Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Fumata nera per i quota 96 della scuola, i lavoratori esodati, i macchinisti ferroviari. Nella manovra non ci sono novità neanche per quanto riguarda i pensionamenti flessibili. Per i lavoratori precoci va in soffitta, però, la penalizzazione sino al 2017.

Kamsin La legge di stabilità delude le attese di molti lavoratori sul fronte previdenziale. Nel testo del disegno di legge non passa la misura sui quota 96 della scuola (sui quali il Governo, tuttavia, ha indicato di voler effettuare un intervento in occasione della Riforma della Buona scuola a febbraio), nè le proposte volte ad estendere le salvaguardie in favore dei lavoratori cd. esodati. No anche all'anticipo sulle pensioni per i lavoratori ferrovieri e all'introduzione dei pensionamenti flessibili (su cui, però, all'inizio dell'anno potrebbe riaprirsi la partita). 

L'unica novità degna di nota, in senso positivo, che segnaliamo è l'eliminazione della penalizzazione, quel taglio dell'1-2% che colpisce gli assegni di coloro che escono con la pensione anticipata senza aver perfezionato i 62 anni. Ma il beneficio, per ora, arriverà sino al 2017. Qui l'approfondimento di pensionioggi.it sulla misura.  

Da domani sull'home page di pensionioggi.it sarà disponibile uno speciale dedicato alle novità introdotte sulle pensioni con la legge di stabilità.

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La legge di Stabilità ha confermato l'estensione del bonus sulle ristrutturazioni edilizie al 50%, l'ecobonus e il bonus mobili per tutto il 2015.

Kamsin Buone notizie per chi ristruttura il proprio immobile o effettua lavori per il risparmio energetico. La legge di stabilità ha confermato per tutto il 2015 l'estensione delle detrazioni sia per le ristrutturazioni edilizie che per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Esteso anche il cd. bonus mobili. Ma andiamo con ordine. 

Bonus mobili - Per quanto riguarda il bonus per l'acquisto di elettrodomestici viene confermata la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2015, del bonus mobili, che consiste nella possibilità di detrarre il 50% delle spese, calcolate su ammontare massimo di 10 mila euro, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Ammesse alla detrazione del 50% le spese per mobili ed elettrodomestici anche se superiori (ma sempre nel limite dei 10 mila euro) a quelle sostenute per gli interventi di ristrutturazione, a cui il bonus è collegato.

Detrazioni Irpef per le ristrutturazioni edilizie - Viene prorogata fino al 31 dicembre 2015 la possibilità di detrarre il 50% delle spese sostenute per le ristrutturazioni (cioè per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali).

Detrazione per interventi antisismici - Si estende per tutto il 2015 anche la detrazione del 65% (era 50%) per la messa in sicurezza antisismica degli edifici (prime case o edifici industriali) che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 ex dpcm 3274/2003), per un massimo di spesa pari a 96.000 euro.

Ecobonus 65%. - C'è anche la conferma per tutto l'anno prossimo della detrazione Irpef/Ires del 65% delle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico. Viene inoltre prorogata di 6 mesi, dal 31 giugno 2015 al 30 dicembre 2015, la quota detraibile del 65% anche per gli interventi relativi a parti comuni dei condomini o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Con il passaggio parlamentare della legge di Stabilità 2015, l'ecobonus 65% è stato esteso a due interventi finora esclusi. Viene infatti introdotta la possibilità di beneficiare della detrazione del 65% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, relative all'acquisto e la posa in opera di schermature solari (allegato M, dlgs 311/2006) (detrazione massima 60 mila euro); b) acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (detrazione massima 30 mila euro). 

Resta, tuttavia, l'aumento della misura della ritenuta d'acconto sui bonifici per il pagamento degli interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione degli edifici che beneficiano delle detrazioni del 65% e del 50%. Dunque, dal 1° gennaio 2015, l'aliquota passa dal 4 all'8%.

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Il Governo conferma il taglio del 50% dei costi nelle province che restano e del 30% di quelle che si trasformano in Città Metropolitane. No per ora ai prepensionamenti: i dipendenti saranno riassorbiti da Regioni, Comuni e Pubbliche Amministrazioni.

Kamsin La legge di stabilità conferma la stretta sul personale provinciale ma non concede la possibilità di prepensionamento sino al 2018 del personale in eccedenza, come chiedevano gli enti locali. Ma andiamo con ordine. Cerchiamo di comprendere le novità contenute nei commi 421 e ss dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015.

In primo luogo il Governo ha dichiarato in esubero il 50% dei dipendenti delle province e il 30% di quelli delle città metropolitane con la possibilità, tuttavia, per gli enti di deliberare una riduzione superiore. Si tratta di circa 20mila lavoratori. Entro il 1° Aprile gli enti locali dovranno individuare il personale che rimane assegnato agli enti e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente.

In pratica entro tale scadenza ogni ente dovrà compilare la lista delle persone che manterrà per gestire le funzioni rimaste. Gli altri verranno messi in mobilità e si cercherà di riassorbirli, prioritariamente presso regioni, comuni o, in subordine, verso altre amministrazioni statali con la garanzia, però, di mantenere la medesima posizione giuridica ed economica maturata.

Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province, con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali sulla base di apposite convenzioni.

Se il personale interessato dalla mobilità non sarà completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta si dovrà provvedere a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale delle personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva. Solo dal 2017, se anche l'impiego a tempo parziale non garantirà il riassorbimento delle eccedenze, partirà «il collocamento in disponibilità» con annesso taglio in busta paga del 20 per cento. Disponibilità che durerà due anni. Le eventuali cessazioni scatteranno solo dopo il 30 aprile 2019.

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Zedde

il comma 421 prevede che la dotazione organica delle città metropolitane
e delle province delle regioni ordinarie (di seguito “enti”) sia stabilita in
misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore
della legge n.56 del 2014, ridotta, rispettivamente, in misura pari al 30% e al
50% (30% per le province con territorio interamente montano e confinanti con
Paesi stranieri). Gli enti possono comunque deliberare una riduzione
superiore;
il comma 422 dispone che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge venga individuato il personale che rimane assegnato agli enti e
quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di
partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente;
La misura riguarderà circa 200 lavoratori dell'Isochimica di Avellino che si sono ammalati di amianto. Si estendono, inoltre, per il triennio 2015-2017 le prestazioni assistenziali erogate dal Fondo vittime dell'amianto.

Kamsin Il passaggio al Senato della legge di stabilità riserva un'altra novità per i lavoratori esposti all'amianto. E' passato, infatti, l’emendamento, numero 1.9202 a firma del Sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta, che estende la platea di lavoratori esposti all’amianto ai quali sono riconosciuti specifici benefici previdenziali ed assistenziali. In particolare con la misura:

1) si estendono (in via sperimentale per il triennio 2015-2017) le prestazioni assistenziali erogate dal Fondo per le vittime dell’amianto (nel limite delle risorse disponibili nel Fondo stesso) ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o, per esposizione familiare, ai lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale;

2) in deroga alla normativa previdenziale vigente, si prevede l’applicazione della maggiorazione contributiva (di cui all’articolo 13, comma 2, della L. 257/1992), ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (solamente nel corso del 2015 e senza la corresponsione di ratei arretrati), anche per gli ex lavoratori, occupati in specifiche imprese (esercenti attività di scoibentazione e bonifica e con attività di lavoro cessata per chiusura, dismissione o fallimento e il cui sito sia interessato dal Piano di Bonifica da parte dell'Ente territoriale), a condizione che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino malati con patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta dalle disposizioni vigenti.

Si ricorda che l’articolo 13, comma 2, della L. 257/1992 ha disposto che, con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i lavoratori occupati nelle imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne.

Come già anticipato da pensionioggi.it il pensionamento anticipato riguarderà, in particolare, per i lavoratori dell'Isochimica di Avellino ammalati con patologia di asbesto. Secondo le stime del Governo il beneficio interessa circa 200 soggetti con un onere pari circa 25.000 euro annui per ciascun trattamento pensionistico.

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Ok allo stop delle penalizzazioni e al tetto agli assegni d'oro. Arriva la deroga per i lavoratori dell'Isochimica di Avellino e l'estensione dei benefici previdenziali per le vittime di terrorismo. Fumata nera per i quota 96 della scuola.

Kamsin Tetto alla crescita dell'assegno per chi era nel retributivo nel 2011, stop alla penalizzazione sino al 2017 per tutti i lavoratori, estensione dei benefici previdenziali previsti per le vittime di terrorismo in favore del coniuge e dei figli dell'invalido, anche se il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico, unificazione dei pagamenti al 10 del mese per chi riceve piu' prestazioni a carico dell'Inps. Sono queste le novità contenute nel maxi-emendamento al disegno di legge di stabilità approvato dal Senato questa mattina all'alba. Ma andiamo con ordine cercando di fare il punto delle novità che entreranno in vigore dal prossimo anno.

Stop alle penalizzazioni
Il maxi-emendamento alla legge di stabilità al Senato conserva la misura introdotta alla Camera sui lavoratori precoci. Niente piu' penalizzazione, sino al 2017, per chi ha raggiunto 42 anni e 6 mesi di contributi (41 anni e 6 mesi le donne) e non ha ancora compiuto i 62 anni. Qui l'approfondimento di pensionioggi.it sulla misura.

Tetto al cumulo del trattamento contributivo
Via libera anche allo stop ai trattamenti che fino al 31 dicembre 2011 sono calcolati con il sistema retributivo e che con il sistema contributivo, dal 1° gennaio 2012, darebbero luogo ad un assegno piu' succulento di quanto sarebbe stato corrisposto con il previgente regime.

L'emendamento approvato da Palazzo Madama indica che "il trattamento non deve eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della Riforma". Ai fini della liquidazione del trattamento si dovrà computare "l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa."

Le economie derivanti dalla misura affluiranno in un apposito Fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Benefici Legati all'Amianto
Passano poi diverse misure sull'amianto. Viene precisato che entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’INPS, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefìci previdenziali di cui al decreto legge 269/2003, possono presentare domanda all’INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata. La novità consentirà a chi ne ha i requisiti di potersi agganciare alla pensione prima.

Per tutelare i lavoratori del polo siderurgico di Genova si prevede che ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte di lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1° gennaio 2015, i provvedimenti di annullamento delle certificazioni sull'amianto rilasciate dall'Inail per il conseguimento dei benefici connessi a tale stato non sono tenute in considerazione a meno di dolo dell'interessato accertato in via definitiva.

A seguito del passaggio in Senato è stata, poi, approvata una salvaguardia dalle nuove regole pensionistiche Fornero in favore dei lavoratori dell'Isochimica di Avellino ammalati di amianto, che potranno, pertanto, andare in pensione nel 2015 in anticipo rispetto ai requisiti attualmente previsti dalla legge (la misura, secondo la relazione illustrativa, riguarderà circa 200 soggetti con un costo di circa 5milioni di euro annui).

Benefici previdenziali per le vittime di terrorismo
Si prevede poi l'estensione dei benefici previdenziali previsti per le vittime del terrorismo (cioè l'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianita' pensionistica maturata, la misura della pensione, nonche' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente) in favore dei coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico. Con la precisazione tuttavia che se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e figli di costui restano esclusi dal beneficio.

Viene inoltre previsto che, ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole all'incremento standard del 7,5 per cento. A tal fine si prescinde, peraltro, da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore se prevista dai rispettivi contratti di categoria.

Pagamenti degli assegni
Dal primo gennaio 2015, al fine di razionalizzare ed uniformare le procedure i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'Inps, i trattamenti pensionistici, saranno pagati il 10 di ogni mese, o il giorno successivo in caso di festivo, gli assegni, le pensioni e indennità di accompagnamento erogate gli invalidi civili e le rendite vitalizie dell'Inail. Infine, i medici dovranno inviare in via telematica i certificati di morte.

Tra le altre modifiche c'è la riduzione del taglio ai patronati: il taglio passa da 150 a 35 milioni ma si avvia una processo di riforma del settore.

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