Bernardo Diaz

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Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

L'opzione sarà  preclusa ai lavoratori del pubblico impiego e ai lavoratori domestici e del settore agricolo. Chi opera per la liquidazione mensile del TFR sarà vincolato alla sua decisione fino alla scadenza del triennio.

Kamsin Via libera definitivo all'anticipo del TFR in busta paga. Entra oggi in vigore il Dpcm 29/2015 con il quale i lavoratori dipendenti del settore privato potranno richiedere di percepire in busta paga, come parte integrativa della retribuzione, le quote maturande del TFR (il cd. Quir).

La scelta può essere effettuata da tutti i dipendenti di datori di lavoro privati, i quali abbiano una anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro di almeno 6 mesi ad esclusione però dei lavoratori domestici e del settore agricolo. Una volta effettuata la scelta il vincolo sarà triennale ed irrevocabile, il vincolo durerà infatti sino al 30 Giugno 2008.

La domanda. Basterà una semplice richiesta all'ufficio del personale della propria azienda (qui il fac-simile del modulo per la domanda) e quel tesoretto che di solito si riscuote al pensionamento o che è stato dirottato al fondo pensione, andrà ad aumentare lo stipendio di ogni mese per un arco di tre anni.

Una volta che il datore di lavoro ha accertato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa per il lavoratore, l'erogazione della Quir sarà operativa dal mese successivo a quello di formalizzazione dell'istanza (quindi se si fa domanda ad aprile la prima tranche sarà corrisposta dal 1° maggio), fino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 o a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente.Nelle aziende che hanno meno di 50 dipendenti e che accederanno al finanziamento garantito dal Fondo di garanzia Inps, la liquidazione mensile del Tfr avverrà dal terzo mese successivo a quello dell'istanza; per chi fa domanda ad aprile, ad esempio, l'erogazione avverrà a luglio.

Il Calcolo. Per il calcolo, la Quir è pari alla misura integrale della quota maturanda del Tfr determinata in base alle disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile, al netto del contributo previsto dalla legge 297/1982. L'importo così determinato è assoggettato a tassazione ordinaria, non è imponibile ai fini previdenziali e usufruisce delle misure compensative dettate dal Dlgs 252/2005 (esonero del versamento al Fondo di garanzia per il Tfr). Per i lavoratori ai quali si liquida mensilmente la Quir, non valgono gli obblighi di versamento del Tfr alle forme pensionistiche complementari e al fondo di Tesoreria Inps.

La Tassazione - L'operazione comporterà tuttavia che tali somme saranno soggette a tassazione ordinaria, con applicazione dell'aliquota marginale Irpef e delle addizionali, mentre sull'importo erogato a fine rapporto a titolo di TFR avrebbe subito la tassazione separata, che è una tassazione Irpef (escluse addizionali) agevolata in quanto si tiene conto del fatto che la somma è maturata nel corso del rapporto a fronte di un'erogazione differita al momento della cessazione.

Da un punto di vista reddituale inoltre la misura dovrebbe comportare diversi effetti per il lavoratore. Infatti le elargizioni saranno cumulate con il reddito del periodo d'imposta che quindi, come già anticipato, sarà tassato in modo ordinario, incidendo altresì sulla determinazione delle detrazioni d'imposta, degli assegni familiari e dell'ISEE. La somma sarà tuttavia esclusa dal reddito complessivo valutabile ai fini della percezione del bonus di 80 euro, anch'esso confermato nella legge di stabilità. Il TFR in busta paga inoltre non sarà soggetto a contribuzione previdenziale.

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L'opzione sarà  preclusa ai lavoratori del pubblico impiego e ai lavoratori domestici e del settore agricolo. Chi opera per la liquidazione mensile del TFR sarà vincolato alla sua decisione fino alla scadenza del triennio.

Kamsin Operazione TFR in busta paga ai nastri di partenza. Dal prossimo 3 aprile i lavoratori dipendenti (con eccezione dei dipendenti pubblici) potranno chiedere l'anticipo della liquidazione (pari al 6,91 per cento della retribuzione lorda) con lo stipendio secondo quanto previsto dal Dpcm 29/2015. L'operazione, prevista dalla legge di stabilità 2015 per aiutare i consumi, deve essere valutata attentamente perché è irreversibile (una volta esercitata l'opzione si resta vincolati sino al 30 Giugno 2018) e può essere penalizzante dal punto di vista fiscale e previdenziale.

Per chi presenterà la domanda ad aprile, l'erogazione della quota integrativa della retribuzione (Quir), partirà dal 1° maggio, cioè dal mese successivo alla presentazione dell'istanza. Tempi piu' lunghi per i dipendenti delle aziende con meno di 50 dipendenti, che accedono al finanziamento con la garanzia dello stato: costoro dovranno attendere 3 mesi dalla formalizzazione dell'istanza. Pertanto, chi fa domanda ad Aprile, otterrà la liquidazione della prima rata dal 1° luglio.  

Hanno diritto alla liquidazione anticipata del TFR tutti i dipendenti privati, con eccezione degli statali, che abbiano una anzianità aziendale di almeno 6 mesi di servizio. E' escluso il personale domestico, i lavoratori agricoli, dipendenti da aziende sottoposti a procedure concorsuali, o che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano di risanamento economico. Esclusi, inoltre, i dipendenti in cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga.

La Tassazione - L'operazione comporterà tuttavia che tali somme saranno soggette a tassazione ordinaria, con applicazione dell'aliquota marginale Irpef e delle addizionali, mentre sull'importo erogato a fine rapporto a titolo di TFR avrebbe subito la tassazione separata, che è una tassazione Irpef (escluse addizionali) agevolata in quanto si tiene conto del fatto che la somma è maturata nel corso del rapporto a fronte di un'erogazione differita al momento della cessazione.

 

 

Di conseguenza, immaginando una aliquota marginale media del 27 per cento, per ogni 100.000 euro corrisposti ai dipendenti lo Stato chiederà 27mila euro di imposte. A guadagnarci dunque, oltre che i lavoratori, sarà soprattutto lo Stato considerato infatti che se il TFR restasse in azienda, o venisse trasferito alla tesoreria dell'Inps o alla previdenza complementare, le entrate dello Stato si attesterebbero ad un livello molto più basso.

Ad essere colpiti saranno anche i fondi pensione. Questi rischiano di perdere una delle piu' importanti fonti di introiti costitutiti proprio dal TFR trasferito dai lavoratori dipendenti.

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E' stata pubblicata in Gazzetta la legge 19/2015 che sposta al 31 marzo il termine per saldare l'Imu sui terreni montani relativa all'anno 2014. Confermate le regole di esenzione per i terreni totalmente montani.

Kamsin E' stata pubblicata in Gazzetta la legge 19/2015 che converte il decreto legge 4/2015 in materia di esenzione imu per i terreni montani. Con la definitiva entrata in vigore del provvedimento i contribuenti che devono ancora versare l’Imu 2014 sui terreni avranno tempo sino al 31 marzo per effettuare il pagamento del tributo, la cui scadenza era fissata lo scorso 10 febbraio,  senza incappare in sanzioni e interessi.

Per quanto riguarda il versamento, ricordiamo innanzitutto chi è tenuto a presentarsi alla cassa. Al riguardo, il provvedimento ha abbandonato il criterio altimetrico introdotto dal dm 28 novembre 2014, che aveva suddiviso i comuni in tre fasce (fino a 280 metri, fra 281 e 600 metri e oltre i 600 metri) in base all’altitudine del centro. Il nuovo regime, invece, modula le esenzioni a seconda che gli enti siano riconosciuti come totalmente o parzialmente montani, tassando sempre e comunque i terreni ubicati in municipi non montani. Per capire quale caso si rientra occorre accedere al sito dell’Istat e verificare il codice riportato nella colonna «R» rubricata «comune montano», che potrà essere «T» (totalmente montano), «P» (parzialmente montano), «NM» (non montano).

Nel primo caso (comuni totalmente montani), l’Imu non è dovuta (e, se versata nel 2014, può essere chiesta a rimborso). Nel secondo caso (comuni parzialmente montani), sono esenti solo i terreni afferenti a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agri- cola (Iap). L’esenzione spetta anche nel caso di concessione degli stessi terreni in comodato o in affitto ad altri coltivatori diretti e Iap, purché il concedente abbia egli stesso la medesima qualifica. Nel terzo caso (comuni non montani), tutti i terreni sono assoggettati al prelievo.

Per il 2014, tuttavia, restano valide tutte le esenzioni previste dal dm di novembre, anche se non confermate dal provvedimento successivo. Quindi non devono versare l’Imu 2014: a) i terreni agricoli (anche non coltivati) ubicati i comuni con altitudine superiore a 600 metri (anche se non inclusi nell’elenco Istat); b) i terreni agricoli (anche non coltivati) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali ubicati i comuni con altitudine tra 281 e 600 metri (anche se non inclusi nell’elenco Istat); c) i terreni agricoli (anche non coltivati) concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali ubicati i comuni con altitudine tra 281 e 600 metri (anche se non inclusi nell’elenco Istat).

Le regole per la determinazione dell'imposta. Non sono invece mutate le regole per la determinazione di quanto si deve pagare. La base imponibile si ottiene applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 130, che scende a 75 per i coltivatori diretti e gli Iap. A favore di questi ultimi, inoltre, è prevista una franchigia di 6 mila euro e una riduzione per scaglioni sull’eccedenza fino a 32 mila euro. Quanto all’aliquota, infine, per il 2014 si applica quella «di base» stabilita dalla legge (7,6 per mille), salvo che l’ente non abbia approvato una specifica aliquota per i terreni. La stessa aliquota dovrà essere utilizzata per calcolare l’acconto 2015, mentre per il saldo si dovrà tenere conto delle eventuali decisioni assunte dai sindaci nei prossimi mesi.

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Il Gruppo Sel presenta una proposta di legge alla Camera per tutelare i lavoratori che assistono da oltre dieci anni familiari disabili con oltre il 100% di invalidità.

Kamsin Introdurre, per il triennio 2015-2017, in via sperimentale la possibilità di accedere alla pensione con 60 anni e 20 anni di contributi per i lavoratori sia del settore privato che del settore pubblico che si sono dedicati ad assistere in via continuativa un familiare disabile al 100% per almeno dieci anni. E' quanto prevede il ddl 2918 (vai al testo del disegno di legge) a firma dei deputati Melilla e Nicchi di Sinistra Ecologia e Libertà depositato ieri in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati.

Tra gli obiettivi del ddl c'è l'introduzione di un'apposita tutela previdenziale per quei lavoratori che si prendono cura 24 ore su 24 di un familiare gravemente disabile, i cosiddetti caregiver, una figura che - fanno notare i firmatari - non è adeguatamente ricompensata e riconosciuta nonostante rappresenti un tassello fondamentale nel tessuto sociale dell'intera comunità. Del resto - ricordano da Sel - oltre agli oneri psicologici di chi sostiene l'onere della cura di un disabile, si aggiunge, molto spesso, anche la difficoltà economica derivante dall'esigenza di dover provvedere con propri mezzi alla copertura della spesa per l'aiuto di persone esterne al nucleo familiare, laddove i servizi socio-assistenziali non riescono a coprire in toto le pressanti esigenze richieste dal caso specifico. Per i motivi esposti - concludono i promotori del provvedimento - non è pertanto più eludibile introdurre nel nostro sistema giuridico alcune nuove disposizioni che consentano il pensionamento anticipato per coloro che assistono familiari gravemente disabili, aventi cioè una invalidità non inferiore al 100 per cento, con necessità, quindi, di assistenza continua poiché non in grado di compiere i normali atti quotidiani della vita.

Nel ddl si precisa, inoltre, che il diritto al pensionamento anticipato può essere goduto da un solo familiare (coniuge, persona stabilmente convivente, genitore, fratello, sorella o figlio) che abbia convissuto con la persona per almeno dieci anni per ciascuna persona disabile presente all'interno del nucleo familiare. Il beneficio, inoltre, sarebbe riconosciuto a condizione che il familiare disabile non sia stato ricoverato a tempo pieno in modo continuativo in un istituto specializzato, nei dieci anni, ovvero non risulti stabilmente ricoverato a tempo pieno, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in un istituto specializzato. Le coperture, pari a circa 750 milioni di euro sino al 2023, sono individuate ricorrendo ad un aumento dell'accisa su birra, prodotti alcolici intermedi e alcool etilico. 

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E' stato approvato l'emendamento che affida all'Inps il controllo sulle assenze dei pubblici dipendenti. Via libera anche alla riforma della responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici.

Kamsin Ok al passaggio delle visite fiscali dalle Asl all'Inps per garantire maggiore efficienza dei controlli. E' stato approvato dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato l'emendamento del relatore Giorgio Pagliari (Pd) 13.500 che attribuisce al Governo la delega per riorganizzare "le funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l'effettività del controllo, con attribuzione della relativa competenza all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale". 

Con l'emendamento passa anche la delega al Governo per la semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e  di premialità, nonché dei relativi soggetti e delle relative procedure. In particolare si prevede l'introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare "finalizzate ad accelerare, rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare".

Disabili: maggiori tutele per il rispetto delle quote di riserva

Passa anche un emendamento presentato dai Senatori Morra e Maturani (13.43) per garantire una piu' efficace adempimento degli obblighi di inserimento al lavoro di persone con disabilità come disposte dalla legge 68/1999 (le cd. quote di riserva). Si prevede in particolare la nomina, da parte delle pubbliche amministrazioni con più di 200 dipendenti, di un responsabile dei processi di inserimento dei disabili e l'obbligo di trasmissione annuale da parte delle pubbliche amministrazioni ai Ministeri della semplificazione e della pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali oltre che al Centro per l'impiego territorialmente competente, della comunicazione relativa alle scoperture di posti riservati ai lavoratori disabili, e successiva dichiarazione relativa a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente. 

Concorsi: valorizzati anche coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile

Nelle procedure concorsuali pubbliche saranno previsti, poi, meccanismi di "valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno".

Sempre sui i concorsi passa un emendamento che prevede "la predisposizione di strumenti volti a garantire l'effettiva segretezza dei temi d'esame fino allo svolgimento delle relative prove, di misure di pubblicità sui temi di concorso e di forme di preselezione dei componenti delle commissioni".

Segretari Comunali: Pagliari conferma l'abolizione

Partita rinviata invece sulla riforma della dirigenza e sui segretari comunali. Il relatore, pur essendo disponibile ad approvare alcune modifiche, ha comunque confermato la volontà di abolire la figura attribuendo a un dirigente il compito di controllo della legalità dell'azione amministrativa e prevedendo che coloro attualmente iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali siano inseriti nelle fasce professionali A e B del ruolo unico della dirigenza degli enti locali. Verrebbe previsto, inoltre, l'obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa. Nel caso dei comuni di minori dimensioni, la funzione di direzione apicale dovrà essere svolta in forma associata. Inoltre, in sede di prima applicazione del decreto attuativo, e per un periodo non superiore a tre anni, l'incarico dovrà essere conferito ai segretari comunali già iscritti nel relativo albo, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. 

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