Bernardo Diaz

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Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

L'ex Ministro del Lavoro rilancia due progetti per il 2015 che anticipano di alcuni anni l'età pensionabile. Sullo sfondo resta l'incognita Referendum indetto dalla Lega su cui si pronuncerà il 14 Gennaio la Consulta.

Kamsin "C'è la possibilità di mettere mano alla Riforma Fornero". A dirlo è ancora una volta l'ex ministro del Lavoro Cesare Damiano dalla pagine del suo Blog supportato da un nutrito gruppo di parlamentari del Pd tra cui Maria Luisa Gnecchi. 

Il Presidente della Commissione Lavoro della Camera rilancia due proposte per introdurre un nuovo canale di uscita dal mondo dal lavoro, simile nei fatti, alla vecchia pensione di anzianità.

La prima, la cd. pensione flessibile, è quella di introdurre un meccanismo che permetta di lasciare il lavoro anche a 62 anni di età e 35 di contributi, sia pure con una penalità dell'8% che si riduce fino a azzerarsi se si va via al raggiungimento della normale età pensionabile, cioè 66 anni. Ma se si resta piu' a lungo sul lavoro, cioè oltre i 66 anni, l'assegno crescerà sino all'8%. Il progetto prevede anche la possibilità di uscita a 41 anni di contribuzione a prescindere dall'età (abbassando di fatto gli attuali requisiti contributivi necessari per ottenere la pensione anticipata).

L'altra proposta, alternativa alla prima, è di reintrodurre le quote, come accadeva per la vecchia pensione di anzianità: la soglia verrebbe però fissata a quota 100 (come somma di età e contributi: 62 anni e 38 anni di contributi, 61 anni e 39 di contributi o anche 60 anni e 40 di contributi) ma non ci sarebbero penalizzazioni.

"Il Governo non può nuovamente eludere il problema" sostiene Damiano. "Ci lamentiamo dell'aumento dell'occupazione degli anziani e della diminuzione di quella dei giovani mentre, senza colpo ferire, dal 2016 l'aspettativa di vita aumenterà di altri 4 mesi. Per intenderci: da quella data si andrà in pensione di vecchiaia con 66 anni e 7 mesi e di anzianità con 42 e 10 mesi se uomini e 41 e 10 mesi se donne. Intanto, il 14 gennaio prossimo la Corte Costituzionale deciderà sul referendum promosso dalla Lega che si propone di abrogare la legge Fornero» conclude Damiano.

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Zedde

Il Bonus da' diritto ad un assegno di 960 euro all'anno per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 al 31 Dicembre 2017 se l'Isee familiare non supera i 25 mila euro. Il beneficio raddoppia se l'indicatore resta sotto i 7 mila euro.

Kamsin La legge di stabilità introduce una misura per incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno. Si tratta del cd. bonus bebè. Il comma 125 dell'articolo unico della 190/2014 introduce, infatti, che per ogni bambino nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017 un assegno pari ad 80 euro al mese, da erogare fino al compimento del terzo anno di età oppure di ingresso in famiglia (nel caso si tratti di un bambino adottato) a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente il beneficio sia in una condizione economica corrispondente ad valore Isee, l'indicatore della situazione economica equivalente, non superiore a 25 mila euro annui.

L'assegno raddoppia passando dunque da 960 a 1920 euro all'anno qualora la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza ai fini Isee risulti non superiore a 7 mila euro annui.
Il beneficio potrà essere richiesto dei cittadini italiani di uno Stato dell'Unione Europea nonché dei cittadini di Stati extra comunitari in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, residenti in Italia.

Le modalità di erogazione del beneficio saranno stabilite entro fine gennaio con un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute dell'economia e delle finanze. L'ente erogatore sarà l'Inps che dovrà anche provvedere al monitoraggio mensile dell'utilizzo dei fondi stanziati. La legge prevede, inoltre, che le somme in parola non concorreranno alla determinazione dei limiti di reddito complessivo ai fini del riconoscimento del bonus degli 80 euro al mese stabilito nella legge di stabilità 2015.

La manovra dispone, inoltre, un ulteriore stanziamento di 45 milioni di euro in favore dei nuclei familiari con un numero di quattro o più figli minori in possesso di una condizione economica disagiata corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 8500 euro annui, come contributo alle spese per il mantenimento dei figli tramite la corresponsione di buoni per l'acquisto di beni e servizi. Anche in tal caso l'attuazione della misura sarà demandata ad un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro, di concerto con l'economia.

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Potranno fruire del credito coloro che, nel 2015, riceveranno un reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, compreso tra 8.145 e 24mila euro, mentre per i dipendenti che avranno un reddito che supererà i 24mila ma fino a 26mila euro è previsto un dècalage

Kamsin La legge di stabilità 2015 taglia il traguardo e con essa il bonus di 80 euro che ora diventa definitivo.  L'esecutivo ha infatti deciso di confermare lo sgravio Irpef in vigore da maggio a beneficio delle buste paga di 10 milioni di dipendenti e di affiancarvi, peraltro, una misura a sostegno delle mamme che, rientrando all'interno di determinati parametri, faranno un figlio a partire dal 1˚ gennaio prossimo.

Resterà, dunque, anche per il 2015, quel bonus monetario, avviato dalla scorsa primavera, per tutti i i lavoratori dipendenti che possono vantare un reddito annuo lordo sino a 26mila euro composto da redditi di lavoro dipendente o da redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative; indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità; somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale; redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; remunerazioni dei sacerdoti; prestazioni pensionistiche, comunque erogate, dai fondi di previdenza complementare; compensi per lavori socialmente utili).

Nella determinazione del reddito si può escludere, comunque, quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, le somme percepite dal lavoratore a titolo di incremento della produttività e che scontano un'imposta sostitutiva del 10%; l'eventuale liquidazione in busta paga del trattamento di fine rapporto (cio' l'anticipo del TFR in busta paga) introdotta (dalla medesima legge di stabilità), in via sperimentale per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018.

Restano, tuttavia, esclusi i contribuenti con l’imposta lorda Irpef minore o uguale alla sola detrazione da lavoro (cioè circa 3 milioni di lavoratori che hanno redditi inferiori a 8.145 euro, i cd. incapienti), i pensionati e le partite Iva.

La distribuzione del beneficio è variabile a seconda del reddito complessivo Irpef del lavoratore dipendente. In particolare, il bonus è 0 se il reddito, appunto, è inferiore a 8.145 euro, mentre per i redditi compresi tra 8.145 e 24 mila euro (circa 10 milioni di contribuenti) si arriva fino a un beneficio annuo massimo di 960 euro. Superata la soglia dei 24 mila euro, il bonus decresce, attraverso un decalage, fino ad azzerarsi a 26 mila euro. Un' area, quest'ultima, nella quale navigano 1,3 milioni di lavoratori.

Dal punto di vista operativo, il bonus, rapportato al periodo di paga, è attribuito automaticamente dai sostituti d'imposta ed è successivamente recuperato tramite compensazione; solo per gli enti pubblici e per le amministrazioni dello Stato è stata riconosciuta la possibilità di recuperare il bonus tramite una riduzione delle ritenute e dei contributi previdenziali.

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Arriva un credito d’imposta con un tetto di 80 milioni di euro per Casse previdenziali (del 6%) e Fondi pensione (del 9%), se decideranno di investire in economia reale, al fine di compensare l’aumento della tassazione, rispettivamente al 26 e al 20%.

Kamsin La legge di stabilità prevede un incremento della tassazione dei redimenti maturati dai fondi pensione e dalle Casse previdenziali private con effetto, almeno in parte, retroattivo. Rispetto ai primi viene innalzata l'aliquota di tassazione dall'11 al 20% (l'aliquota resta al 12,5% se si tratta di titoli di Stato, italiani e white list) mentre per le Casse Professionali si passa dal 20 al 26%. La maggiore imposta verrà, però, in parte restituita sotto forma di credito d'imposta a chi sostiene investimenti a medio e lungo termine che verranno fatti in economia reale, sull'intero mercato europeo, per finanziare interventi mirati come ad esempio sul welfare o alla riqualificazione di immobili.

Si chiude, pertanto, con questa correzione la partita fiscale sui fondi pensione e le Casse di previdenza giocata nella Stabilità 2015. Con un limite. Il tetto di spesa previsto per il credito di imposta alle Casse previdenziali e ai Fondi pensione che decideranno di sostenere l'economia italiana investendo in progetti infrastrutturali si ferma a 80 milioni, per ora. Si tratta di una dote annua, che scatta dal 2016 e il cui utilizzo sarà monitorato con criteri fissati nello stesso decreto ministeriale che indicherà gli investimenti infrastrutturali di destinazione. Raggiunto il limite stabilito si chiuderà il rubinetto del credito d'imposta.

Il Credito d'imposta - Il credito d'imposta, precisa la legge, si potrà effettuare solo l'anno successivo all'investimento infrastrutturale previsto e si agirà su due canali. Per le Casse, verrà riconosciuto come differenziale tra l'ammontare delle ritenute d'imposta sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi finanziari dichiarati e certificati e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%.

Per i fondi pensione, verrà riconosciuto per un importo pari al 9% del risultato netto maturato assoggettato all'imposta sostitutiva. Il credito di imposta per i fondi non concorrerà alla formazione del risultato netto maturato e, ai fini della formazione delle prestazioni previdenziali, andrà a incrementare la parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta.

In pratica a fronte di un reddito pari a 100 e ad una ritenuta applicata di 26 (20 per i fondi pensione) il credito d'imposta utilizzabile in compensazione a decorrere dal 1° gennaio 2016 sara pari a 6 euro (9 euro per i fondi pensione). Lo "sconto" fiscale, però, potrà essere ottenuto solo a partire dal 2016 tramite la compensazione del credito d'imposta nel modello F24.

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L'aumento figurativo ai fini previdenziali interesserà anche il coniuge o i figli non presenti al momento dell'evento.

Kamsin Alle vittime di terrorismo che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, si dovrà applicare un incremento della retribuzione pensionabile corrispondente a quella della qualifica superiore, senza alcun sbarramento.

Inoltre, l'aumento figurativo di 10 anni ai fini previdenziali spetterà anche al coniuge e ai figli dell’invalido non presenti al momento dell'evento, nel nel caso in cui lo stesso beneficio non sia stato attribuito ai genitori della vittima. Infine i benefici previdenziali dovranno essere applicati anche nel caso in cui le posizioni assicurative siano state aperte successivamente all'evento terroristico.

Sono queste le novità in favore delle vittime di terrorismo contenute nei commi 163-165 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014).

Con la manovra il Governo introduce, quindi, quasi a sorpresa, quei benefici previdenziali per le vittime del terrorismo che sfumarono nell'intervento del Dl 90/2014, della scorsa estate.

Per capire la portata dell'intervento bisogna fare, però, un passo indietro e risalire alla normativa attuale. L’articolo 2, comma 1, della L. 206/2004 (Norme in favore delle vittime del terrorismo) ha disposto che, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, la retribuzione pensionabile vada rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento.

Il successivo articolo 3, comma 1, ha altresì disposto che a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti sia riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.

L’articolo 4, comma 2,ha infine disposto che a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sia riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni della medesima L. 206/2004.

Ora con l'intervento della legge di stabilità viene riconosciuto l’aumento figurativo di 10 anni (utile ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il T.F.R. o altro trattamento equipollente) al coniuge e ai figli dell’invalido anche nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all’evento terroristico. Il beneficio, specifica la norma, non è usufruibile dal coniuge e dai figli dell’invalido nel caso in cui quest’ultimo contragga matrimonio dopo che lo stesso beneficio sia stato attribuito ai genitori.

Con l'intervento, inoltre, si commisura, per i soli dipendenti privati invalidi (nonché per i loro eredi aventi diritto alla pensione di reversibilità) che, ai sensi della normativa previgente al 1° gennaio 2015, abbiano presentato domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali entro il 30 novembre 2007, l’incremento della retribuzione pensionabile riconosciuto (ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente) non nella misura del 7,5%, bensì in riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall’invalido all’atto del pensionamento, ove più favorevole. In ogni caso, si prescinde da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai contatti di categoria.

Infine si precisa che è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell’invalido (la cui individuazione è necessaria ai fini della quantificazione della misura della pensione diretta spettante alle vittime che abbiano subito una invalidità permanente pari o superiore all'80% della capacità lavorativa) sia aperta al momento dell’evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del conseguente diritto al beneficio.

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Normativa vigente. L’articolo 2, comma 1, della L. 206/2004 (Norme in favore delle
vittime del terrorismo) ha disposto che, ai fini della liquidazione della pensione e
dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia
subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di
terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, la retribuzione
pensionabile vada rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per
cento.
Il successivo articolo 3, comma 1, ha altresì disposto che a tutti coloro che hanno
subito un'invalidità permanente della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e
dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed
ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o
privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti sia riconosciuto un aumento figurativo
di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità
pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o
altro trattamento equipollente.
L’articolo 4, comma 2,ha infine disposto che a tutti coloro che hanno subito
un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa,
causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sia riconosciuto il diritto
immediato alla pensione diretta, in misura pari all'ultima retribuzione percepita
integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni della medesima L.
206/2004.
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