisposte già con la presente legge di stabilità, sono ancora in fase istruttoria presso il Ministero del Lavoro ed è praticamente scontato che saranno rinviate dati gli strettissimi margini di manovra che il governo ha con l'attuale finanziaria.

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L'Inps ha chiarito che il termine di pagamento del trattamento di fine servizio per i lavoratori salvaguardati nel pubblico impiego è soggetto alle regole generali attualmente vigenti.

La salvaguardia disposta dal decreto legge 201/2011 e da successive norme per  particolari categorie di lavoratori, consistendo nella conservazione delle regole di accesso alla pensione precedenti il 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della riforma Monti Fornero), non ha alcun effetto diretto sui termini e le modalità di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto per i lavoratori che accedono alla salvaguardia. E' quanto ha precisato l'istituto con il messaggio Inps 8680/2014 del 12 novembre 2014.

Kamsin L'Inps ricorda, pertanto, che i termini di pagamento del TFS per i lavoratori salvaguardati sono quelli vigenti nel regime generale e conseguentemente, qualora non operi alcuna deroga all’applicazione della disciplina generale, si deve tener conto della causa e della data di cessazione dal servizio ai fini dell’applicazione del corretto termine di pagamento secondo le istruzioni diramate con la circolare Inps 73/2014.

"Per esempio, se la cessazione del rapporto di lavoro e la  maturazione del diritto a pensione sono intervenuti dopo il 31  dicembre 2011 e prima del raggiungimento del limite di età ordinamentale, la prestazione non può essere messa in pagamento prima di 24 mesi,  nulla rilevando la circostanza che il pensionamento è avvenuto con 40 anni di anzianità contributiva". 

La questione interessa soprattutto i lavoratori del pubblico impiego che fruiscono dei congedi e dei permessi di cui alla legge 104/1992 (2500 in quarta salvaguardia ed altri 1800 lavoratori in sesta salvaguardia). In altri termini, secondo la disciplina generale, tali lavoratori, riceveranno il pagamento dell'indennità di buonuscita, dopo 24 mesi dalla data di dimissioni volontarie. Scaduti questi termini, l’istituto ha l'onere di porre in pagamento la prestazione entro 3 mesi pena il pagamento degli interessi. Nei casi di risoluzione da parte della pubblica amministrazione e/o di raggiungimento del limite ordinamentale (65 anni) i termini vengono accorciati a 12 mesi.

Per importi superiori a 50mila euro ma inferiori a 100mila euro il pagamento sarà frazionato secondo quanto previsto dalla legge 147/2013. L'erogazione avverrà in due rate di cui la prima erogata con i termini sopra citati e la seconda trascorsi ulteriori 12 mesi. Se la prestazione dovesse risultare superiore a 100mila euro, l'erogazione avverrà in tre rate con l'ultima rata pagata dopo ulteriori 12 mesi dalla seconda erogazione.

Si ritiene, peraltro, che i dipendenti che grazie alla salvaguardia riescano a conseguire un diritto a pensione entro il 2013 i frazionamenti di 50mila e 100mila siano portati rispettivamente a 90mila e 150mila euro.

La precisazione, dunque, sgombra il campo dai dubbi circa la possibilità che anche i salvaguardati fossero soggetti allo slittamento del pagamento del TFS previsto dalla Circolare Inps 79/2014 in favore dei lavoratori soprannumerari ai sensi del Dl 95/2012, ipotesi che è stata, smentita, per l'appunto dall'Inps.

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